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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:C:1997:65
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61996CC0294_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Nel presente procedimento per inadempimento del Trattato, la Commissione espone che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha omesso di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (1). 2 Secondo l'art. 22, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano obbligati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 1º luglio 1994 e a informarne immediatamente la Commissione. 3 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta che la direttiva in oggetto non è stata attuata nei termini.

Esso si limita a rilevare che la legislazione necessaria per l'attuazione della direttiva è in fase di elaborazione. 4 Propongo quindi di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato e di condannarlo alle spese di giudizio. (1) - GU L 169, pag. 1.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61996CC0294_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 Nel presente procedimento per inadempimento del Trattato, la Commissione espone che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio ha omesso di emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici (1). 2 Secondo l'art. 22, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano obbligati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva al più tardi il 1º luglio 1994 e a informarne immediatamente la Commissione. 3 [OSCURATO:PERSONA] del Belgio non contesta che la direttiva in oggetto non è stata attuata nei termini. Esso si limita a rilevare che la legislazione necessaria per l'attuazione della direttiva è in fase di elaborazione. 4 Propongo quindi di dichiarare che il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, non avendo adottato nel termine prescritto le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 14 giugno 1993, 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici, è venuto meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato e di condannarlo alle spese di giudizio. (1) - GU L 169, pag. 1.
Sentenza Corte di giustizia UE/1997 — Fons Iuris — Fons Iuris