CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42022/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto a firma del comune difensore, ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma primo, n. 7, cod. pen„; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la sussistenza dei reati, l'erronea valutazione delle prove a carico degli imputati e conseguentemente la responsabilità penale dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che si duole della mancata concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto, la richiesta ex art. 62 n. 4 cod. pen., è riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (pag. 6 sentenza impugnata); e la richiesta ex art. 131-bis cod. pen. è priva di concrete ragioni a sostegno; Ritenuto che l'ultimo motivo di ricorso, che deduce l'intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, perché il termine massimo di prescrizione del reato, commesso in data 1 settembre 2016, spirerebbe in data 1 marzo 2024; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così