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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30358/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 emessa dal Tribunale di Monza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la mancanza.^é la manifesta illogidtà della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta (vizio di motivazione) esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 05

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 emessa dal Tribunale di Monza visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. OSSERVA Ritenuto che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la mancanza.^é la manifesta illogidtà della motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90 deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché la doglianza dedotta (vizio di motivazione) esula da quelle che possono essere proposte avverso la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 448 comma 2- bis cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 05
Sentenza Cassazione n. 30358/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris