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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 46744/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/1998 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29/09/2023, ha dichiarato la nullità dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16/12/1998 n.8562/1998 e ha disposto la rinnovazione della notifica all'imputata [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nuova decorrenza dei termini per impugnare.

2. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della rimessione in termini, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 16/12/1998, con la quale la ricorrente era stata condannata per reati edilizi e, precisamente, per aver realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un manufatto in cemento armato su due livelli, in violazione della legge n.47 del 1985 (capo A), per avere, in violazione della normativa sul cemento armato del 1971, omesso di denunciare i lavori al genio civile e di affidare la direzione ad un tecnico competente (capo B), per aver eseguito i suddetti lavori in zona sismica, omettendo di depositare gli atti progettuali (capo C), e per aver violato i sigilli apposti sul manufatto (capo D).

3. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 3.1.La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C) di cui agli artt. 1, 2, 20 della legge n. 64 del 1974, essendo stato il fatto accertato in data 26/04/1996.

Evidenzia che il reato in questione è una contravvenzione per la quale, all'epoca dei fatti, era prevista la pena dell'ammenda da lire 200.000 a 10 milioni.

Evidenzia inoltre che, in tema di prescrizione, trattandosi di fatti risalenti al 1996, occorre applicare l'art. 157 cod. pen. nella versione vigente all'epoca dei fatti, quindi ante riforma Cirelli n.151 del 2005, in quanto norma penale più favorevole che prevedeva il termine prescrizionale di anni due.

Ne segue, pertanto, che il reato contestato nel capo di imputazione sub C) era già prescritto alla data della emanazione della sentenza impugnata, emessa il 16/12/1998, essendo decorsi due anni dalla commissione del reato.

La Corte di appello avrebbe dovuto quindi dichiarare l'estinzione del reato.

Eccepisce altresì la prescrizione anche per i residui reati in contestazione, di cui Eli capi di imputazione A, B) e D), intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado, essendo stata l'imputata rimessa in termini ad impugnare dalla Corte di Appello di Napoli solo con ordinanza del 29/09/2023.

La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione di tutti i reati contestati per intervenuta prescrizione. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.

In particolare, la ricorrente si duole dell'omessa indicazione degli aumenti per la continuazione, avendo la Corte d'appello, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, meramente indicato la pena finale, con conseguente violazione dei principi enunciati dalla Corte di legittimità con la sentenza Pizzone n. 4:7127 del 24/06/2021.4.

Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

5. La ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La prima doglianza è parzialmente fondata.

Occorre infatti tenere presente che, nella normativa vigente all'epoca dei fatti, applicabile al caso in disamina in quanto più favorevole al reo, le contravvenzioni punite con la sola ammenda si prescrivevano in un termine minimo di anni due e in un termine massimo pari al termine minimo aumentato della metà, e quindi in anni tre.

La contravvenzione di cui al capo di imputazione sub C), con cui si contesta la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, recante la disciplina per la costruzione in zone sismiche, effettivamente era punita con la sola pena pecuniaria, ragion per cui, questa, risalendo al 26/04;1996 e considerando gli atti interruttivi, si prescriveva nel termine di tre anni, il 26/04/1999.

Poiché la sentenza di appello è stata emessa il 16/12/1998, tenendo conto anche del periodo inerente all'instaurazione del presente giudizio di legittimità a seguito della nuova decorrenza dei termini per impugnare, il termine triennale di prescrizione è abbondantemente trascorso.

Considerazioni diverse occorre invece formulare per quanto attiene ai reati di cui ai capi di imputazione sub A), B) e D).

La contravvenzione di cui capo A), con cui si contesta la violazione della legge n.47 del 1985, anche questa in data 26/04/1996, era invece punita con l'arresto e l'ammenda, onde il termine di prescrizione base era di tre anni e il termine complessivo era di quattro anni e mezzo, ragion per cui in questa parte la doglianza è manifestamente infondata, non essendo trascorso il predetto termine, considerato che la sentenza della Corte di appello è del dicembre del 1998.

Analoghe considerazioni devono essere formulate per il reato di cui al capo B), relativo alla violazione della normativa sul cemento armato del 1971, trattandosi di fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto, e per il reato per il reato di cui al capo D), trattandosi di delitto che si prescrive in sette anni e mezzo. 2.La seconda doglianza è inammissibile, in quanto motivo non dedotta in appello.

Dalla sintesi dei motivi di appello si inferisce che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione della pena senza formulare alcuna censura in ordine all'assenza di motivazione in relazione agli aumenti per i reati in continuazione.

Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina.

Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.3.

La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione.

Questa Corte, sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez.

U, 30/11/2017, Matrone), dispone la eliminazione del relativo aumento di pena.

Si specifica che il giudice di primo grado ha condannato la ricorrente alla pena finale di mesi otto di reclusione e di lire 1.200.000 di multa, considerando più grave il reato di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen., ed assumendo come base la pena di mesi sei di reclusione e di lire 800.000 di multa, ha applicato l'aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i tre reati in continuazione, in complessivi mesi due di reclusione e lire 400.000 di multa, ovvero, per ciascun reato in continuazione, di giorni 20 di reclusione e di lire 133.000 di multa.

Pertanto, questa Corte dispone la riduzione di pena pari a giorni 20 di reclusione e di lire 133.000 di multa, corrispondente ad un terzo della pena complessivamente applicata dal giudice di primo grado per i tre reati in continuazione di cui ai capi di imputazione A), B) e C' ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

Nel resto, il ricorso è inammissibile.

PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena pari a giorni 20 di reclusione ed lire 133.000 di multa.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/1998 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 29/09/2023, ha dichiarato la nullità dell'estratto contumaciale della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 16/12/1998 n.8562/1998 e ha disposto la rinnovazione della notifica all'imputata [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nuova decorrenza dei termini per impugnare. 2. [OSCURATO:PERSONA], a seguito della rimessione in termini, ricorre per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 16/12/1998, con la quale la ricorrente era stata condannata per reati edilizi e, precisamente, per aver realizzato, in assenza della prescritta concessione edilizia, un manufatto in cemento armato su due livelli, in violazione della legge n.47 del 1985 (capo A), per avere, in violazione della normativa sul cemento armato del 1971, omesso di denunciare i lavori al genio civile e di affidare la direzione ad un tecnico competente (capo B), per aver eseguito i suddetti lavori in zona sismica, omettendo di depositare gli atti progettuali (capo C), e per aver violato i sigilli apposti sul manufatto (capo D). 3. Il ricorso per cassazione è affidato a due motivi. 3.1.La ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, intervenuta prescrizione del reato di cui al capo C) di cui agli artt. 1, 2, 20 della legge n. 64 del 1974, essendo stato il fatto accertato in data 26/04/1996. Evidenzia che il reato in questione è una contravvenzione per la quale, all'epoca dei fatti, era prevista la pena dell'ammenda da lire 200.000 a 10 milioni. Evidenzia inoltre che, in tema di prescrizione, trattandosi di fatti risalenti al 1996, occorre applicare l'art. 157 cod. pen. nella versione vigente all'epoca dei fatti, quindi ante riforma Cirelli n.151 del 2005, in quanto norma penale più favorevole che prevedeva il termine prescrizionale di anni due. Ne segue, pertanto, che il reato contestato nel capo di imputazione sub C) era già prescritto alla data della emanazione della sentenza impugnata, emessa il 16/12/1998, essendo decorsi due anni dalla commissione del reato. La Corte di appello avrebbe dovuto quindi dichiarare l'estinzione del reato. Eccepisce altresì la prescrizione anche per i residui reati in contestazione, di cui Eli capi di imputazione A, B) e D), intervenuta successivamente alla sentenza di secondo grado, essendo stata l'imputata rimessa in termini ad impugnare dalla Corte di Appello di Napoli solo con ordinanza del 29/09/2023. La Corte di appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, anche d'ufficio, avrebbe dovuto pronunciare l'estinzione di tutti i reati contestati per intervenuta prescrizione. 3.2.Con il secondo motivo di ricorso, lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. In particolare, la ricorrente si duole dell'omessa indicazione degli aumenti per la continuazione, avendo la Corte d'appello, nel confermare la sentenza del giudice di primo grado, meramente indicato la pena finale, con conseguente violazione dei principi enunciati dalla Corte di legittimità con la sentenza Pizzone n. 4:7127 del 24/06/2021.4. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 5. La ricorrente ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La prima doglianza è parzialmente fondata. Occorre infatti tenere presente che, nella normativa vigente all'epoca dei fatti, applicabile al caso in disamina in quanto più favorevole al reo, le contravvenzioni punite con la sola ammenda si prescrivevano in un termine minimo di anni due e in un termine massimo pari al termine minimo aumentato della metà, e quindi in anni tre. La contravvenzione di cui al capo di imputazione sub C), con cui si contesta la violazione degli artt. 1 e 2 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974, recante la disciplina per la costruzione in zone sismiche, effettivamente era punita con la sola pena pecuniaria, ragion per cui, questa, risalendo al 26/04;1996 e considerando gli atti interruttivi, si prescriveva nel termine di tre anni, il 26/04/1999. Poiché la sentenza di appello è stata emessa il 16/12/1998, tenendo conto anche del periodo inerente all'instaurazione del presente giudizio di legittimità a seguito della nuova decorrenza dei termini per impugnare, il termine triennale di prescrizione è abbondantemente trascorso. Considerazioni diverse occorre invece formulare per quanto attiene ai reati di cui ai capi di imputazione sub A), B) e D). La contravvenzione di cui capo A), con cui si contesta la violazione della legge n.47 del 1985, anche questa in data 26/04/1996, era invece punita con l'arresto e l'ammenda, onde il termine di prescrizione base era di tre anni e il termine complessivo era di quattro anni e mezzo, ragion per cui in questa parte la doglianza è manifestamente infondata, non essendo trascorso il predetto termine, considerato che la sentenza della Corte di appello è del dicembre del 1998. Analoghe considerazioni devono essere formulate per il reato di cui al capo B), relativo alla violazione della normativa sul cemento armato del 1971, trattandosi di fattispecie contravvenzionale punita con l'arresto, e per il reato per il reato di cui al capo D), trattandosi di delitto che si prescrive in sette anni e mezzo. 2.La seconda doglianza è inammissibile, in quanto motivo non dedotta in appello. Dalla sintesi dei motivi di appello si inferisce che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la rideterminazione della pena senza formulare alcuna censura in ordine all'assenza di motivazione in relazione agli aumenti per i reati in continuazione. Né il ricorrente ha contestato la completezza della predetta sintesi, deducendo di avere in realtà devoluto alla cognizione del giudice di secondo grado la doglianza in disamina. Quest'ultima è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen.3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione. Questa Corte, sulla base delle statuizioni adottate dal giudice di merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto (Sez. U, 30/11/2017, Matrone), dispone la eliminazione del relativo aumento di pena. Si specifica che il giudice di primo grado ha condannato la ricorrente alla pena finale di mesi otto di reclusione e di lire 1.200.000 di multa, considerando più grave il reato di cui all'art. 349 comma 2 cod. pen., ed assumendo come base la pena di mesi sei di reclusione e di lire 800.000 di multa, ha applicato l'aumento, ai sensi dell'art. 81 cod. pen. per i tre reati in continuazione, in complessivi mesi due di reclusione e lire 400.000 di multa, ovvero, per ciascun reato in continuazione, di giorni 20 di reclusione e di lire 133.000 di multa. Pertanto, questa Corte dispone la riduzione di pena pari a giorni 20 di reclusione e di lire 133.000 di multa, corrispondente ad un terzo della pena complessivamente applicata dal giudice di primo grado per i tre reati in continuazione di cui ai capi di imputazione A), B) e C' ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Nel resto, il ricorso è inammissibile. PQM Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al reato di cui al capo C) perché estinto per prescrizione, ed elimina il relativo aumento di pena pari a giorni 20 di reclusione ed lire 133.000 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deci
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