CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13324/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 19062 d& ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t.- nella qualità di socio unico della società cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., rappresentate e difese, giusta procura speciale a margine del ricorso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e (4) dall'Avv.to Francesco d'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate presso lo studio del secondo difensore, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 43; -ricorrente - Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7920/14/17, depositata in data 20 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. - nella qualità di socio unico della società cancellata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - nonché [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., già in liquidazione, in persona del liquidatore p.t., propongono ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione del giudizio di appello proposto nei confronti dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 3879/10/2016 della Commissione Tributaria provinciale di Roma di rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso l'avviso di liquidazione di imposta di registro con riguardo all'atto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di cessione di beni e diritti effettuato dalla contribuente nei confronti di altra società;-dalla sentenza impugnata si evince che, a seguito di interruzione del giudizio di appello per cancellazione, nelle more dello stesso, della società contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, la [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socio unico della società estinta, aveva riassunto il giudizio nei termini di legge; - la CTR ha dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione per non avere la [OSCURATO:PERSONA] notificato all'Agenzia delle entrate il ricorso in riassunzione, dovendo la "citazione in riassunzione del giudizio interrotto" essere "notificata a controparte ai sensi dell'art. 303 c.p.c. a cura dell'istante"; - l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; - la contribuente ha depositato memoria; [OSCURATO:PERSONA] - col primo motivo si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione non avendo la società [OSCURATO:PERSONA], quale unico socio della società estinta, notificato l'istanza di prosecuzione del processo e il relativo decreto di fissazione dell'udienza all'Agenzia delle entrate, ancorché, diversamente dal processo civile, ai sensi dell'art. 43 cit., la riassunzione della controversia interrotta avvenga con la mera presentazione dell'istanza di trattazione (nel termine di sei mesi dal provvedimento di interruzione) spettando alla segreteria della commissione tributaria l'onere di comunicare alle parti la data della nuova udienza; in via gradata, anche a volere applicare le regole del rito civile, la riassunzione del giudizio sarebbe perfezionata con il deposito tempestivo in cancelleria del ricorso recante la richiesta in riassunzione, senza che l'omessa notificazione a controparte del ricorso medesimo, con il decreto pedissequo di fissazione dell'udienza, comporti l'automatica estinzione del giudizio, dovendo il giudice ordinarne la notificazione ex novo in applicazione analogica dell'art.291 c.p.c.; - con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 546/92, riproponendo le medesime argomentazioni sottese all'articolazione del primo mezzo; - il primo motivo è fondato; - questa Corte ha chiarito che nel processo tributario, ai fini della tempestiva prosecuzione del giudizio interrotto, assume rilevanza la data di deposito dell'istanza di fissazione dell'udienza, gravando gli oneri successivi sulla segreteria della commissione tributaria, sicché non può essere dichiarata l'estinzione del processo ove la parte istante non abbia provveduto, entro il termine assegnato, a notificare alla controparte il decreto di fissazione dell'udienza (Sez. 6-5, n. 25363 del 11/10/2018; Sez. 6-5, n. 12672 del 18/06/2015); - nella specie, la CTR non si è attenuta al suddetto principio nel dichiarare l'inammissibilità del ricorso in riassunzione per non avere la società subentrante ([OSCURATO:PERSONA]) alla società estinta - pur avendo depositato l'istanza di prosecuzione del giudizio nel termine di legge - notificato il ricorso in riassunzione e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza all'Agenzia delle entrate; in particolare, la sentenza impugnata non ha tenuto conto del fatto che — una volta depositata l'istanza di trattazione di cui all'art. 43, comma 2, del d. Igs. n. 546/1992 nel termine ivi previsto — la specialità del rito tributario rispetto all'ordinario rito civile detta una sequenza procedimentale ben precisa di carattere officioso, nella quale il Presidente, esaminata l'istanza, fissa l'udienza di trattazione e nomina il relatore e quindi la segreteria, a norma dell'art. 43, comma 3, del d. Igs. n. 546/1992, provvede alla comunicazione di cui all'art. 31 del citato decreto. Il peculiare carattere di ufficiosità della prosecuzione del processo tributario interrotto, come articolato nella sequenza innanzi riportata, fa sì che, in questo caso, non trovi spazio la norma di rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del d. Igs. n. 546/1992, stante l'incompatibilità della disciplina propria di detto subprocedimento, nell'ambito del processo tributario, rispetto a quello seguente all'interruzione del processo civile, stante la connotazione di quest'ultimo in ragione della sua più accentuata natura dispositiva (cfr., in senso conforme, Cass. sez. 5, 27 febbraio 2015, n. 4071); -in conclusione, va accolto il primo motivo, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio- stante l'ammissibilità del ricorso in riassunzione del giudizio di appello- alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio anche per la regolamentazione delle spese del giud