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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 31578/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letti i motivi aggiunti e gli allegati trasmessi dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa il 9 marzo 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva applicato all'indagato la misura custodiale per vari episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, oggetto dei capi 2, 6, 9, 11 e 16 dell'imputazione.

Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in tema di competenza territoriale per essere stato erroneamente individuato il giudice competente nel G.i.p. del Tribunale di Cosenza anziché di Genova.

Deduce che al Fantasia si contestano reati commessi in diverse città; che il G.i.p. aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del G.i.p. del Tribunale di Genova per i reati contestati al capo 1) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva adottato la stessa decisione per il ricorrente, pur essendo il suddetto reato commesso per eseguire quello contestato al capo 2) al Fantasia e al Lauria.

Rileva che ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. per i reati connessi la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato e nel caso di specie doveva ritenersi più grave il reato di cui al capo 2), sia in ragione del quantitativo acquistato, stante il riferimento al corrispettivo di 40 mila euro, sia perché si tratta del primo reato, il Tribunale, invece, ha ritenuto più gravi i reati di cui ai capi 9) e 10) per il riferimento specifico ai quantitativi acquistati (Kg 2,3).

Contesta la valutazione, in quanto in modo congetturale il Tribunale ha ritenuto che la somma potesse riferirsi anche ad altre cessioni, trascurando che il reato si perfeziona con l'accordo tra le parti e che le conversazioni intercettate dimostrano che il ricorrente e il Giordano si erano recati a Genova a prelevare la sostanza, ma non avevano poi onorato il debito.

Segnala, inoltre, che i colloqui relativi all'acquisto dei 2,3 Kg contengono anche un riferimento al valore economico corrispondente (9 mila euro), di gran lunga inferiore a 40 mila euro. 1.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione.

Deduce che il ricorrente, tratto in arresto nel settembre 2021 per detenzione di kg 4,724 di hashish suddivisi in 49 panetti, ha ottenuto in quel procedimento la sostituzione della misura di massimo rigore con arresti domiciliari, sicché l'applicazione della misura custodiale nel presente procedimento è illogica, specie in mancanza di fatti successivi al settembre 2021.

Anche il richiamo ai precedenti penali non è corretto, atteso che il precedente per ricettazione del 2011 si è definito con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione; il procedimento del 2012 per appropriazione indebita si è definito con sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela; il procedimento per furto aggravato del 2016 si è definito con assoluzione per non aver commesso il fatto; analogo esito ha avuto il procedimento per estorsione e ricettazione del 2015-16, mentre per il precedente specifico del 2016 il fatto è stato riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sicché non ha fondamento il giudizio negativo espresso dal Tribunale.2.

Il difensore ha depositato motivi aggiunti, allegando documentazione a sostegno dei motivi principali, ribadendo che il rigetto dell'eccezione di incompetenza non è fondato su elementi oggettivi, ma su ipotesi indimostrate; che il capo 9) non è il reato più grave e che manca l'attualità del pericolo di reiterazione.

3. In data 7 luglio 2022 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse.

L'imputato ha, infatti, dichiarato con atto a sua firma di voler rinunciare al ricorso e la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen.

Non risultando la rinuncia riconducibile a modifiche del regime cautelare, intervenute nelle more della decisione del ricorso, alla sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue, infatti, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, P.M. in proc.

Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catanzaro letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; letti i motivi aggiunti e gli allegati trasmessi dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato quella emessa il 9 marzo 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Cosenza aveva applicato all'indagato la misura custodiale per vari episodi di acquisto e cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish, oggetto dei capi 2, 6, 9, 11 e 16 dell'imputazione. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. 1.1 Con il primo motivo eccepisce la violazione di legge in tema di competenza territoriale per essere stato erroneamente individuato il giudice competente nel G.i.p. del Tribunale di Cosenza anziché di Genova. Deduce che al Fantasia si contestano reati commessi in diverse città; che il G.i.p. aveva dichiarato la propria incompetenza in favore del G.i.p. del Tribunale di Genova per i reati contestati al capo 1) a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], ma non aveva adottato la stessa decisione per il ricorrente, pur essendo il suddetto reato commesso per eseguire quello contestato al capo 2) al Fantasia e al Lauria. Rileva che ai sensi dell'art. 16 cod. proc. pen. per i reati connessi la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato e nel caso di specie doveva ritenersi più grave il reato di cui al capo 2), sia in ragione del quantitativo acquistato, stante il riferimento al corrispettivo di 40 mila euro, sia perché si tratta del primo reato, il Tribunale, invece, ha ritenuto più gravi i reati di cui ai capi 9) e 10) per il riferimento specifico ai quantitativi acquistati (Kg 2,3). Contesta la valutazione, in quanto in modo congetturale il Tribunale ha ritenuto che la somma potesse riferirsi anche ad altre cessioni, trascurando che il reato si perfeziona con l'accordo tra le parti e che le conversazioni intercettate dimostrano che il ricorrente e il Giordano si erano recati a Genova a prelevare la sostanza, ma non avevano poi onorato il debito. Segnala, inoltre, che i colloqui relativi all'acquisto dei 2,3 Kg contengono anche un riferimento al valore economico corrispondente (9 mila euro), di gran lunga inferiore a 40 mila euro. 1.2 Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e vizi della motivazione in relazione alle esigenze cautelari, in particolare al pericolo di reiterazione. Deduce che il ricorrente, tratto in arresto nel settembre 2021 per detenzione di kg 4,724 di hashish suddivisi in 49 panetti, ha ottenuto in quel procedimento la sostituzione della misura di massimo rigore con arresti domiciliari, sicché l'applicazione della misura custodiale nel presente procedimento è illogica, specie in mancanza di fatti successivi al settembre 2021. Anche il richiamo ai precedenti penali non è corretto, atteso che il precedente per ricettazione del 2011 si è definito con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione; il procedimento del 2012 per appropriazione indebita si è definito con sentenza di non luogo a procedere per mancanza di querela; il procedimento per furto aggravato del 2016 si è definito con assoluzione per non aver commesso il fatto; analogo esito ha avuto il procedimento per estorsione e ricettazione del 2015-16, mentre per il precedente specifico del 2016 il fatto è stato riqualificato ai sensi del quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90, sicché non ha fondamento il giudizio negativo espresso dal Tribunale.2. Il difensore ha depositato motivi aggiunti, allegando documentazione a sostegno dei motivi principali, ribadendo che il rigetto dell'eccezione di incompetenza non è fondato su elementi oggettivi, ma su ipotesi indimostrate; che il capo 9) non è il reato più grave e che manca l'attualità del pericolo di reiterazione. 3. In data 7 luglio 2022 il difensore, munito di procura speciale, ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia al ricorso, sottoscritta dal ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse. L'imputato ha, infatti, dichiarato con atto a sua firma di voler rinunciare al ricorso e la rinuncia all'impugnazione ne determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591 lett. d) cod. proc. pen. Non risultando la rinuncia riconducibile a modifiche del regime cautelare, intervenute nelle more della decisione del ricorso, alla sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue, infatti, la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma terzo, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, P.M. in proc. Degennaro, Rv. 263921; Sez. 4, n. 16425 del 17/03/2015, Gelao, Rv. 263400). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,
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