CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 47128/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28/1/2021, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto con il quale, in data 6/11/2019, il Ministro della giustizia aveva disposto nei suoi confronti la proroga, per la durata di due anni, del regime detentivo differenziato previsto dall'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Isgrò, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 41-bis Ord. pen., in relazione alla verifica di attualità della pericolosità del detenuto. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., che la motivazione del decreto ministeriale oggetto di reclamo fosse meramente apparente e che il Tribunale di sorveglianza non abbia esercitato, su di essa, un controllo corretto sulla sussistenza dei presupposti stabiliti dalla predetta disposizione, in particolare per quanto concerne l'esistenza dei gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica incompatibili con la prosecuzione del trattamento ordinario. In questa prospettiva, si osserva che le condanne inflitte a Isgrò risalgono al 2008, che i reati indicati nell'informativa dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Direzione distrettuale antimafia sarebbero riportati erroneamente e che nessun elemento ulteriore sarebbe stato ricavato nel corso delle indagini svolte. Infatti, Isgrò non sarebbe stato coinvolto nel processo "Nemesi" del 2019 e l'associazione criminale alla quale egli sarebbe appartenuto non sarebbe più operante sul territorio di pertinenza, in quanto parte degli imputati sono oggi diventati collaboratori di giustizia. Dunque, la motivazione dell'ordinanza sarebbe meramente apparente in relazione alla ritenuta capacità di Isgrò di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di provenienza, mancando elementi fattuali idonei a evidenziare l'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, che avrebbero dovuto essere ricercati attraverso specifici accertamenti investigativi, in realtà mai compiuti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve, in premessa, rilevarsi che l'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili «nelle stesse forme per periodi successivi, ciascuno pari a due anni», purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno. E ciò alla luce di una serie di indicatori sintomatici dell'attualità del pericolo di collegamenti con l'esterno, indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis del citato articolo e non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). 2.1. Quanto all'ambito del sindacato devoluto alla Corte di cassazione, esso è delineato dal comma 2-sexies dell'art. 41-bis Ord. pen., a norma del quale il Procuratore generale presso la Corte di appello, l'internato o il difensore possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al Giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/5/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 3. Alla luce dei richiamati criteri, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza di Roma ha valutato correttamente gli elementi risultanti dagli atti, soffermandosi sulle circostanze riportate in punto di fatto e argomentando a partire dalle stesse, con motivazione congrua e adeguata, in relazione alla sussistenza dei presupposti legittimanti la proroga del regime penitenziario differenziato. In particolare, l'ordinanza ha evidenziato, a sostegno dell'affermazione che il detenuto è in grado di mantenere i contatti con l'associazione criminale di riferimento,.che il gruppo di appartenenza, identificato nel c.d. clan dei Barcellonesi di [OSCURATO:PERSONA] siciliana, è ancora attivo e presente sul territorio, né è venuta meno la potenzialità operativa di esso (secondo quanto emerso nel procedimento "Gotha 7" a carico di 35 esponenti del clan, tratti in arresto nel 2018, e nel procedimento "Nemesi", relativo a 4 affiliati all'organizzazione); non sono emersi fatti nuovi che consentissero di ipotizzare fondatamente un mutamento del ruolo di Isgrò in seno al sodalizio mafioso, ove egli rivestiva il ruolo di braccio destro del capofamiglia, [OSCURATO:PERSONA], e operava nel settore delle estorsioni in danno delle imprese locali, oltre che quale collettore dei profitti del racket; il decorso del tempo non ha mutato il ruolo e la funzione del soggetto all'interno dell'organizzazione di appartenenza. E a partire da tali specifici elementi di fatto, il Collegio capitolino ha concluso sottolineando la attuale capacità del detenuto di intrattenere rapporti con il clan di appartenenza nel corso della detenzione e la conseguente probabilità che, ove riammesso al regime penitenziario ordinario, egli si trovi nelle condizioni di impartire ordini e di svolgere in pieno il suo ruolo di rilievo all'interno della cosca di appartenenza, tenuto conto della massima consolidata, tratta dell'esperienza giudiziaria, secondo cui nelle organizzazioni di stampo mafioso il vincolo associativo permane anche in costanza di detenzione carceraria e tanto più in relazione ai soggetti che hanno rivestito ruoli apicali, sicché in mancanza di una chiara manifestazione di resipiscenza, il detenuto conserva inalterati i propri poteri di intervento e decisionali nelle dinamiche interne dell'organizzazione. 3.1. A fronte di tale motivazione, che ha evidenziato l'attuale pericolo di ristabilimento delle relazioni con il contesto criminale di provenienza, correttamente evidenziando che la finalità preventiva della misura in parola è correlata non già al pericolo di reiterazione della condotta illecita, quanto, in un'ottica di anticipazione della tutela, all'impedire ogni possibile influenza del detenuto sugli accadimenti esterni, il ricorso si è limitato a contestare singoli passaggi motivazionali del provvedimento impugnato alla stregua di argomentazioni di carattere eminentemente fattuale e rivalutativo degli elementi probatori acquisiti e valutati; ciò che non può ammettersi in questa sede, essendo il ricorso consentito, come già ricordato, soltanto per violazione di legge, salvo il caso, qui assolutamente non sussistente, di totale assenza (ovvero di apparenza) dell'apparato giustificativo della decisione. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.