CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 00121/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA]. n.1486/2025 sez. [OSCURATO:PERSONA] UP – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore R.G.N. 20496/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico dei medesimi; avverso la sentenza del 27/01/2025 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la richiesta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 121/2026 Roma, lì, 02/01/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Ancona, con sentenza di cui in epigrafe, confermava la sentenza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato di cui all’art. 181 del Dlgs. 42/04, per avere in concorso realizzato un taglio a raso di un bosco ad alto fusto, in difformità dalla denunzia di inizio lavori inerente la sola pulizia, per una superficie di circa 7000 mq. 2. Avverso la predetta sentenza propongono ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore proponendo, [OSCURATO:PERSONA], un ricorso articolato in tre motivi, e [OSCURATO:PERSONA] un ricorso articolato in due motivi. 3. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta con il primo motivo, il vizio di violazione di legge e di motivazione, contestando la ritenuta sua responsabilità a fronte di una attività svolta dal solo [OSCURATO:PERSONA] e della assenza del [OSCURATO:PERSONA] in loco, in data anteriore al 7.3.2019, epoca di accertamento dei fatti, in quel momento già avvenuti, e stante l’assenza di strumenti di taglio in quel frangente. La condotta di trasporto di legna, ricondotta dagli operanti al [OSCURATO:PERSONA], costituirebbe condotta non riconducibile al taglio operato dal solo [OSCURATO:PERSONA] né vi sarebbe volontà dell’azione ascrittagli. 4. Con il secondo, deduce il vizio di violazione e di legge e di motivazione, per la mancata dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato e mancanza di motivazione in ordine a tale decisione. Si osserva, a sostegno della intervenuta prescrizione alla data del 14.3.2024, anteriore alla data di pubblicazione della sentenza impugnata, rispetto a fatti del marzo 2019, che per i reati compiuti fino al 31.12.2019 la prescrizione sarebbe disciplinata in toto dalla legge ex Cirielli. 5. Con il terzo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione, per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. nonostante l’incensuratezza degli imputati, la esistenza di una sola violazione, la condotta non abituale, il danno esiguo, il grado ridotto di colpa, la condotta successiva tenuta, di tipo collaborativo. Elementi tutti non esaminati. 6. [OSCURATO:PERSONA] rappresenta con il primo motivo vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata dichiarazione della intervenuta prescrizione con censure analoghe a quelle formulate sullo stesso tema da [OSCURATO:PERSONA]. Con il secondo motivo deduce vizi di violazione di legge e di motivazione per la mancata applicazione della fattispecie ex art. 131 bis cod. pen. per le medesime ragioni già formulate al riguardo da [OSCURATO:PERSONA]. 7. E' stata presentata memoria con cui si ribadiscono le censure in ricorso quanto in particolare alla prescrizione e all'art. 131 bis c.p. ed una seconda con cui si rappresenta l'opportunità di sollevare questione di legittimità costituzionale analogamente a quanto già fatto in tema di prescrizione dalla Corte di appello di Lecce. [OSCURATO:PERSONA] 1. Quanto al primo motivo di [OSCURATO:PERSONA], si premette che la mancanza di motivazione, alla stessa stregua della l'illogicità e contraddittorietà della medesima, come vizi denunciabili in sede di legittimità, deve essere di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici (cfr. in tal senso Sez. U, sent. n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, sent. n. 12 del 31/05/2000, dep. 23/06/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, sent. n. 47289 del 24/09/2003, dep. 10/12/2003, Petrella, Rv. 226074). 2. Nel caso in esame, la motivazione appare carente sul piano logico, atteso che la corte, da una parte, ha ritenuto esplicitamente e senza alcuna spiegazione al riguardo, di trascurare il tema della corretta ricostruzione di quanto avrebbe dichiarato [OSCURATO:PERSONA] circa ciò che il fratello stava facendo in sua presenza ( laddove tale aspetto è stato invece valorizzato dal primo giudice, nel senso di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sostenuto che in sua presenza era ancora in corso il taglio di alberi da parte di [OSCURATO:PERSONA]), dall’altra, ha solo valorizzato la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in loco, allorquando avrebbe aiutato [OSCURATO:PERSONA], che stava alimentando il fuoco, a trasportare la legna tagliata: condotta che, come tale, in assenza di altri chiari e inequivoci dati, non appare logicamente riconducibile, con certezza, ad una correlata condotta di previa compartecipazione nel taglio del bosco, che sembrerebbe avvenuto antecedentemente. La fondatezza del motivo assorbe, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le altre due censure. 3. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo è manifestamente infondato. A fronte di una contestazione per cui il fatto sarebbe stato commesso in data antecedente e prossima al 14.3.2019, occorre rilevare la piena correttezza della mancata dichiarazione di prescrizione, alla luce di quanto di recente affermato dalle sezioni unite di questa Corte, per cui "la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge n. 3 del 2019, prima, e dalla legge n. 134 del 2021, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021" (Sez. U - , n. 20989 del 12/12/2024 Ud. (dep. 05/06/2025 ) Rv. 288175 – 02). Non rileva la denunziata carenza di risposta rispetto al tema sollevato anche con memoria, trattandosi di questione giuridica per la quale il dedotto vizio di motivazione non è configurabile riguardo ad argomentazioni giuridiche delle parti. Queste ultime, infatti, come ha più volte sottolineato la Suprema Corte, o sono fondate e allora il fatto che il giudice le abbia disattese (motivatamente o meno) dà luogo al diverso motivo di censura costituito dalla violazione di legge; o sono infondate, e allora che il giudice le abbia disattese non può dar luogo ad alcun vizio di legittimità della pronuncia giudiziale, avuto anche riguardo al disposto di cui all'art.619 comma 1 cod. proc. pen. che consente di correggere, ove necessario, la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta (cfr. in tal senso Sez. 1, n. 49237 del 22/09/2016 Rv. 271451 - 01 Emmanuele). 4. Infondato è il secondo motivo a fronte della congrua rilevazione della gravità della condotta. In proposito, si ribadisce che in tema di particolare tenuità del fatto, il disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen. individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici. (Sez. 3, n. 13657 del 16/02/2024, Rv. 286101 - 02). Nel caso in esame, la corte di appello ha rappresentato che la censura relativa alla mancata applicazione dell’art. 131 bis cod. pen. ha riguardato la incensuratezza dell’imputato, la non abitualità della condotta, la mancata realizzazione successiva di altre violazioni, la natura contravvenzionale del reato: tutte circostanze che o attengono alle condizioni di ostatività della fattispecie (la non abitualità) oppure sono in sé non significative rispetto a tale fattispecie, come l’incensuratezza, la natura contravvenzionale, la mancata realizzazione di altre violazioni successive, posto che il comportamento successivo rilevante ex art. 131 bis cod. pen. deve tradursi in una significativa condotta positiva rispetto a quanto realizzato e non in una generica quanto doverosa condotta di astensione da ulteriori reati. Va aggiunto che, in ogni caso, i giudici hanno valorizzato, per escludere la fattispecie, la gravità della condotta, in linea con il principio per cui ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti. (In motivazione la Corte ha ritenuto corretta la mancata applicazione di tale causa di esclusione della punibilità in conseguenza della fuga dell'imputato subito dopo il fatto, senza che ciò si ponga in contrasto con la concessione delle attenuanti generiche, giustificata dalla successiva condotta processuale del predetto). (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 - 01). 5. Quanto in particolare, poi, al contenuto della seconda memoria difensiva, atteso che i profili di cui alla prima sono già sopra affrontati, è sufficiente rilevare l'inammissibilità dei rilievi ivi riportati sia a fronte della validità di quanto sostenuto dalle sezioni Unite di questa Corte di Cassazione cui ci si riporta (sent. n. 20989 del 12.12.2024 - 5.6.2025), sia in considerazione della inammissibilità del ricorso, da cui discende l'inammissibilità di ogni nuova rilevazione. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Mentre deve essere rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 15/10/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]