Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 220/1990
ECLI:IT:COST:1990:220
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ricorso notificato il 3 gennaio 1990, la Regione
Friuli-[OSCURATO:PERSONA] ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato in ordine al decreto dell'11 settembre 1989,
con il quale il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica
e tecnologica ha determinato il contingente - n. 3 docenti - da
trasferire alla Regione in applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11
luglio 1980, n. 382. Il detto decreto era stato trasmesso alla
ricorrente con nota del 27 ottobre 1989 - pervenuta il 6 novembre e
anch'essa impugnata -, con la quale si invitava la Regione a dar
corso agli ulteriori adempimenti previsti dal citato art. 120 del
d.P.R. n. 382 del 1980.
Dopo aver richiamato le vicende - sostanzialmente identiche a
quella oggetto del presente giudizio - che condussero alla sentenza
di questa Corte n. 747 del 1988, la ricorrente espone che con lettera
del 21 marzo 1989 il Ministero della [OSCURATO:PERSONA] inviò al
Presidente della giunta regionale uno schema di decreto (da emanarsi
d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con i
responsabili delle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.
120 del d.P.R. n. 382/1980) con il quale venivano determinati i
contingenti relativi ai passaggi effettuabili per ciascuna
amministrazione dei docenti universitari che non avevano superato o
non avevano inteso sottoporsi al giudizio di idoneità per
l'inquadramento nel ruolo dei professori associati o dei ricercatori.
Il contingente previsto per la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] era di 3
unità.
Con la stessa lettera il Ministero invitava l'Amministrazione
regionale a far pervenire a mezzo telegramma il proprio avviso in
merito al provvedimento, con l'avvertenza che, qualora il parere non
fosse pervenuto entro dieci giorni, il silenzio sarebbe stato
considerato come assenso.
Con telegramma del 31 marzo 1989 la Regione comunicò il proprio
dissenso in merito alla prospettata assegnazione dei 3 docenti.
Trascurando tale dissenso, il Ministero dell'Università e della
Ricerca scientifica e tecnologica (frattanto subentrato al Ministero
della [OSCURATO:PERSONA]) emanava il d.m. impugnato d'intesa con la
Presidenza del Consiglio e, asseritamente, con le Amministrazioni
interessate, con il quale veniva definitivamente determinato in 3
unità il contingente di personale da trasferire alla Regione
Friuli-[OSCURATO:PERSONA].
Tutto ciò premesso, la ricorrente conclude affermando che il
detto d.m., in quanto emanato senza previa intesa con la Regione ed
anzi con il suo formale dissenso, è costituzionalmente illegittimo
per violazione della competenza primaria della Regione stessa in
materia di ordinamento dei propri uffici (art. 4, n. 1, dello Statuto
di autonomia), e richiama in tal senso la già citata sentenza n. 747
del 1988.
Il Presidente del Consiglio dei ministri non si è costituito in
giudizio.
Il presente conflitto di attribuzione trae origine da una vicenda
identica ad altra già esaminata da questa Corte e decisa, con
sentenza n. 747 del 1988, in senso favorevole alla Regione
ricorrente.
Anche nel caso ora in esame la [OSCURATO:PERSONA]
impugna (per violazione dell'art. 4, n. 1, dello Statuto speciale) un
decreto dell'11 settembre 1989, con cui il Ministro competente, in
applicazione dell'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 sulla
docenza universitaria, ha fra l'altro determinato il contingente (3
unità) relativo al passaggio effettuabile di personale docente alla
Regione stessa, in mancanza d'intesa con essa, ed anzi in presenza di
un suo formale dissenso, comunicato - in risposta alla nota
ministeriale del 21 marzo 1989 - con telegramma del 31 marzo 1989. È
anche impugnata la lettera ministeriale del 27 ottobre 1989, con la
quale il predetto d.m. è stato trasmesso alla ricorrente, con
l'invito a dar corso agli ulteriori adempimenti di legge.
Nel senso della fondatezza del ricorso basta ribadire, in sintesi,
quanto già affermato nella citata sentenza n. 747 del 1988: l'intesa
- meccanismo di codeterminazione del contenuto di un atto e forma di
espressione del principio di cooperazione tra Stato e regioni - nel
caso in esame non soltanto è richiesta dall'art. 120 del d.P.R. n.
382 del 1980, ma appare come la condizione necessaria per
salvaguardare nella misura minima irrinunciabile la competenza
esclusiva della Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] in materia di
ordinamento degli uffici ed enti dipendenti e di stato giuridico ed
economico del personale, ad essa garantita dall'invocato art. 4, n.
1, dello Statuto speciale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara che non spetta allo Stato determinare il contingente
relativo al passaggio effettuabile per la Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA] del personale di cui all'art. 120 del d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382, in mancanza di intesa con la Regione stessa;
Annulla conseguentemente:
a) il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca
scientifica e tecnologica di cui in epigrafe nella parte che si
riferisce alla Regione Friuli-[OSCURATO:PERSONA];
b) la nota ministeriale del 27 ottobre 1989 di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI