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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2023

Cassazione n. 05820/2024

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 19318/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale per atto notarile del 16 aprile 2019, rep. n. 12.331, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimati - Regolamento di competenza – Incompetenza per territorio – Rilievo d’ufficio R.G.N. 19318/23 C.C.20/2/2024 avversola “sentenza” del Tribunale di Napoli n. 8020/2023, pubblicata l’8 agosto 2023, comunicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo: A) in via principale: 1) che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale per il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Napoli, per avere disatteso l’impegno assunto, in qualità di promittente alienante, con il contratto preliminare di vendita dell’immobile sito in Pomigliano d’Arco concluso il 29 maggio 2017, con proroga della scadenza per effetto delle scritture private integrative intervenute il 17 settembre 2018 e il 19 aprile 2019, in ragione della stipulazione della compravendita con atto pubblico del 5 maggio 2022 in favore del terzo Lula, previa pronuncia della risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore; 2) che fosse accertata la responsabilità extracontrattuale di Lula, con sede legale in Napoli, per tutti i danni patiti da Lidl a seguito della mancata stipuladel definitivo; 3) per l’effetto, che la [OSCURATO:PERSONA] e la Lula fossero condannate, in solido, al risarcimento dei danni, in favore della Lidl, nella misura di euro 5.181.845,60, di cui euro 181.845,60 per danno emergente ed euro 5.000.000,00 per lucro cessante, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; B) in via subordinata, che la [OSCURATO:PERSONA] e la Lula – per i titoli indicati – fossero condannate, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di euro 181.845,60 quanto al danno emergente e nella misura da determinarsi con valutazione equitativa quanto al lucro cessante; C) in via di ulteriore subordine, che –accertata la responsabilità contrattuale per grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] al contratto preliminare del 29 maggio 2017 e successive appendici integrative –, previa declaratoria della risoluzione del contratto per non aver stipulato e, in fatto, rifiutato la conclusione del contratto definitivo di vendita, la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni in favore di Lidl, determinabili in una somma pari ad euro 5.181.845,60, di cui euro 181.845,60 per danno emergente ed euro 5.000.000,00 per lucro cessante, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ovvero, in via di estremo subordine, che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al risarcimento dei danni, in favore di Lidl, da determinarsi in euro 181.845,60 quanto al danno emergente e secondo valutazione equitativa quanto al lucro cessante.

Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale chiedeva che l’azione spiegata fosse rigettata e, ove le eccezioni proposte fossero state qualificate come domande riconvenzionali, che, previo riconoscimento della presupposizione, fosse pronunciata la risoluzione del preliminare di vendita per eccessiva onerosità o per irragionevole squilibrio contrattuale o, in subordine, che fosse accertato il legittimo esercizio, a cura della promittente alienante, del diritto di recesso dal preliminare.

Si costituiva altresì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva all’accoglimento delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, o – in subordine – chiedendo che fosse accertato il concorso del fatto colposo di Lidl nella produzione delle conseguenze dannose lamentate ex art. 1227, secondo comma, c.c. e conseguentemente che fosse dichiarato che alcun risarcimento era dovuto da Lula o, in via di ulteriore subordine, che fosse diminuita la misura del risarcimento invocato. 2.– All’udienza di prima comparizione e trattazione del 5 giugno 2023, era richiesta la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum, senza che fossero sollevate eccezioni preliminari né in punto di rito né di merito. 3.– Quindi, con ordinanza del 6 giugno 2023, il Giudice istruttore invitava le parti a prendere posizione sul rilievo d’ufficio della competenza territoriale del Tribunale adito, in ragione del fatto che il contratto preliminare del 29 maggio 2017, concluso in Nola, all’art. 18 prevedeva la competenza esclusiva del foro di Nola per ogni controversia che fosse insorta in ordine allo stesso.

Nelle note illustrative depositate le parti insistevano nell’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Napoli. 4.– Con la “sentenza” di cui in epigrafe, emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 luglio 2023, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale foro competente il Tribunale di Nola.

A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il contratto preliminare di vendita oggetto di controversia era stato sottoscritto dalle parti in Nola, così come le relative pattuizioni integrative; b) che era stata approvata, con doppia sottoscrizione, la clausola n. 18 di deroga alla competenza giudiziaria, secondo cui qualsiasi controversia fosse insorta circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto sarebbe stata devoluta, in via esclusiva, al foro di Nola; c) che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il forum contractusdoveva essere identificato con quello di conclusione del negozio, ovvero in Nola, essendo irrilevanti eventuali eccezioni dei convenuti sull’esistenza dell’obbligazione. 5.– Avverso l’ordinanza di incompetenza territoriale ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA].

Sono rimaste intimat e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. 6.– Ha presentato conclusioni scritte la Procura generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione degli artt. 38, 28 e 29 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio il mancato rispetto del patto di deroga alla competenza territoriale, la cui eccezione, invece, avrebbe potuto essere sollevata unicamente dalla parte che avesse partecipato alla formulazione della clausola.

Osserva l’istante che la deroga pattizia del giudice naturale competente per territorio, ancorché nei casi di competenza prevista in via esclusiva, non sarebbe stata rilevabile d’ufficio, ma unicamente eccepibile secondo i limiti previsti dal codice di rito, ossia entro il termine ultimo per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.

Sicché l’incompetenza per territorio semplice e derogabile sarebbe stata eccepibile dal solo convenuto nella comparsa di risposta, atteso che non si trattava di ipotesi di incompetenza territoriale inderogabile, ma stabilita nell’interesse delle parti e dunque con carattere relativo.

Ebbene la [OSCURATO:PERSONA], quale unica convenuta sottoscrittrice della clausola di deroga, non aveva sollevato alcuna eccezione di rito nella sua comparsa di costituzione e ciò neanche successivamente nel corso del giudizio. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 33 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la sua incompetenza per territorio, benché il cumulo soggettivo di cause – alla luce della connessione per l’oggetto dedotto – implicasse la modifica della deroga convenzionale alla competenza per territorio, quale competenza derogata ma non inderogabile, anche in caso di foro previsto in via esclusiva.

Sicché non avrebbe potuto essere imposto un foro convenzionalmente pattuito tra due parti contrattuali ad un soggetto terzo, quale la Lula, che non aveva preso parte alla negoziazione e rispetto al quale la clausola di deroga era res inter alios acta. 3.–Il primo motivo è fondato.

Infatti, il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un’ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l’eccezione d’incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d’ufficio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011).

Nella specie, dunque, il rilievo di incompetenza per territorio è stato inammissibilmente sollevato d’ufficio. 4.–All’esito, il secondo motivo è assorbito. 5.–In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso va, pertanto, accolto e, cassata la “sentenza” declinatoria della competenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Nola, deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Napoli presso cui il giudizio era stato radicato, disponendosi che il giudizio prosegua davanti al medesimo Tribunale, al quale è rimessa la liquidazione delle spese dell’odierno procedimento.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la “sentenza” impugnata, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale dispone la pros

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza (iscritto al N.R.G. 19318/2023) proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], in forza di procura speciale per atto notarile del 16 aprile 2019, rep. n. 12.331, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso per regolamento di competenza, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC di quest’ultimo difensore; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore , e [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del suo legale rappresentante pro – tempore; -intimati - Regolamento di competenza – Incompetenza per territorio – Rilievo d’ufficio R.G.N. 19318/23 C.C.20/2/2024 avversola “sentenza” del Tribunale di Napoli n. 8020/2023, pubblicata l’8 agosto 2023, comunicata in pari data; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal P.M., ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso per regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con atto di citazione notificato il 22 febbraio 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Napoli, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo: A) in via principale: 1) che fosse dichiarata la responsabilità contrattuale per il grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Napoli, per avere disatteso l’impegno assunto, in qualità di promittente alienante, con il contratto preliminare di vendita dell’immobile sito in Pomigliano d’Arco concluso il 29 maggio 2017, con proroga della scadenza per effetto delle scritture private integrative intervenute il 17 settembre 2018 e il 19 aprile 2019, in ragione della stipulazione della compravendita con atto pubblico del 5 maggio 2022 in favore del terzo Lula, previa pronuncia della risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore; 2) che fosse accertata la responsabilità extracontrattuale di Lula, con sede legale in Napoli, per tutti i danni patiti da Lidl a seguito della mancata stipuladel definitivo; 3) per l’effetto, che la [OSCURATO:PERSONA] e la Lula fossero condannate, in solido, al risarcimento dei danni, in favore della Lidl, nella misura di euro 5.181.845,60, di cui euro 181.845,60 per danno emergente ed euro 5.000.000,00 per lucro cessante, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; B) in via subordinata, che la [OSCURATO:PERSONA] e la Lula – per i titoli indicati – fossero condannate, in solido, al risarcimento dei danni nella misura di euro 181.845,60 quanto al danno emergente e nella misura da determinarsi con valutazione equitativa quanto al lucro cessante; C) in via di ulteriore subordine, che –accertata la responsabilità contrattuale per grave inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] al contratto preliminare del 29 maggio 2017 e successive appendici integrative –, previa declaratoria della risoluzione del contratto per non aver stipulato e, in fatto, rifiutato la conclusione del contratto definitivo di vendita, la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni in favore di Lidl, determinabili in una somma pari ad euro 5.181.845,60, di cui euro 181.845,60 per danno emergente ed euro 5.000.000,00 per lucro cessante, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, ovvero, in via di estremo subordine, che [OSCURATO:PERSONA] fosse condannata al risarcimento dei danni, in favore di Lidl, da determinarsi in euro 181.845,60 quanto al danno emergente e secondo valutazione equitativa quanto al lucro cessante. Si costituiva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la quale chiedeva che l’azione spiegata fosse rigettata e, ove le eccezioni proposte fossero state qualificate come domande riconvenzionali, che, previo riconoscimento della presupposizione, fosse pronunciata la risoluzione del preliminare di vendita per eccessiva onerosità o per irragionevole squilibrio contrattuale o, in subordine, che fosse accertato il legittimo esercizio, a cura della promittente alienante, del diritto di recesso dal preliminare. Si costituiva altresì in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., la quale resisteva all’accoglimento delle domande avversarie, chiedendone il rigetto, o – in subordine – chiedendo che fosse accertato il concorso del fatto colposo di Lidl nella produzione delle conseguenze dannose lamentate ex art. 1227, secondo comma, c.c. e conseguentemente che fosse dichiarato che alcun risarcimento era dovuto da Lula o, in via di ulteriore subordine, che fosse diminuita la misura del risarcimento invocato. 2.– All’udienza di prima comparizione e trattazione del 5 giugno 2023, era richiesta la concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. per l’integrazione del thema decidendum e del thema probandum, senza che fossero sollevate eccezioni preliminari né in punto di rito né di merito. 3.– Quindi, con ordinanza del 6 giugno 2023, il Giudice istruttore invitava le parti a prendere posizione sul rilievo d’ufficio della competenza territoriale del Tribunale adito, in ragione del fatto che il contratto preliminare del 29 maggio 2017, concluso in Nola, all’art. 18 prevedeva la competenza esclusiva del foro di Nola per ogni controversia che fosse insorta in ordine allo stesso. Nelle note illustrative depositate le parti insistevano nell’affermazione della competenza territoriale del Tribunale di Napoli. 4.– Con la “sentenza” di cui in epigrafe, emessa a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 10 luglio 2023, il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale foro competente il Tribunale di Nola. A sostegno dell’adottata pronuncia il Tribunale rilevava per quanto di interesse in questa sede: a) che il contratto preliminare di vendita oggetto di controversia era stato sottoscritto dalle parti in Nola, così come le relative pattuizioni integrative; b) che era stata approvata, con doppia sottoscrizione, la clausola n. 18 di deroga alla competenza giudiziaria, secondo cui qualsiasi controversia fosse insorta circa l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del contratto sarebbe stata devoluta, in via esclusiva, al foro di Nola; c) che, ai sensi dell’art. 20 c.p.c., il forum contractusdoveva essere identificato con quello di conclusione del negozio, ovvero in Nola, essendo irrilevanti eventuali eccezioni dei convenuti sull’esistenza dell’obbligazione. 5.– Avverso l’ordinanza di incompetenza territoriale ha proposto regolamento di competenza, affidato a due motivi, la [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA]. Sono rimaste intimat e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. 6.– Ha presentato conclusioni scritte la Procura generale presso questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione degli artt. 38, 28 e 29 c.p.c., per avere il Tribunale rilevato d’ufficio il mancato rispetto del patto di deroga alla competenza territoriale, la cui eccezione, invece, avrebbe potuto essere sollevata unicamente dalla parte che avesse partecipato alla formulazione della clausola. Osserva l’istante che la deroga pattizia del giudice naturale competente per territorio, ancorché nei casi di competenza prevista in via esclusiva, non sarebbe stata rilevabile d’ufficio, ma unicamente eccepibile secondo i limiti previsti dal codice di rito, ossia entro il termine ultimo per il deposito della comparsa di costituzione e risposta. Sicché l’incompetenza per territorio semplice e derogabile sarebbe stata eccepibile dal solo convenuto nella comparsa di risposta, atteso che non si trattava di ipotesi di incompetenza territoriale inderogabile, ma stabilita nell’interesse delle parti e dunque con carattere relativo. Ebbene la [OSCURATO:PERSONA], quale unica convenuta sottoscrittrice della clausola di deroga, non aveva sollevato alcuna eccezione di rito nella sua comparsa di costituzione e ciò neanche successivamente nel corso del giudizio. 2.– Con il secondo motivo la ricorrente contesta, ai sensi dell’art. 42 c.p.c., la violazione dell’art. 33 c.p.c., per avere il Tribunale dichiarato la sua incompetenza per territorio, benché il cumulo soggettivo di cause – alla luce della connessione per l’oggetto dedotto – implicasse la modifica della deroga convenzionale alla competenza per territorio, quale competenza derogata ma non inderogabile, anche in caso di foro previsto in via esclusiva. Sicché non avrebbe potuto essere imposto un foro convenzionalmente pattuito tra due parti contrattuali ad un soggetto terzo, quale la Lula, che non aveva preso parte alla negoziazione e rispetto al quale la clausola di deroga era res inter alios acta. 3.–Il primo motivo è fondato. Infatti, il foro convenzionale stabilito dalle parti, benché dalle stesse indicato come esclusivo, dà luogo a un’ipotesi di competenza “derogata” e non inderogabile, con la conseguenza che, qualora l’eccezione d’incompetenza non sia stata proposta nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, il giudice non può rilevarla d’ufficio (Cass. Sez. 6-3, Ordinanza n. 2120 del 25/01/2022; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18271 del 16/09/2016; Sez. 6-3, Ordinanza n. 17020 del 04/08/2011). Nella specie, dunque, il rilievo di incompetenza per territorio è stato inammissibilmente sollevato d’ufficio. 4.–All’esito, il secondo motivo è assorbito. 5.–In conseguenza delle considerazioni esposte, il ricorso va, pertanto, accolto e, cassata la “sentenza” declinatoria della competenza per territorio del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Nola, deve essere dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Napoli presso cui il giudizio era stato radicato, disponendosi che il giudizio prosegua davanti al medesimo Tribunale, al quale è rimessa la liquidazione delle spese dell’odierno procedimento. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la “sentenza” impugnata, dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale dispone la pros
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