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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14606/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 122-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 207/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 14/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con sentenza depositata il 14 maggio 2020 la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, respingeva l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) contro l'avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno 2014.

Riteneva la CTR che la soggettività passiva IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, spettava al detentore dell'immobile sino alla riconsegna materiale del bene.

Avverso la suddetta sentenza il Comune di Cuvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le.

Considerato che: Con unico mezzo il Comune di San salvo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, rii. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il soggetto passivo dell'IMU, nel contratto di locazione finanziaria, fosse il conduttore sino all'effettivo rilascio dell'immobile.

Ric. 2021 n. 00122 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -2- Il ricorso è fondato.

La sentenza n. 19166 del 2019, posta a fondamento della sentenza impugnata, costituisce espressione di un indirizzo interpretativo da ritenersi superato alla stregua dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di leasing, tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore„ in quanto ad l assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr. Cass. n. 13793 e n. 25249 del 2019).

Si è inoltre osservato che, in base al disposto di cui all'art. 9 del cligs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi„ in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (cfr. Cass. n. 29973 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 418 del 2021).

Ric. 2021 n. 00122 sez.

MT - ud. 23-03-2022 -3- La sentenza impugnata, affermando che la soggettività passiva IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, spettava al detentore dell'immobile sino alla riconsegna materiale del bene, non si è uniformata ai suddetti principi.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Le spese dell'intero giudizio sono compensate in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 122-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, incorporante la [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 34, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controri corrente - avverso la sentenza n. 207/5/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] di PESCARA, depositata il 14/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con sentenza depositata il 14 maggio 2020 la Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sezione distaccata di Pescara, respingeva l'appello proposto dal Comune di [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (ora [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) contro l'avviso di accertamento relativo ad IMU per l'anno 2014. Riteneva la CTR che la soggettività passiva IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, spettava al detentore dell'immobile sino alla riconsegna materiale del bene. Avverso la suddetta sentenza il Comune di Cuvio ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camera le. Considerato che: Con unico mezzo il Comune di San salvo denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, rii. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23/2011, per avere la CTR erroneamente ritenuto che il soggetto passivo dell'IMU, nel contratto di locazione finanziaria, fosse il conduttore sino all'effettivo rilascio dell'immobile. Ric. 2021 n. 00122 sez. MT - ud. 23-03-2022 -2- Il ricorso è fondato. La sentenza n. 19166 del 2019, posta a fondamento della sentenza impugnata, costituisce espressione di un indirizzo interpretativo da ritenersi superato alla stregua dell'ormai consolidato orientamento di questa Corte secondo cui in tema di leasing, tenendo conto del disposto dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore„ in quanto ad l assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata (cfr. Cass. n. 13793 e n. 25249 del 2019). Si è inoltre osservato che, in base al disposto di cui all'art. 9 del cligs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di leasing, torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili erga omnes, la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi„ in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente (cfr. Cass. n. 29973 del 2019; nello stesso senso, Cass. n. 418 del 2021). Ric. 2021 n. 00122 sez. MT - ud. 23-03-2022 -3- La sentenza impugnata, affermando che la soggettività passiva IMU, in caso di risoluzione del contratto di leasing, spettava al detentore dell'immobile sino alla riconsegna materiale del bene, non si è uniformata ai suddetti principi. In conclusione, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 384 cod. proc. civ., la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dell'intero giudizio sono compensate in considerazione del recente consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in materia. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così decis
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