CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 10406/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento a carico di: LEGA Davide, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 2 settembre 1964 avverso la sentenza del 4 luglio 2022 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore dell'imputato avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Velletri, che ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando memoria FATTO 1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma ricorre per l'annullamento della sentenza in epigrafe indicata che, in riforma della sentenza del Tribunale di Velletri del 14/12/2021, ha dichiarato non diversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, indicato in imputazione come "commesso il 5.11.2015", per essere il suddetto reato estinto per prescrizione. 1.1. Con unico motivo il Procuratore Generale deduce l'erronea applicazione degli artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen., osservando che la Corte di merito non ha correttamente calcolato i termini di prescrizione previsti per il reato contestato. Evidenzia, in particolare, che al momento della decisione impugnata non era ancora decorso il termine di prescrizione del reato, pari a sette anni e sei mesi, correttamente indicato in sentenza, tenuto anche conto del periodo di sospensione di giorni 13, espressamente contemplato in sentenza. La Corte di appello avrebbe errato nel computo determinando quale data di verificazione della estinzione del reato il 18.05.2022, in luogo del 18.05.2023. DIRITTO 1.11 ricorso del Procuratore Generale è inammissibile perché palesemente infondato. 2. Deve ritenersi corretto il computo della prescrizione del reato operata dalla Corte di appello. Nel ricorso proposto dal Procuratore Generale non viene posto in discussione il termine di prescrizione complessivo previsto in ragione dei limiti edittali del reato di cui all'art. 95 del d.P.R. n. 115 del 2002, per il quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dal Tribunale di Velletri, pari ad anni sette e mesi sei, né la determinazione dei periodi di sospensione del decorso della prescrizione, computati dalla Corte in giorni 13, ma il calcolo per individuare la data di maturazione della causa estintiva, decorrente dalla commissione del fatto-reato. 2.1. Come indicato nella impugnata sentenza, il momento consumativo del reato coincide con la sottoscrizione dell'atto contenente le false dichiarazioni o, al più tardi, con la presentazione al giudice della domanda di ammissione al gratuito patrocinio. 2.2. Nel caso di specie, dalla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio allegata agli atti, e dalla stessa sentenza del Tribunale di Velletri (p. 2), si desume che, sebbene nel capo di imputazione sia indicato che il fatto è stato "commesso il 5 novembre 2015", in realtà la menzionata richiesta contenente la falsa attestazione è stata sottoscritta e depositata dall'imputato presso la cancelleria penale del Tribunale di Velletri in data 5 novembre 2014. Di tale diversa collocazione temporale del momento consumativo del reato la Corte di appello ha correttamente tenuto conto nel determinare la data di maturazione del termine di prescrizione del reato al 18 maggio 2022 (considerata la data di commissione del reato al 5.11.2014, al termine di prescrizione, correttamente determinato alla data del 5 maggio 2022, è stato aggiunto il periodo di giorni 13 di sospensione, per effetto del rinvio disposto per l'emergenza pandemica, con decreto emesso il 28 aprile 2020, fino al 11 maggio 2020). "t 2.2. Con tale diversa individuazione del tempus commissi delicti non si confronta il Procuratore Generale ricorrente, che, anzi, prende in considerazione la data di commissione del reato ("5.11.2015") erroneamente indicata nella imputazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2023 Il