Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 27857/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

1 AULA ‘B’ [OSCURATO:PERSONA] LAVORO-ricorrente- OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO-controricorrente- avverso la sentenza n. 546/2022 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 14.02.2022, N.R.G. 3564/2021.

Udita la relazione svolta nella cameradi consiglio del 14.09.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore;

2. la Corte territoriale evidenziava che la sentenza di primo grado era stata comunicata al Suriani in data 15 giugno 2021, e che pertanto il reclamo, perché tale era da qualificare l’impugnativa nel rito speciale applicato, in luogo della dizione di appello utilizzata dalla parte impugnante, avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 luglio 2021, mentre il gravame era stato proposto indata 25 novembre 2021; 3.riteneva pertanto la tardività dell’impugnazione;

4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria.

5. l’Agenzia del Demanio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. con l’unico motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e assenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, 136 e 170 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , deducendoche ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, la data di pubblicazione della sentenza rileva solo ai fini della decorrenza del termine “lungo” di sei mesi previsto dall’art.327 cod. proc. civ.; evidenzia che la comunicazione di cancelleria non era stata indicata né allegata dall’Agenzia del demanio e non era agli atti del processo; lamenta la mancanza di prova dell’esistenza e della validità della comunicazione di cancelleria (relativa alle pec di invio e di consegna ai difensori con l’allegazione della sentenza integrale) da parte dell’Agenzia del demanio, e richiama la giurisprudenza di questa Corte sull’inidoneità del mero avviso di deposito della sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione, occorrendo il testo integrale della pronuncia; sostiene che,in assenza di prova dell’avvenuta regolare comunicazione della sentenza,la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il termine lungo previsto dagli artt. 1, comma 61, della legge n. 92/2012 e 327 cod. proc. civ.;

2. la controricorrente assume al contrario che la comunicazione contestata fosse stata fatta in modo integrale, a meno di non pensare ad una esecuzione con modalità diversa tra l’una e l’altra parte;

3. l’esistenza di un’irrisolta divergenza tra le parti rispetto al dato, dirimente, dell’avvenuta comunicazione integrale o meno della pronuncia di primo grado fin dal giugno del 2021, impone la richiesta delle opportune informative al Tribunale di Roma, trattandosi di profilo processuale per la cui verifica la S.C. è tenuta alla consultazione dei dati in possesso degli uffici giudiziari investiti dei gradi di merito; ritenuta pertanto la necessità di verificare se la comunicazione della sentenza n. 5732/2021 del 10 giugno 2021 sia stata effettuata ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] in forma integrale, comprensiva della motivazione, o se sia stato solo comunicato un avviso di deposito; PQM La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e manda alla cancelleria di richiedere alla cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, se la comunicazione della sentenza n. 5732/2021 del 10 giugno 2021 sia stata effettuata ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] in forma integrale, comprensiva della motivazione, o se sia stato solo comunicato un avviso di deposito, trasmettendo alla cancelleria della Corte di Cassazione, sez. lavoro, se possibile via pec o conaltra modalità informatica, l’originale telematico di quella comunicazione.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 AULA ‘B’ [OSCURATO:PERSONA] LAVORO-ricorrente- OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO-controricorrente- avverso la sentenza n. 546/2022 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata in data 14.02.2022, N.R.G. 3564/2021. Udita la relazione svolta nella cameradi consiglio del 14.09.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte d’Appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui il Tribunale di Roma aveva rigettato l’opposizione avverso l’ordinanza che aveva respinto l’impugnazione del licenziamento proposta dal lavoratore; 2. la Corte territoriale evidenziava che la sentenza di primo grado era stata comunicata al Suriani in data 15 giugno 2021, e che pertanto il reclamo, perché tale era da qualificare l’impugnativa nel rito speciale applicato, in luogo della dizione di appello utilizzata dalla parte impugnante, avrebbe dovuto essere depositato entro il 10 luglio 2021, mentre il gravame era stato proposto indata 25 novembre 2021; 3.riteneva pertanto la tardività dell’impugnazione; 4. avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria. 5. l’Agenzia del Demanio ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con l’unico motivo, il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi e assenza assoluta di motivazione, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012 in relazione all’art. 327 cod. proc. civ., nonché degli artt. 132, 136 e 170 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. , deducendoche ai sensi dell’art. 1, comma 58, della legge n. 92/2012, la data di pubblicazione della sentenza rileva solo ai fini della decorrenza del termine “lungo” di sei mesi previsto dall’art.327 cod. proc. civ.; evidenzia che la comunicazione di cancelleria non era stata indicata né allegata dall’Agenzia del demanio e non era agli atti del processo; lamenta la mancanza di prova dell’esistenza e della validità della comunicazione di cancelleria (relativa alle pec di invio e di consegna ai difensori con l’allegazione della sentenza integrale) da parte dell’Agenzia del demanio, e richiama la giurisprudenza di questa Corte sull’inidoneità del mero avviso di deposito della sentenza a far decorrere il termine breve di sessanta giorni per l’impugnazione, occorrendo il testo integrale della pronuncia; sostiene che,in assenza di prova dell’avvenuta regolare comunicazione della sentenza,la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare il termine lungo previsto dagli artt. 1, comma 61, della legge n. 92/2012 e 327 cod. proc. civ.; 2. la controricorrente assume al contrario che la comunicazione contestata fosse stata fatta in modo integrale, a meno di non pensare ad una esecuzione con modalità diversa tra l’una e l’altra parte; 3. l’esistenza di un’irrisolta divergenza tra le parti rispetto al dato, dirimente, dell’avvenuta comunicazione integrale o meno della pronuncia di primo grado fin dal giugno del 2021, impone la richiesta delle opportune informative al Tribunale di Roma, trattandosi di profilo processuale per la cui verifica la S.C. è tenuta alla consultazione dei dati in possesso degli uffici giudiziari investiti dei gradi di merito; ritenuta pertanto la necessità di verificare se la comunicazione della sentenza n. 5732/2021 del 10 giugno 2021 sia stata effettuata ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] in forma integrale, comprensiva della motivazione, o se sia stato solo comunicato un avviso di deposito; PQM La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e manda alla cancelleria di richiedere alla cancelleria del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, se la comunicazione della sentenza n. 5732/2021 del 10 giugno 2021 sia stata effettuata ai difensori di [OSCURATO:PERSONA] in forma integrale, comprensiva della motivazione, o se sia stato solo comunicato un avviso di deposito, trasmettendo alla cancelleria della Corte di Cassazione, sez. lavoro, se possibile via pec o conaltra modalità informatica, l’originale telematico di quella comunicazione. Così d
Sentenza Cassazione n. 27857/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris