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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 marzo 2023

Cassazione n. 14781/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. CLEMENTE Ciro e PUCCINELLI Lucia ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, riqualificati i fatti di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena nei loro confronti in anni due mesi quat- tro di reclusione ed euro 3.000 di multa ciascuno.

2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio determinato in misura superiore alla media edittale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto del tutto generici e privi di confronto con la motivazione del giudice di appelloìla quale risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione.

Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale, che pure ha provveduto a riqualificare i fatti reato ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 ha fornito una motivazione particolarmente accurata e logica delle ragioni per cui ha inteso individuare la pena base in misura prossima al massimo edittale, in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (14 grammi di co- caina), dei plurimi atti di cessione accertati, del fatto che la vendita avveniva presso la loro abitazione in una forma caratterizzata da una certa organizzazione (ritrovamento di appunti dei clienti riforniti), della predisposizione di strumenti di vigilanza all'ingresso dell'abitazione, del notevole giro di affari e della somma di denaro rinvenuta nella loro disponibilità e riconosciuta come corrispettivo delle illecite transazioni (euro 5645).

In sostanza il giudice distrettuale ha assolto l'onere motivazionale sullo stesso gravante, e indicato dalla giurisprudenza di le- gittimità quando la misura del trattamento sanzionatorio si discosti dai criteri me- dio minimi edittali. 3.1 Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche va rilevato e che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego del loro riconoscimento, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generi- che motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'im- putato, nonché al suo negativo comportamento processuale).

A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al • suddetto insegnamento richiamando la obiettiva gravità dei fatti reato e déll'as- senza di profili di meritevolezza, nonché di un comportamento processuale ondi- vago laddove ì ricorrenti, in diverse fasi processuali, avevano tentato di assumersi la responsabilità esclusiva dei fatti, sulla base di strategie processuali tese comun- que ad eludere o piegare il reale svolgimento ti dei fatti.

La motivazione, priva di contraddizioni logico-giuridiche, risulta coerente con le risultanze processuali e con l'insegnamento del S.C. sul punto e non si presta ad essere ulteriormente sindacata in questa sede.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore eInyesi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. CLEMENTE Ciro e PUCCINELLI Lucia ricorrono avverso la sentenza in epi- grafe che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Napoli, riqualificati i fatti di detenzione e di cessione di sostanze stupefacenti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90, ha rideterminato la pena nei loro confronti in anni due mesi quat- tro di reclusione ed euro 3.000 di multa ciascuno. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio determinato in misura superiore alla media edittale e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto del tutto generici e privi di confronto con la motivazione del giudice di appelloìla quale risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione. Quanto alla misura del trattamento sanzionatorio il giudice distrettuale, che pure ha provveduto a riqualificare i fatti reato ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90 ha fornito una motivazione particolarmente accurata e logica delle ragioni per cui ha inteso individuare la pena base in misura prossima al massimo edittale, in ragione del quantitativo di sostanza stupefacente detenuta (14 grammi di co- caina), dei plurimi atti di cessione accertati, del fatto che la vendita avveniva presso la loro abitazione in una forma caratterizzata da una certa organizzazione (ritrovamento di appunti dei clienti riforniti), della predisposizione di strumenti di vigilanza all'ingresso dell'abitazione, del notevole giro di affari e della somma di denaro rinvenuta nella loro disponibilità e riconosciuta come corrispettivo delle illecite transazioni (euro 5645). In sostanza il giudice distrettuale ha assolto l'onere motivazionale sullo stesso gravante, e indicato dalla giurisprudenza di le- gittimità quando la misura del trattamento sanzionatorio si discosti dai criteri me- dio minimi edittali. 3.1 Quanto alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche va rilevato e che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego del loro riconoscimento, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generi- che motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'im- putato, nonché al suo negativo comportamento processuale). A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al • suddetto insegnamento richiamando la obiettiva gravità dei fatti reato e déll'as- senza di profili di meritevolezza, nonché di un comportamento processuale ondi- vago laddove ì ricorrenti, in diverse fasi processuali, avevano tentato di assumersi la responsabilità esclusiva dei fatti, sulla base di strategie processuali tese comun- que ad eludere o piegare il reale svolgimento ti dei fatti. La motivazione, priva di contraddizioni logico-giuridiche, risulta coerente con le risultanze processuali e con l'insegnamento del S.C. sul punto e non si presta ad essere ulteriormente sindacata in questa sede. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 16 Marzo 2023 Il Consigliere estensore eInyesi
Sentenza Cassazione n. 14781/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris