CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
entato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-ricorrente-controTm [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delle Marchen. 397/2019 depositata il 29/05/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1167/2020Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10310/2026Data pubblicazione 20/04/2026La vicenda trae origine dal processo verbale di constatazione redatto dallaGuardia di Finanza in data 17 febbraio 2011 nei confronti della TM GroupS.r.l., all’esito di verifiche sui periodi d’imposta 2006-2009, nel qualel’Amministrazione ha ricondotto i rapporti di acquisto della contribuentecon le società [OSCURATO:SOCIETA]. allo schema delle “operazionisoggettivamente inesistenti”, ravvisando indici di “cartiera” in capo aifornitori e contestando, in via correlata, la deducibilità dei costi e ladetraibilità dell’IVA. Sulla scorta del p.v.c. venivano notificati quattro avvisidi accertamento: per il 2006 e il 2007 (25.3.2011), per il 2008 (2.5.2011)e per il 2009 (20.5.2014), con recuperi a titolo di IRES, IRAP e IVA eirrogazione di sanzioni. La contribuente veniva, altresì, resa destinataria diuna cartella di pagamento ex art. 15-bis d.P.R. 602/1973, riferita allesomme accertate per il 2008.I ricorsi della società venivano accolti dalla Commissione tributariaprovinciale di Macerata con le sentenze n. 436/01/15 (2006), n.434/01/15 (2007), n. 435/01/15 (2008) e n. 252/01/17 (2009), nonchécon la sentenza n. 17/1/12 relativa alla cartella 2008. In sintesi, la CTPvalorizzava l’insussistenza della prova della consapevolezza dellacontribuente rispetto alla frode e richiamava gli esiti di un paralleloprocedimento penale. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello. LaCommissione tributaria regionale delle Marche, previa riunione deigravami, con sentenza n. 397/2019, depositata il 29.5.2019, rigettava gliappelli dell’Ufficio e confermava le decisioni di primo grado, ritenendo, tral’altro, non convincente il quadro presuntivo dedotto dall’Amministrazionein ordine alla “partecipazione” della contribuente alle operazioni eaffermando, quanto all’anno 2009, l’inerenza dei costi (pelletteriaacquistata per l’attività di commercio di pelletteria). Il giudice di secondogrado respingeva, inoltre, l’appello incidentale della contribuente sullespese, disponendo la compensazione delle spese del grado.Numero registro generale 1167/2020Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10310/2026Data pubblicazione 20/04/2026Avverso detta sentenza l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso percassazione, affidato a due motivi; nell’atto dava conto, tra l’altro, dellaricostruzione fattuale e degli elementi indiziari a carico dei fornitori (GAP eSAMI), del ruolo interposto della contribuente nelle cessioni verso l’esteroe della natura meramente cartolare delle triangolazioni. La [OSCURATO:SOCIETA]si costituiva con controricorso ex art. 370 c.p.c., eccependo in viapreliminare l’improcedibilità del ricorso per tardività, sul presupposto chela notifica della sentenza della CTR sarebbe avvenuta in data 21.10.2019,con conseguente scadenza del termine breve al 20.12.2019. Nel merito, lacontribuente resisteva a entrambi i motivi, depositando documentazione(tra cui gli atti penali di dissequestro e archiviazione). La contribuentedepositava, inoltre, memoria.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per omessa o apparentemotivazione, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., 118 disp.relationem agli esiti del giudizio penale e, segnatamente, al “decreto diarchiviazione”, nonché alla motivazione della CTP, senza dar conto,neppure sinteticamente, delle specifiche censure d’appello e delle ragionidella loro reiezione, in contrasto con l’indirizzo di legittimità sullanecessaria esternazione delle ragioni di condivisione della decisionerichiamata.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 109 d.P.R.917/1986, 19 d.P.R. 633/1972 e 2697 c.c. Si assume che la CTR avrebbeerroneamente preteso una “prova certa e assoluta” da partedell’Amministrazione, mentre, in materia di operazioni inesistenti (anchesoggettivamente), l’onere probatorio può essere assolto medianteNumero registro generale 1167/2020Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10310/2026Data pubblicazione 20/04/2026presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguentespostamento dell’onere sul contribuente (prova dell’effettivitàdell’operazione o della propria buona fede). In tale prospettiva si richiamail compendio indiziario relativo ai fornitori “cartiere”, ai rapporticommerciali della contribuente e alla dinamica delle triangolazioni,ritenendo viziato l’approdo della CTR sull’inerenza dei costi e sullamancata partecipazione/consapevolezza della contribuente.Va previamente esaminata l’eccezione preliminare sollevata dalla parteresistente, la quale nel controricorso ha dedotto la tardività dellanotificazione del ricorso per cassazione, evidenziando la conseguenteimprocedibilità dell’impugnazione ai sensi degli artt. 325 e 326 c.p.c.Si tratta, come noto, di una verifica che assume carattere dirimente,poiché l’accertata intempestività dell’impugnazione impedisce la stessainstaurazione di un valido rapporto processuale dinanzi a questa Corte,rendendo irrilevante qualunque valutazione ulteriore sul merito dei motividedotti.L’eccezione coglie nel segno e va accolta.La sua fondatezza emerge, infatti, in modo chiaro e immediato dall’esamecongiunto degli atti processuali, senza che residuino margini interpretativio elementi suscettibili di diversa ricostruzione.Dalla documentazione versata in atti emerge che la sentenza dellaCommissione tributaria regionale è stata notificata all’Agenzia delleEntrate in data 21 ottobre 2019. A darne atto è a pagina 1 del proprioricorso per cassazione pure l’Agenzia. La notificazione in parola, eseguitaai sensi dell’art. 326 c.p.c., ha fatto decorrere il termine breve di sessantagiorni previsto dall’art. 325, comma 2, c.p.c. Escluso, ai fini del computodel termine, il dies a quo, la decorrenza effettiva va fissata al 22 ottobre2019, con scadenza del termine il 20 dicembre 2019, giorno di venerdì,non festivo e pertanto non prorogabile ai sensi dell’art. 155, comma 5,c.p.c.Numero registro generale 1167/2020Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10310/2026Data pubblicazione 20/04/2026Alla luce di tale sequenza cronologica, la scansione dei termini risulta deltutto lineare: la regola ordinaria di computo consente di individuare conprecisione la data ultima utile per la proposizione dell’impugnazione,escludendo qualsiasi possibilità di slittamento o proroga.La parte resistente ha puntualmente evidenziato che l’Agenzia delleEntrate ha provveduto alla notificazione del ricorso in data 23 dicembre2019, come risultante dal timbro postale, vale a dire tre giorni dopo lascadenza del termine perentorio. La giustificazione offerta dal ricorrente –secondo cui il giorno 21 dicembre 2019 sarebbe caduto di sabato – èmanifestamente inconferente, atteso che il termine breve era già spirato ilgiorno precedente, cioè il venerdì 20 dicembre 2019.Il mancato rispetto del termine breve per proporre ricorso per cassazione,avente carattere perentorio, comporta l’inammissibilità dell’impugnazione,escludendo in radice ogni possibilità di scrutinio delle censure di meritoprospettate dall’Agenzia, poiché la decadenza si è consumata prima dellaproposizione dell’impugnazione, determinando l’automatica preclusionedell’esame del ricorso.Nel caso di specie, la tardività della notificazione non solo risultadocumentalmente provata, ma è anche riconducibile all’errore nelcomputo del termine operato dalla parte ricorrente, che ha ritenutooperante una proroga al 23 dicembre, nonostante la scadenza fosse giàintervenuta il venerdì 20 dicembre 2019.Il ricorso è, conseguentemente, inammissibile.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per cassazione. Condanna la partericorrente a corrispondere alla parte controricorrente le spese processuali,liquidate in complessivi euro 18.000,00 per compenso, oltre ad euroNumero registro generale 1167/2020Numero sezionale 1389/2026Numero di raccolta generale 10310/2026Data pubblicazione 20/04/2026200,00 per esborsi, al 15% sul compenso per rimborso forfettario dellespese generali ed accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11/02/2026.La PresidenteTania Hmeljak