CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 28302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 19 / 09/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 2174 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 2174del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 50S47 B354W) in pro- prio e in qualità di legale rappresentante della ASSO- [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 973022205883) rappresentata e difesa, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67R19 H501U) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (TRAPPISTI) [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: 01407080587), in persona del legale rappresentante protempore rappresentata e difesa, giusta procura allegata al controricor- so, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71E21 F735O) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 12086/2021, pubblicatain data 13 luglio 20 21 (e notificata in data 8 novembre 2021); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 19 settembre 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] (Trappisti) delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha intimato a [OSCURATO:PERSONA] precetto di rila- Ric. n. 2174/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 scio di un immobile dalla stessa già condotto in locazione, sul- la base di titolo esecutivo di formazione giudiziale, all’esito di un giudizio di cognizione iniziato nelle forme del procedimento della convalida di sfratto e poi proseguito con il rito ordinario. L’intimata ha proposto opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]- mati (Trappisti) delle [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Nullità della sentenza impugnata (a norma dell’ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 101, 136, 137, 152, 159, 176 c.p.c.». La ricorrente deduce che non le sarebbestato mai comunicato il provvedimento –emesso dal giudice di primo e unico grado fuori udienza, precisamente all’esito di una udienza svoltasi nelle forme della “trattazione scritta”, ai sensi dell’art. 221, comma 4, del decreto-legge n.34/2020, convertito in legge n. 77/2020– con il quale era stata fissata l’udienza di discussio- ne orale della causa, ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., alla quale essa ricorrente non è stata, quindi, messa in condizione di partecipare. Il motivo è fondato. Emerge dagli atti che il giudice istruttore (di primo e unico grado)aveva assegnato alle parti i termini di cui all’art. 183, Ric. n. 2174/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 comma 5, c.p.c.,e fissato l’udienza del 17 giugno 2021 per la decisione sulle istanze istruttorie. Con successivo provvedi- mento, aveva poi disposto che tale udienza fosse tenuta in “modalità scritta”, aisensi dell’art. 221, comma 4, del decre- to-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020, asse- gnando alle parti termine per il deposito di note scritte di udienza e avvisandole espressamente che «verrà adottato fuori udienza il provvedimento necessario all’ulteriore corso del giudizioe la data dell’udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale il giudice dovrà emettere l’opportuno prov- vedimento». Tale provvedimento è stato poi effettivamente adottato il 18 giugno 2021. Con esso, rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia del precetto, il giudice ha così disposto: «rinvia la causa per di- scussione e decisione ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. all’udienza del 7.7.2021, ore 8.30, che si terrà con trattazione scritta ai sensi dell’art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, converti- to in legge 77/2020, con termine per note conclusive e di trat- tazione scritta fino al 30.6.2021». Il provvedimento, però, sebbene emesso fuori udienza, non è mai stato comunicato alla ricorrente dalla Cancelleria, come impone l’art. 134 c.p.c.. Evidentemente, ciò non ha consentito alla ricorrente di cono- scere la data dell’udienza di discussione e, quindi, di parteci- parvi (nella forma disposta dal giudice, cioè mediante il depo- sito delle note conclusive e di trattazione scritta nel termine anteriore alla data dell’udienza figurata fissata). Non può essere revocato in dubbio che: - la cd. udienza figurata, cioè quella che è sostituita dalla “trattazione scritta”, nei casi in cui la legge lo consente, dà luogo ad un provvedimento emesso dal giudice “fuori udien- za”, come del resto, nella specie, era anche stato espressa- Ric. n. 2174/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 mente indicato e comunicato alle parti nello stesso provvedi- mento che aveva disposto tale forma di trattazione; -di conseguenza, detto provvedimento va sempre comunicato ai sensi dell’art. 134 c.p.c.; - la mancata comunicazione del provvedimento in questione equivale alla mancata comunicazione di un provvedimento emesso fuori udienza con il quale viene fissa ta una nuova udienza. Secondo l’indirizzo di questa Corte,in caso di mancata comu- nicazione dell’ordinanza dell’istruttore pronunciata fuori udien- za che dispone per la sua prosecuzionesi determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo(cfr., ad es.: Cass., Sez. 3, Sentenzan. 14735 del 21/11/2001 , Rv. 550478 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5758 del 10/03/2009 , Rv. 607051 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 16194 del 30/07/2015 , Rv. 636045 - 01 ; Sez. 6- 2 , Ordinanza n. 17847 del 19/07/2017 , Rv. 645065 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 25861 del 16/11/2020 , Rv. 659783 – 01). Inoltre, nella specie, la mancata comunicazione ha riguardato il provvedimento difissazione dell’udienza di discussione orale ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c., nella quale avrebbe dovuto essere discussae decisa la causa (il che avviene in forma ora- le, di regola, anche se , nella specie , la discussione sarebbe stata scritta per disposizione del giudice), cioè l’udienza che – nella speciale forma semplificata di trattazione e decisione del giudizio prevista dalla disposizione appena richiamata – sosti- tuisce il deposito degli scritt i conclusionali : si tratta , come è evidente,di un’udienza certamente rilevante ai fini della rego- larità del contraddittorio. La situazione che si è determinata nel giudizio di merito non ha consentito ad una delle parti di svolgere le proprie difese nella fase decisionale del giudizio ed equivale , dunque, nella sostanza,a quella dell’emissione della sentenza senza che sia Ric. n. 2174/2022 –Sez. 3 – A d. 19 settembre 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 stata data alle parti la possibilità di depositare le comparse conclusionali e le memorie di replica (e di replicare a quelle avversarie), cioè una situazione analoga a quella in cui le stesse Sezioni Unite di questa Corte hanno definitivamente chiarito, dopo alcune incertezze interpretative, che la senten- za è senz’altro da ritenere nulla per violazione del contraddit- torio, senza la necessità che sia dedotto dalla parte un ulterio- re specifico pregiudizio che non sia quello di non aver potuto esercitare le facoltàdifensive previste dalla legge ( sulla nullità della sentenza emessa senza che le parti abbiano avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive ovvero di re- plicare a quelle avversarie, cfr., per tutte:Cass., Sez. U , Sen- tenza n. 36596del 25/11/2021, Rv. 663244 - 01) . In definitiva, il primo motivo del ricorso è senz’altro fondato, ed il suo accoglimento determina la radicale nullità della sen- tenza impugnata e imponela sua cassazione affinché in sede di rinvio sia nuovamente decisa la controversia, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti. L’accoglimento del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento di tutti gli altri motivi, relativi al merito dell’opposizione. 2.È accolto il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata in relazioneal motivo accol- to, con rinvio al Tribunale di Roma , in persona di diverso ma- gistrato,anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso , assorbiti gli altri e cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o , con rinvio al Tribunale di Roma , per- sona di diverso magistrato, anche per le spese del giudi- zio di legittimità. Ric. n. 2174