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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 19326/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] p.t., con sede in Conegliano (TV) via Alfieri n. 1, contro il decreto del Tribunale di Milano del 24.6-10.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto del 24.6-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] contro il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto l'esclusione della società odierna ricorrente per indeterminatezza della quantificazione del credito e della non dimostrata buona fede in capo al terzo richiedente; il Tribunale ha quindi confermato il provvedimento opposto;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] tramite i propri difensori e procuratori speciali lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 52, 57, 58 e 59 D. Lg.vo 159 del 2011: rileva, infatti, che il provvedimento del Tribunale di Milano è viziato per avere posto a fondamento della decisione una serie di presupposti non previsti dalla legge; richiamando la parte del provvedimento in cui il Tribunale ha esposto le premesse di carattere generale per la opponibilità del credito allo Stato, segnala che nel caso di specie la BNL non era affatto creditore del proposto, sconosciuto alla banca, ma della [OSCURATO:SOCIETA]; richiama, ancora, il tenore dell'art. 52 del D. Lg.vo 159 del 2011 circa le condizioni perché la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi nonché gli artt. 57, 58 e 59 D. Lg.vo 159 del 2011 quanto alle modalità di accertamento dei crediti del terzo e segnala come il Tribunale abbia ritenuto necessario valutare non soltanto il rapport0 tra il creditore ed il debitore ma, anche, tra questi ed il proposto di cui il creditore nulla in realtà può sapere; aggiunge che, purtuttavia, il Tribunale ha ritenuto la domanda ammissibile subordinatamente all'accertamento del rapporto debitorio tra il proposto e la [OSCURATO:SOCIETA] e nel quale lo Stato subentrerebbe; sottolinea che il Tribunale ha anche ritenuto che occorresse verificare se il Cosentino avesse pagato le rate di mutuo che, in realtà, non era tenuto a corrispondere proprio perché non era il debitore della banca né, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, aveva mai acquistato l'immobile; 2.2 vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà risultante dal testo del provvedimento impugnato e correlato ai documenti di causa: richiama il provvedimento impugnato quanto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] al momento della cessione e che ha mancato di focalizzare la sua attenzione e di dare rilievo ai soli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 52 del D. Lg.vo 159 del 2011 negando l'ammissione del credito della ricorrente sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale cui sia la banca che la cessionaria sono estranei; ribadisce, inoltre, che il credito, di data certa anteriore al decreto di sequestro, era stato concesso per la costruzione di immobili effettivamente realizzati ed è stato acquistato in buona fede trattandosi di mutuo a SAL nel quale le somme mutuate erano state erogate in relazione ai lavori effettivamente eseguiti; sottolinea, ancora, che il credito era stato concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] e richiama, inoltre, la documentazione relativa al suo impiego; sottolinea, inoltre, che il finanziamento è stato concesso nel 2011 (in successione ad altri già erogati nel 2006 e nel 2007) ed erogato tra il 2012 ed il 2013 e, quindi, in data di molto anteriore rispetto al decreto di confisca, che è del 2019 e, comunque, che i rapporti pregressi dimostravano la affidabilità della società mutuataria; sottolinea che il sequestro e, poi, la confisca, sono intervenuti nei confronti di un soggetto totalmente sconosciuto ed estraneo al rapporto creditorio; segnala che considerazioni analoghe valgono per la posizione della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] che ha senza dubbio acquistato il credito in buona fede un credito che sapeva essere stato impiegato regolarmente per la costruzione degli immobili indicati nel contratto di mutuo a SAL; aggiunge che la [OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato il credito il 30.1.2019 in data antecedente la trascrizione del sequestro ed in forza di una decisione di molti mesi antecedente; sottolinea che, in ogni caso, [OSCURATO:SOCIETA] aveva verificato l'assenza di strumentalità tra il credito e le vicende descritte sottese alla confisca e la sua estraneità ai traffici di stupefacenti in cui era coinvolto il Cosentino in quanto le somme mutuate erano state effettivamente impiegate come dovevano; 2.3 violazione di legge con riferimento all'art. 52 D. Lg.vo 159 del 2011 ed in tema di onere della prova: rileva che per escludere l'ammissione di un credito sorto anteriormente al sequestro è onere del Tribunale dimostrarne la strumentalità rispetto alla attività illecita del proposto ovvero a quelle che ne costituiscono il frutto o il profitto o il reimpiego e, una volta fornita questa prova, spetta al creditore quella di averlo ignorato in buona fede; sottolinea che il Tribunale non ha dimostrato la strumentalità del credito rispetto alla attività del proposto limitandosi a riportare alcuni passi del provvedimento di prevenzione concernenti i rapporti del medesimo Cosentino con la [OSCURATO:SOCIETA]; 2.4 vizio di motivazione per inesistenza e/o contraddittorietà in relazione alla prova della quantificazione del credito, risultante dal testo del provvedimento impugnato e correlato ai documenti di causa: segnala che il Tribunale ha negato la ammissione del creditore sulla scorta della mancata quantificazione del credito all'esito, tuttavia, di considerazioni attinenti la sua ritenuta strumentalità ed alla buona fede del creditore e, perciò, con motivazione sostanzialmente inesistente; 2.5 vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato e correlato agli atti di causa: rileva l'erroneità della affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe duplicato la sua pretesa creditoria azionandola in due sedi differenti dal momento che la esclusione, da parte del GD al Fallimento, dei due immobili oggetto di confisca impedisce di realizzarla in sede fallimentare; sottolinea che l'aver sottratto i due beni dalla massa fallimentare è in palese contraddizione con la affermazione di aver duplicato la pretesa creditoria che in sede fallimentare non potrà più avere seguito.

3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. concludendo per la fondatezza del ricorso: rileva, a tal proposito, che dalle considerazioni esposte dalla difesa e dalla documentazione allegata risultava che il credito vantato dalla BNL e, quindi, della [OSCURATO:SOCIETA], avesse data certa antecedente al sequestro e che la cessionaria fosse in buona fede; sottolinea come non emerga la strumentalità del credito rispetto alla attività delittuosa del proposto atteso che il mutuo del 2011 era stato erogato in prosecuzione di quelli erogati negli anni 2006 e 2007 e regolarmente onorati dalla Sacis per la costruzione dell'immobile; in tale situazione, rileva come non possa gravare sul creditore l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità invero insussistente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

1. Con decreto del 7.1.2019 il Tribunale di Milano aveva sequestrato, ai fini di confisca di prevenzione, un immobile sito in Seregno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24/D, intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA] ma ritenuto nella diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata ritenuta la pericolosità sociale ed al quale era stata perciò applicata la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di PS per anni

3. L'immobile, oggetto di confisca definitiva, risultava gravato da una ipoteca in favore di [OSCURATO:SOCIETA] a garanzia di un mutuo fondiario finalizzato, per l'appunto, alla realizzazione di un complesso immobiliare.

2. All'esito della confisca era stato perciò instaurato il sub-procedimento per la verifica dei crediti ed era in quella sede che si era costituita [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] spa, quale cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA] per il credito ipotecario ammontante ad Euro 1.647.523,18 e chirografario pari ad Euro 41.837,78 vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di cui, nel contempo, il Tribunale di Monza, con sentenza del 13.11.2019, aveva dichiarato il fallimento.

Come si rileva dal provvedimento impugnato, nel corso del sub- procedimento [OSCURATO:SOCIETA] aveva precisato che il suo credito era interamente coperto dai beni acquisiti nell'ambito della procedura fallimentare non essendo intervenuto alcun frazionamento del mutuo sulle unità immobiliari ed aveva dichiarato che il credito fatto valere nelle procedura di prevenzione era pari ad Euro 340.000 corrispondente al valore "OMI" del compendio immobiliare oggetto della ricordata confisca.

Il giudice aveva sostenuto che la indicazione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] era generica e che, per altro verso, non poteva ritenersi dimostrata la buona fede del terzo richiedente che aveva acquistato il credito in data successiva al sequestro di prevenzione nel cui procedimento [OSCURATO:SOCIETA] non si era costituita avendo preferito rimanere assente.

3. Aveva proposto opposizione [OSCURATO:SOCIETA] che, in data 30.1.2019, aveva acquistato "in blocco" e "pro soluto" dalla [OSCURATO:SOCIETA] un gruppo di crediti tra cui quello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] derivante da mutuo fondiario di Euro 2.500.000 garantito da ipoteca per la realizzazione di un complesso immobiliare e che era ammesso al passivo per l'intero nella procedura fallimentare; quanto alla buona fede, l'opponente aveva sottolineato che il credito originario era sorto in data di molto antecedente rispetto al sequestro dell'immobile non rilevando che fosse stato ceduto in data successiva in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] ben poteva giovarsi della buona fede del cedente anche in considerazione della cessione che era nel caso di specie avvenuta "in blocco"; da ultimo, aveva escluso ogni duplicazione della pretesa creditoria. 1.3 Il Tribunale, dopo aver riepilogato i presupposti della opposizione, ha sottolineato che al momento della cessione del credito era già intervenuto il sequestro di prevenzione dell'immobile su cui grava l'ipoteca iscritta dalla [OSCURATO:SOCIETA] che, dal canto suo, non aveva partecipato al procedimento pur essendole stato notificato il decreto di sequestro in cui erano riportate tutte le vicende relative alla erogazione del finanziamento.

Ha fatto presente, inoltre, che il cessionario non può esimersi dalle verifiche circa la origine del credito che, per altro verso, riguarda un immobile ritenuto nella diretta disponibilità del preposto ed acquistato con proventi di natura illecita non commisurati al suo reddito.

Ha segnalato che nell'appartamento del Cosentino erano rinvenuti 1.204 kg. di cocaina e che il decreto di confisca aveva definito la [OSCURATO:SOCIETA] come "schermo" del proprietario effettivo che aveva pagato l'immobile e le spese di ristrutturazione ed arredamento con risorse di certa provenienza illecita ovvero da attività di narcotraffico e che lo stesso legale rappresentante della società era stato attinto da ordinanza custodiale per il delitto di riciclaggio e intestazione fittizia di immobili.

Sulla scorta di questa premessa, il Tribunale ha segnalato che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dato contezza dei rapporti intercorrenti tra il Cosentino e la [OSCURATO:SOCIETA] al fine di poter verificare se il proposto fosse debitore della società ed in quale misura e se avesse pagato le rate di mutuo.

Per altro verso, ha respinto l'opposizione sul rilievo della insufficienza della indicazione del credito in misura pari al valore dell'immobile, come se nessuna rata di mutuo fosse stata pagata dovendosi perciò ritenere che non fosse stata fornita idonea prova della sua quantificazione e di cui, in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva chiesto l'esclusione in sede fallimentare dove era stata ammessa per l'intero in data antecedente la procedura di verifica dei crediti dei terzi coinvolti nella procedura di prevenzione. 4.1 Tanto premesso, osserva in primo luogo il collegio che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] spa, Rv. 279627). 4.2 Il provvedimento impugnato si fonda dunque su una duplice motivazione: in primo luogo, infatti, il Tribunale ha fatto presente che la società ricorrente aveva acquistato il credito in data successiva al sequestro di prevenzione e che, per questa ragione, avrebbe dovuto operare ogni necessaria verifica sui rapporti intercorrenti non soltanto tra il creditore originario e la società debitrice ma, anche, tra quest'ultima ed il proposto; in secondo luogo, ha ribadito come l'opponente non avesse precisato e documentato adeguatamente il suo credito.

Ebbene, la prima considerazione è sicuramente discutibile in diritto: sul punto, infatti, sono intervenute le SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 29847 del 2018 "[OSCURATO:PERSONA] srl ed altro" che erano state chiamate ad esprimersi sulla questione "se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto, determini o meno di per sè uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria".

Dopo aver dato conto dei diversi orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, le SS.UU. hanno decisamente optato per quello più aderente al dato letterale rinvenibile nell'art. 52 D. Lg.vo 159 del 2011 dove la anteriorità al sequestro è condizione dettata esplicitamente per la costituzione del diritto reale di garanzia afferente al credito "... e non è ravvisabile nel mero trasferimento dello stesso diritto dal creditore originario al creditore cessionario, ma alla quale neppure tale trasferimento può essere in alcun modo ricondotto in termini tali da giustificare un'interpretazione che estenda allo stesso la disciplina prevista per il momento costitutivo del diritto"; hanno fatto presente che proprio il subentro del cessionario nella medesima posizione propria del cedente "... implica che il cessionario ... assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, l'anteriorità della costituzione originaria del credito rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente permane in capo al cessionario anche laddove lo stesso abbia acquisito il credito successivamente al sequestro".

Segnalata, inoltre, la estraneità della cessione del credito a fenomeni di natura simulatoria della stessa sua esistenza, le SS.UU. hanno poi vagliato la questione, su cui in effetti sembra essere incorso in errore il Tribunale, circa l'incidenza, sulla buona fede del creditore, della posteriorità della cessione rispetto al sequestro.

Anche sul punto la risposta è stata netta: le SS.UU. hanno infatti sottolineato come non potesse essere in alcun modo condivisa la tesi secondo cui proprio l'esistenza e addirittura la trascrizione del sequestro al momento della cessione del credito porrebbe necessariamente il cessionario in una condizione di malafede.

Si è chiarito, infatti, che "... questa posizione ... si giustifica solo in quanto si intenda quale pregiudizievole, per la sussistenza del presupposto della buona fede del creditore, la conoscenza o la conoscibilità della mera apposizione sul bene del vincolo costituito dal sequestro" che "... a ben vedere, altro non costituisce che il presupposto in presenza del quale la legge impone la verifica delle condizioni richieste perché il credito del terzo, incidente sul bene confiscato, possa essere ammesso al riparto"; ed in effetti "... il sequestro del bene ... non esclude, per la stessa previsione normativa, che un credito garantito gravante sullo stesso possa essere soddisfatto, in presenza delle condizioni che lo consentono" sicché "... la conoscenza o la conoscibilità del sequestro non esclude che il creditore possa vantare comunque la sussistenza di quelle condizioni, in presenza delle quali la sua ragione di credito è tutelata anche a fronte dell'interesse dello Stato all'acquisizione del bene confiscato".

In definitiva, secondo le SS.UU.,"... nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi ... della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentrato nella stessa posizione; ed è pertanto irrilevante nei suoi confronti la possibilità che egli sia o possa essere a conoscenza, al momento dell'acquisto del credito, di un vincolo che non gli impedisce il soddisfacimento del credito per effetto di quella condizione".

Conclusivamente, si è affermato che "... al creditore cessionario è ... consentito provare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove abbia acquisito lo stesso successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia" e, tra queste, la sussistenza originaria del requisito della buona fede non potendo, peraltro, ritenersi decisiva "... la circostanza per la quale il credito sia stato acquisito nell'ambito di un'operazione di acquisto di crediti in blocco, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 digs. n. 385 del 1993" atteso che tale procedura "... costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, non esime infatti il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei crediti; il cui adempimento dovrà pertanto essere comunque dimostrato, non potendo in particolare il cessionario affidare la prova della buona fede al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito".

Sulla particolare posizione del cessionario del credito, è significativa anche la decisione adottata da questa stessa Sezione in una fattispecie non lontana da quella che ci occupa in cui, pure, la confisca era intervenuta sul presupposto della sostanziale disponibilità del bene in capo al proposto (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 32125 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]); si è in particolare affermato che l'obbligo di preventiva escussione del residuo patrimonio del proposto, previsto dall'art. 52, comma primo, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nella versione antecedente alle modifiche di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161), non si applica qualora il terzo non abbia titolo diretto per agire nei confronti del proposto, essendo creditore di altro soggetto, risultato, all'esito del giudizio di prevenzione, titolare apparente del bene ablato; la Corte ha in particolare precisato che diversamente si imporrebbe al terzo un irragionevole aggravio processuale, in quanto dovrebbe "a priori" procurarsi il titolo per agire in via diretta contro il proposto, non potendo valere in sede civile l'accertamento compiuto dal giudice della prevenzione, in ordine all'effettiva disponibilità del bene in capo al proposto, nonostante la formale intestazione al debitore.

In definitiva, quindi, va ribadita la erroneità della motivazione del provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha ritenuto che spettasse al creditore cessionario verificare le condizioni di ammissibilità del credito e, in particolare, la buona fede, al momento della cessione e non già al momento della costituzione della garanzia. 4.3 E, tuttavia, come si è anticipato, il Tribunale ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] motivando, alternativamente, con la mancata o comunque generica indicazione del credito vantato dalla società opponente e che era stato quantificato in Euro 340.000 pari al valore OMI dell'immobile "... presupponendo che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia coperto alcuna rata di mutuo" (cfr., pag. 6 del provvedimento impugnato); ha sottolineato, sotto altro profilo, che in ogni caso il credito della [OSCURATO:SOCIETA] era stato interamente ammesso nella procedura fallimentare.

Ebbene, è pacifico (cfr., d'altra parte, pag. 14 del ricorso) che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse inscritto ipoteca, a garanzia del suo intero credito, sull'intero complesso immobiliare e che, in particolare, non era intervenuto alcun frazionamento del mutuo fondiario con la rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca che, come è noto, rappresenta un atto unilaterale del creditore ipotecario (cfr., Cass. Civ., 3 - , Ordinanza n. 24952 del 06/11/2020; Cass. Civ., 1, Sentenza n. 7453 del 20/03/2008); in mancanza di un frazionamento del mutuo ipotecario, perciò, non era possibile individuare il credito esattamente riferibile all'immobile confiscato.

La identificazione del credito del cessionario con il valore del bene stimato alla luce degli indici dell'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] (OMI) è allora evidentemente ingiustificata risultando perciò corretta - ed invero non adeguatamente contrastata - la affermazione del Tribunale sulla erroneità di tale riferimento rispetto alla quale il ricorso si è limitato semplicemente a sostenere che l'indicazione fornita non era affatto generica ma era invece puntuale e precisa omettendo invece di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato da cui si desume, come appena detto, che si trattava in realtà di una indicazione arbitraria non avendo considerato, a tutto concedere, se ed in che misura da tale complessivo importo avrebbero dovuto essere detratti i ratei restituiti al creditore.

5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della so

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] p.t., con sede in Conegliano (TV) via Alfieri n. 1, contro il decreto del Tribunale di Milano del 24.6-10.9.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 24.6-[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Milano ha respinto l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA] contro il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] che aveva disposto l'esclusione della società odierna ricorrente per indeterminatezza della quantificazione del credito e della non dimostrata buona fede in capo al terzo richiedente; il Tribunale ha quindi confermato il provvedimento opposto; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA] tramite i propri difensori e procuratori speciali lamentando: 2.1 violazione di legge con riferimento agli artt. 52, 57, 58 e 59 D. Lg.vo 159 del 2011: rileva, infatti, che il provvedimento del Tribunale di Milano è viziato per avere posto a fondamento della decisione una serie di presupposti non previsti dalla legge; richiamando la parte del provvedimento in cui il Tribunale ha esposto le premesse di carattere generale per la opponibilità del credito allo Stato, segnala che nel caso di specie la BNL non era affatto creditore del proposto, sconosciuto alla banca, ma della [OSCURATO:SOCIETA]; richiama, ancora, il tenore dell'art. 52 del D. Lg.vo 159 del 2011 circa le condizioni perché la confisca non pregiudichi i diritti dei terzi nonché gli artt. 57, 58 e 59 D. Lg.vo 159 del 2011 quanto alle modalità di accertamento dei crediti del terzo e segnala come il Tribunale abbia ritenuto necessario valutare non soltanto il rapport0 tra il creditore ed il debitore ma, anche, tra questi ed il proposto di cui il creditore nulla in realtà può sapere; aggiunge che, purtuttavia, il Tribunale ha ritenuto la domanda ammissibile subordinatamente all'accertamento del rapporto debitorio tra il proposto e la [OSCURATO:SOCIETA] e nel quale lo Stato subentrerebbe; sottolinea che il Tribunale ha anche ritenuto che occorresse verificare se il Cosentino avesse pagato le rate di mutuo che, in realtà, non era tenuto a corrispondere proprio perché non era il debitore della banca né, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, aveva mai acquistato l'immobile; 2.2 vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà risultante dal testo del provvedimento impugnato e correlato ai documenti di causa: richiama il provvedimento impugnato quanto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:SOCIETA] al momento della cessione e che ha mancato di focalizzare la sua attenzione e di dare rilievo ai soli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 52 del D. Lg.vo 159 del 2011 negando l'ammissione del credito della ricorrente sulla scorta degli accertamenti effettuati in sede penale cui sia la banca che la cessionaria sono estranei; ribadisce, inoltre, che il credito, di data certa anteriore al decreto di sequestro, era stato concesso per la costruzione di immobili effettivamente realizzati ed è stato acquistato in buona fede trattandosi di mutuo a SAL nel quale le somme mutuate erano state erogate in relazione ai lavori effettivamente eseguiti; sottolinea, ancora, che il credito era stato concesso alla [OSCURATO:SOCIETA] e richiama, inoltre, la documentazione relativa al suo impiego; sottolinea, inoltre, che il finanziamento è stato concesso nel 2011 (in successione ad altri già erogati nel 2006 e nel 2007) ed erogato tra il 2012 ed il 2013 e, quindi, in data di molto anteriore rispetto al decreto di confisca, che è del 2019 e, comunque, che i rapporti pregressi dimostravano la affidabilità della società mutuataria; sottolinea che il sequestro e, poi, la confisca, sono intervenuti nei confronti di un soggetto totalmente sconosciuto ed estraneo al rapporto creditorio; segnala che considerazioni analoghe valgono per la posizione della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA] che ha senza dubbio acquistato il credito in buona fede un credito che sapeva essere stato impiegato regolarmente per la costruzione degli immobili indicati nel contratto di mutuo a SAL; aggiunge che la [OSCURATO:SOCIETA] ha acquistato il credito il 30.1.2019 in data antecedente la trascrizione del sequestro ed in forza di una decisione di molti mesi antecedente; sottolinea che, in ogni caso, [OSCURATO:SOCIETA] aveva verificato l'assenza di strumentalità tra il credito e le vicende descritte sottese alla confisca e la sua estraneità ai traffici di stupefacenti in cui era coinvolto il Cosentino in quanto le somme mutuate erano state effettivamente impiegate come dovevano; 2.3 violazione di legge con riferimento all'art. 52 D. Lg.vo 159 del 2011 ed in tema di onere della prova: rileva che per escludere l'ammissione di un credito sorto anteriormente al sequestro è onere del Tribunale dimostrarne la strumentalità rispetto alla attività illecita del proposto ovvero a quelle che ne costituiscono il frutto o il profitto o il reimpiego e, una volta fornita questa prova, spetta al creditore quella di averlo ignorato in buona fede; sottolinea che il Tribunale non ha dimostrato la strumentalità del credito rispetto alla attività del proposto limitandosi a riportare alcuni passi del provvedimento di prevenzione concernenti i rapporti del medesimo Cosentino con la [OSCURATO:SOCIETA]; 2.4 vizio di motivazione per inesistenza e/o contraddittorietà in relazione alla prova della quantificazione del credito, risultante dal testo del provvedimento impugnato e correlato ai documenti di causa: segnala che il Tribunale ha negato la ammissione del creditore sulla scorta della mancata quantificazione del credito all'esito, tuttavia, di considerazioni attinenti la sua ritenuta strumentalità ed alla buona fede del creditore e, perciò, con motivazione sostanzialmente inesistente; 2.5 vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità risultante dal testo del provvedimento impugnato e correlato agli atti di causa: rileva l'erroneità della affermazione del Tribunale secondo cui [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe duplicato la sua pretesa creditoria azionandola in due sedi differenti dal momento che la esclusione, da parte del GD al Fallimento, dei due immobili oggetto di confisca impedisce di realizzarla in sede fallimentare; sottolinea che l'aver sottratto i due beni dalla massa fallimentare è in palese contraddizione con la affermazione di aver duplicato la pretesa creditoria che in sede fallimentare non potrà più avere seguito. 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. concludendo per la fondatezza del ricorso: rileva, a tal proposito, che dalle considerazioni esposte dalla difesa e dalla documentazione allegata risultava che il credito vantato dalla BNL e, quindi, della [OSCURATO:SOCIETA], avesse data certa antecedente al sequestro e che la cessionaria fosse in buona fede; sottolinea come non emerga la strumentalità del credito rispetto alla attività delittuosa del proposto atteso che il mutuo del 2011 era stato erogato in prosecuzione di quelli erogati negli anni 2006 e 2007 e regolarmente onorati dalla Sacis per la costruzione dell'immobile; in tale situazione, rileva come non possa gravare sul creditore l'onere di dimostrare la ignoranza in buona fede del nesso di strumentalità invero insussistente. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono. 1. Con decreto del 7.1.2019 il Tribunale di Milano aveva sequestrato, ai fini di confisca di prevenzione, un immobile sito in Seregno, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24/D, intestato alla società [OSCURATO:SOCIETA] ma ritenuto nella diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] di cui era stata ritenuta la pericolosità sociale ed al quale era stata perciò applicata la misura di sicurezza della sorveglianza speciale di PS per anni 3. L'immobile, oggetto di confisca definitiva, risultava gravato da una ipoteca in favore di [OSCURATO:SOCIETA] a garanzia di un mutuo fondiario finalizzato, per l'appunto, alla realizzazione di un complesso immobiliare. 2. All'esito della confisca era stato perciò instaurato il sub-procedimento per la verifica dei crediti ed era in quella sede che si era costituita [OSCURATO:SOCIETA] e, per essa, [OSCURATO:PERSONA] spa, rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] spa, quale cessionaria della [OSCURATO:SOCIETA] per il credito ipotecario ammontante ad Euro 1.647.523,18 e chirografario pari ad Euro 41.837,78 vantato nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA] di cui, nel contempo, il Tribunale di Monza, con sentenza del 13.11.2019, aveva dichiarato il fallimento. Come si rileva dal provvedimento impugnato, nel corso del sub- procedimento [OSCURATO:SOCIETA] aveva precisato che il suo credito era interamente coperto dai beni acquisiti nell'ambito della procedura fallimentare non essendo intervenuto alcun frazionamento del mutuo sulle unità immobiliari ed aveva dichiarato che il credito fatto valere nelle procedura di prevenzione era pari ad Euro 340.000 corrispondente al valore "OMI" del compendio immobiliare oggetto della ricordata confisca. Il giudice aveva sostenuto che la indicazione del credito della [OSCURATO:SOCIETA] era generica e che, per altro verso, non poteva ritenersi dimostrata la buona fede del terzo richiedente che aveva acquistato il credito in data successiva al sequestro di prevenzione nel cui procedimento [OSCURATO:SOCIETA] non si era costituita avendo preferito rimanere assente. 3. Aveva proposto opposizione [OSCURATO:SOCIETA] che, in data 30.1.2019, aveva acquistato "in blocco" e "pro soluto" dalla [OSCURATO:SOCIETA] un gruppo di crediti tra cui quello nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] derivante da mutuo fondiario di Euro 2.500.000 garantito da ipoteca per la realizzazione di un complesso immobiliare e che era ammesso al passivo per l'intero nella procedura fallimentare; quanto alla buona fede, l'opponente aveva sottolineato che il credito originario era sorto in data di molto antecedente rispetto al sequestro dell'immobile non rilevando che fosse stato ceduto in data successiva in quanto la [OSCURATO:SOCIETA] ben poteva giovarsi della buona fede del cedente anche in considerazione della cessione che era nel caso di specie avvenuta "in blocco"; da ultimo, aveva escluso ogni duplicazione della pretesa creditoria. 1.3 Il Tribunale, dopo aver riepilogato i presupposti della opposizione, ha sottolineato che al momento della cessione del credito era già intervenuto il sequestro di prevenzione dell'immobile su cui grava l'ipoteca iscritta dalla [OSCURATO:SOCIETA] che, dal canto suo, non aveva partecipato al procedimento pur essendole stato notificato il decreto di sequestro in cui erano riportate tutte le vicende relative alla erogazione del finanziamento. Ha fatto presente, inoltre, che il cessionario non può esimersi dalle verifiche circa la origine del credito che, per altro verso, riguarda un immobile ritenuto nella diretta disponibilità del preposto ed acquistato con proventi di natura illecita non commisurati al suo reddito. Ha segnalato che nell'appartamento del Cosentino erano rinvenuti 1.204 kg. di cocaina e che il decreto di confisca aveva definito la [OSCURATO:SOCIETA] come "schermo" del proprietario effettivo che aveva pagato l'immobile e le spese di ristrutturazione ed arredamento con risorse di certa provenienza illecita ovvero da attività di narcotraffico e che lo stesso legale rappresentante della società era stato attinto da ordinanza custodiale per il delitto di riciclaggio e intestazione fittizia di immobili. Sulla scorta di questa premessa, il Tribunale ha segnalato che [OSCURATO:SOCIETA] non aveva dato contezza dei rapporti intercorrenti tra il Cosentino e la [OSCURATO:SOCIETA] al fine di poter verificare se il proposto fosse debitore della società ed in quale misura e se avesse pagato le rate di mutuo. Per altro verso, ha respinto l'opposizione sul rilievo della insufficienza della indicazione del credito in misura pari al valore dell'immobile, come se nessuna rata di mutuo fosse stata pagata dovendosi perciò ritenere che non fosse stata fornita idonea prova della sua quantificazione e di cui, in ogni caso, la [OSCURATO:SOCIETA] non aveva chiesto l'esclusione in sede fallimentare dove era stata ammessa per l'intero in data antecedente la procedura di verifica dei crediti dei terzi coinvolti nella procedura di prevenzione. 4.1 Tanto premesso, osserva in primo luogo il collegio che il ricorso per cassazione avverso il decreto che decide sulle opposizioni allo stato passivo e sulle impugnazioni dei crediti ammessi nel procedimento di accertamento dei diritti dei terzi può essere proposto, ex art. 59 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per tutti i motivi di cui all'art. 606 cod. proc. pen., non essendo, in tal caso, applicabili gli artt. 10 e 27 del d.lgs. cit., che limitano i vizi deducibili alla sola violazione di legge (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , Sentenza n. 28350 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA] spa, Rv. 279627). 4.2 Il provvedimento impugnato si fonda dunque su una duplice motivazione: in primo luogo, infatti, il Tribunale ha fatto presente che la società ricorrente aveva acquistato il credito in data successiva al sequestro di prevenzione e che, per questa ragione, avrebbe dovuto operare ogni necessaria verifica sui rapporti intercorrenti non soltanto tra il creditore originario e la società debitrice ma, anche, tra quest'ultima ed il proposto; in secondo luogo, ha ribadito come l'opponente non avesse precisato e documentato adeguatamente il suo credito. Ebbene, la prima considerazione è sicuramente discutibile in diritto: sul punto, infatti, sono intervenute le SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 29847 del 2018 "[OSCURATO:PERSONA] srl ed altro" che erano state chiamate ad esprimersi sulla questione "se la cessione, avvenuta dopo la trascrizione del provvedimento di sequestro o di confisca di prevenzione, del credito ipotecario precedentemente insorto, determini o meno di per sè uno stato di mala fede in capo al nuovo titolare, come tale preclusivo dell'ammissibilità della sua ragione creditoria". Dopo aver dato conto dei diversi orientamenti rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità, le SS.UU. hanno decisamente optato per quello più aderente al dato letterale rinvenibile nell'art. 52 D. Lg.vo 159 del 2011 dove la anteriorità al sequestro è condizione dettata esplicitamente per la costituzione del diritto reale di garanzia afferente al credito "... e non è ravvisabile nel mero trasferimento dello stesso diritto dal creditore originario al creditore cessionario, ma alla quale neppure tale trasferimento può essere in alcun modo ricondotto in termini tali da giustificare un'interpretazione che estenda allo stesso la disciplina prevista per il momento costitutivo del diritto"; hanno fatto presente che proprio il subentro del cessionario nella medesima posizione propria del cedente "... implica che il cessionario ... assume la titolarità del credito anche nella possibilità di far valere le condizioni, a quel credito afferenti, per l'ammissione dello stesso al riparto in caso di confisca del bene oggetto del diritto di garanzia associato al credito; e fra esse, pertanto, l'anteriorità della costituzione originaria del credito rispetto al sequestro del bene, che ove sussistente permane in capo al cessionario anche laddove lo stesso abbia acquisito il credito successivamente al sequestro". Segnalata, inoltre, la estraneità della cessione del credito a fenomeni di natura simulatoria della stessa sua esistenza, le SS.UU. hanno poi vagliato la questione, su cui in effetti sembra essere incorso in errore il Tribunale, circa l'incidenza, sulla buona fede del creditore, della posteriorità della cessione rispetto al sequestro. Anche sul punto la risposta è stata netta: le SS.UU. hanno infatti sottolineato come non potesse essere in alcun modo condivisa la tesi secondo cui proprio l'esistenza e addirittura la trascrizione del sequestro al momento della cessione del credito porrebbe necessariamente il cessionario in una condizione di malafede. Si è chiarito, infatti, che "... questa posizione ... si giustifica solo in quanto si intenda quale pregiudizievole, per la sussistenza del presupposto della buona fede del creditore, la conoscenza o la conoscibilità della mera apposizione sul bene del vincolo costituito dal sequestro" che "... a ben vedere, altro non costituisce che il presupposto in presenza del quale la legge impone la verifica delle condizioni richieste perché il credito del terzo, incidente sul bene confiscato, possa essere ammesso al riparto"; ed in effetti "... il sequestro del bene ... non esclude, per la stessa previsione normativa, che un credito garantito gravante sullo stesso possa essere soddisfatto, in presenza delle condizioni che lo consentono" sicché "... la conoscenza o la conoscibilità del sequestro non esclude che il creditore possa vantare comunque la sussistenza di quelle condizioni, in presenza delle quali la sua ragione di credito è tutelata anche a fronte dell'interesse dello Stato all'acquisizione del bene confiscato". In definitiva, secondo le SS.UU.,"... nel caso in cui il credito sia ceduto in epoca posteriore alla trascrizione del sequestro, il creditore cessionario può comunque avvalersi ... della condizione di buona fede sussistente in questi termini in capo al creditore originario al quale è subentrato nella stessa posizione; ed è pertanto irrilevante nei suoi confronti la possibilità che egli sia o possa essere a conoscenza, al momento dell'acquisto del credito, di un vincolo che non gli impedisce il soddisfacimento del credito per effetto di quella condizione". Conclusivamente, si è affermato che "... al creditore cessionario è ... consentito provare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione del credito garantito anche laddove abbia acquisito lo stesso successivamente al sequestro del bene oggetto della garanzia" e, tra queste, la sussistenza originaria del requisito della buona fede non potendo, peraltro, ritenersi decisiva "... la circostanza per la quale il credito sia stato acquisito nell'ambito di un'operazione di acquisto di crediti in blocco, conformemente a quanto previsto dall'art. 58 digs. n. 385 del 1993" atteso che tale procedura "... costituisce unicamente una particolare modalità di cessione del credito, non esime infatti il cessionario dagli oneri di verifica sulla originaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei crediti; il cui adempimento dovrà pertanto essere comunque dimostrato, non potendo in particolare il cessionario affidare la prova della buona fede al mero richiamo a tale particolare forma di acquisizione del credito". Sulla particolare posizione del cessionario del credito, è significativa anche la decisione adottata da questa stessa Sezione in una fattispecie non lontana da quella che ci occupa in cui, pure, la confisca era intervenuta sul presupposto della sostanziale disponibilità del bene in capo al proposto (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 32125 del 24/03/2021, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]); si è in particolare affermato che l'obbligo di preventiva escussione del residuo patrimonio del proposto, previsto dall'art. 52, comma primo, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (nella versione antecedente alle modifiche di cui alla legge 17 ottobre 2017, n. 161), non si applica qualora il terzo non abbia titolo diretto per agire nei confronti del proposto, essendo creditore di altro soggetto, risultato, all'esito del giudizio di prevenzione, titolare apparente del bene ablato; la Corte ha in particolare precisato che diversamente si imporrebbe al terzo un irragionevole aggravio processuale, in quanto dovrebbe "a priori" procurarsi il titolo per agire in via diretta contro il proposto, non potendo valere in sede civile l'accertamento compiuto dal giudice della prevenzione, in ordine all'effettiva disponibilità del bene in capo al proposto, nonostante la formale intestazione al debitore. In definitiva, quindi, va ribadita la erroneità della motivazione del provvedimento impugnato laddove il Tribunale ha ritenuto che spettasse al creditore cessionario verificare le condizioni di ammissibilità del credito e, in particolare, la buona fede, al momento della cessione e non già al momento della costituzione della garanzia. 4.3 E, tuttavia, come si è anticipato, il Tribunale ha respinto l'opposizione di [OSCURATO:SOCIETA] motivando, alternativamente, con la mancata o comunque generica indicazione del credito vantato dalla società opponente e che era stato quantificato in Euro 340.000 pari al valore OMI dell'immobile "... presupponendo che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia coperto alcuna rata di mutuo" (cfr., pag. 6 del provvedimento impugnato); ha sottolineato, sotto altro profilo, che in ogni caso il credito della [OSCURATO:SOCIETA] era stato interamente ammesso nella procedura fallimentare. Ebbene, è pacifico (cfr., d'altra parte, pag. 14 del ricorso) che la [OSCURATO:SOCIETA] avesse inscritto ipoteca, a garanzia del suo intero credito, sull'intero complesso immobiliare e che, in particolare, non era intervenuto alcun frazionamento del mutuo fondiario con la rinuncia all'indivisibilità dell'ipoteca che, come è noto, rappresenta un atto unilaterale del creditore ipotecario (cfr., Cass. Civ., 3 - , Ordinanza n. 24952 del 06/11/2020; Cass. Civ., 1, Sentenza n. 7453 del 20/03/2008); in mancanza di un frazionamento del mutuo ipotecario, perciò, non era possibile individuare il credito esattamente riferibile all'immobile confiscato. La identificazione del credito del cessionario con il valore del bene stimato alla luce degli indici dell'Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] (OMI) è allora evidentemente ingiustificata risultando perciò corretta - ed invero non adeguatamente contrastata - la affermazione del Tribunale sulla erroneità di tale riferimento rispetto alla quale il ricorso si è limitato semplicemente a sostenere che l'indicazione fornita non era affatto generica ma era invece puntuale e precisa omettendo invece di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato da cui si desume, come appena detto, che si trattava in realtà di una indicazione arbitraria non avendo considerato, a tutto concedere, se ed in che misura da tale complessivo importo avrebbero dovuto essere detratti i ratei restituiti al creditore. 5. Il rigetto del ricorso comporta la condanna della so
Decreto Cassazione n. 19326/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris