Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1/2020

ECLI:EU:C:2020:385
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62018CJ0607_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 maggio 2020 – NKT Verwaltungs e NKT / Commissione (causa C‑607/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Diritti della difesa – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 27, paragrafo 1 – Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa – Accesso al fascicolo – Infrazione unica e continuata – Onere della prova – Snaturamento degli argomenti e degli elementi di prova»

1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei principali elementi in fatto e in diritto che possono condurre a un’ammenda – Indicazione sufficiente alla luce del diritto di essere ascoltato – Assenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 49‑58)

2. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali (Art. 101 TFUE) (v. punti 138‑141, 164‑170)

3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 181, 182)

4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Assenza di comunicazione sistematica delle risposte a una comunicazione degli addebiti (Regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 15, § 1; comunicazione della Commissione 2005/C 325/07, punto 27) (v. punti 261‑270)

5. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato (Art. 101, § 1, e 264, comma 1, TFUE) (v. punti 290‑295, 298‑301)

6. Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Riduzione dell’importo dell’ammenda (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 302‑306) Dispositivo 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione ( T‑447/14 , non pubblicata, EU:T:2018:443 ), è annullato nella misura in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto il ricorso della NKT Verwaltungs GmbH e della NKT A/S diretto all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nei limiti in cui tale decisione riconosce tali società responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e nei limiti in cui tale infrazione verte, in primo luogo su condotte connesse a vendite in paesi che non appartengono all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, su un rifiuto collettivo di fornire accessori e un’assistenza tecnica a concorrenti che non partecipano all’intesa in questione e, in terzo luogo, quanto al periodo dal 3 luglio 2002 al 21 novembre 2002, sull’attribuzione di progetti vertenti su cavi elettrici sotterranei nel SEE. 2) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione ( T‑447/14 , non pubblicata, EU:T:2018:443 ), nella misura in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda della NKT Verwaltungs GmbH e della NKT A/S di ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta, e il punto 2 del dispositivo di tale sentenza sono parimenti annullati. 3) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 4) La decisione C(2014) 2139 final è annullata nei limiti in cui riconosce la NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e la NKT A/S, già NKT Holding A/S, responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e nei limiti in cui tale infrazione verte, in primo luogo, su condotte connesse a vendite in paesi che non appartengono all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, su un rifiuto collettivo di fornire accessori e un’assistenza tecnica a concorrenti che non partecipano all’intesa in questione e, in terzo luogo, quanto al periodo dal 3 luglio 2002 al 21 novembre 2002, sull’attribuzione di progetti vertenti su cavi elettrici sotterranei nel SEE. 5) L’importo dell’ammenda inflitta alla NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e alla NKT A/S, già NKT Holding A/S, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della decisione C(2014) 2139 final è fissato a EUR 3687000. 6) La NKT Verwaltungs GmbH, NKT A/S e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. ( 1 ) GU C 427 del 26.11.2018 .

62018CJ0607_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 14 maggio 2020 – NKT Verwaltungs e NKT / Commissione (causa C‑607/18 P) ( 1 ) «Impugnazione – Concorrenza – Intese – Mercato europeo dei cavi elettrici sotterranei e sottomarini – Ripartizione del mercato nell’ambito di progetti – Ammende – Diritti della difesa – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 27, paragrafo 1 – Concordanza tra la comunicazione degli addebiti e la decisione controversa – Accesso al fascicolo – Infrazione unica e continuata – Onere della prova – Snaturamento degli argomenti e degli elementi di prova» 1. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Comunicazione degli addebiti – Contenuto necessario – Rispetto dei diritti della difesa – Indicazione dei principali elementi in fatto e in diritto che possono condurre a un’ammenda – Indicazione sufficiente alla luce del diritto di essere ascoltato – Assenza (Art. 101 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1) (v. punti 49‑58) 2. Intese – Divieto – Infrazioni – Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione – Imputazione di responsabilità a un’impresa per l’intera infrazione – Presupposti – Pratiche e condotte illecite che rientrano in un piano complessivo – Valutazione – Criteri – Contributo all’obiettivo unico dell’infrazione – Conoscenza o prevedibilità del piano complessivo dell’intesa e dei suoi elementi principali (Art. 101 TFUE) (v. punti 138‑141, 164‑170) 3. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione che constata un’infrazione – Modalità di prova – Ricorso a un insieme di indizi – Grado di efficacia probatoria richiesto nel caso di indizi considerati individualmente – Ammissibilità della valutazione globale di un insieme di indizi (Art. 101, § 1, TFUE) (v. punti 181, 182) 4. Concorrenza – Procedimento amministrativo – Rispetto dei diritti della difesa – Accesso al fascicolo – Portata – Assenza di comunicazione sistematica delle risposte a una comunicazione degli addebiti (Regolamento della Commissione n. 773/2004, art. 15, § 1; comunicazione della Commissione 2005/C 325/07, punto 27) (v. punti 261‑270) 5. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Annullamento parziale di un atto del diritto dell’Unione – Presupposto – Separabilità degli elementi annullabili dell’atto impugnato (Art. 101, § 1, e 264, comma 1, TFUE) (v. punti 290‑295, 298‑301) 6. Concorrenza – Ammende – Importo – Sindacato giurisdizionale – Competenza del giudice dell’Unione estesa al merito – Riduzione dell’importo dell’ammenda (Art. 261 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 31) (v. punti 302‑306) Dispositivo 1) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione ( T‑447/14 , non pubblicata, EU:T:2018:443 ), è annullato nella misura in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto il ricorso della NKT Verwaltungs GmbH e della NKT A/S diretto all’annullamento della decisione C(2014) 2139 final della Commissione, del 2 aprile 2014, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.39610 – Cavi elettrici), nei limiti in cui tale decisione riconosce tali società responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e nei limiti in cui tale infrazione verte, in primo luogo su condotte connesse a vendite in paesi che non appartengono all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, su un rifiuto collettivo di fornire accessori e un’assistenza tecnica a concorrenti che non partecipano all’intesa in questione e, in terzo luogo, quanto al periodo dal 3 luglio 2002 al 21 novembre 2002, sull’attribuzione di progetti vertenti su cavi elettrici sotterranei nel SEE. 2) Il punto 1 del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 luglio 2018, NKT Verwaltungs e NKT/Commissione ( T‑447/14 , non pubblicata, EU:T:2018:443 ), nella misura in cui, con quest’ultima, il Tribunale ha respinto la domanda della NKT Verwaltungs GmbH e della NKT A/S di ridurre l’importo dell’ammenda loro inflitta, e il punto 2 del dispositivo di tale sentenza sono parimenti annullati. 3) L’impugnazione è respinta quanto al resto. 4) La decisione C(2014) 2139 final è annullata nei limiti in cui riconosce la NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e la NKT A/S, già NKT Holding A/S, responsabili di un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, e nei limiti in cui tale infrazione verte, in primo luogo, su condotte connesse a vendite in paesi che non appartengono all’Unione europea o allo Spazio economico europeo (SEE), in secondo luogo, su un rifiuto collettivo di fornire accessori e un’assistenza tecnica a concorrenti che non partecipano all’intesa in questione e, in terzo luogo, quanto al periodo dal 3 luglio 2002 al 21 novembre 2002, sull’attribuzione di progetti vertenti su cavi elettrici sotterranei nel SEE. 5) L’importo dell’ammenda inflitta alla NKT Verwaltungs GmbH, già nkt cables GmbH, e alla NKT A/S, già NKT Holding A/S, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), della decisione C(2014) 2139 final è fissato a EUR 3687000. 6) La NKT Verwaltungs GmbH, NKT A/S e la Commissione europea sopportano le proprie spese relative al procedimento di primo grado e al procedimento di impugnazione. ( 1 ) GU C 427 del 26.11.2018 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris