CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 01970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 35619/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 134, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 773/2018 depositata il 13/06/2018, R.G.N. 1525/2015;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 773/2018, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede ha rigettato le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], dirette all'accertamento del diritto a percepire l'indennità economica per il personale addetto alla manutenzione dei rotabili di cui all'accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pari ad euro 6,00 giornalieri da novembre 2009 al gennaio 2011, e pari ad euro 3,00 giornalieri, da febbraio 2011 a luglio 2014; ha, poi, in accoglimento della domanda riconvenzionale della società, condannato il lavoratore a restituire le somme percepite a tale titolo per il periodo compreso da giugno 2006 a novembre 2009. . 2. La Corte territoriale ha rilevato che: a) solo nella memoria di replica alla domanda riconvenzionale il [OSCURATO:PERSONA] aveva prospettato la questione di avere svolto, per beneficiare dell'indennità, almeno 78 notti in turni avvicendati; b) si trattava di un fatto costitutivo della domanda tardivamente prospettato; c) la indennità in questione comunque era diretta a compensare fattori di gravosità di una determinata prestazione e non a premiare una mera appartenenza. 3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. 4. La società ha depositato memoria. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia il vizio di completa omissione di pronuncia e/o esame su una domanda accolta in primo grado ex art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, per non essersi la Corte territoriale pronunciata sulla seconda domanda avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla indennità di euro 3 al giorno per adibizione dei turni in seconda. 3. Con il secondo motivo si censura il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo, ex art. 360 co. 1 n. 5 cpc, in relazione all'art. 112 cpc, per non avere 2 t la Corte territoriale esaminato la documentazione allegata al ricorso introduttivo che attestava la sussistenza del requisito delle 78 notti annue. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente ritenuto la Corte territoriale che le invocate indennità erano dovute a compensazione della gravosità di una determinata prestazione e non a premiare una mera appartenenza ad un determinato processo produttivo. 5. Per motivi di pregiudizialità logico-giuridica deve essere esaminato preliminarmente il secondo motivo, in quanto relativo alla esatta individuazione dei fatti costitutivi della domanda. 6. La Corte territoriale ha rilevato che il requisito delle n. 78 notti annue, necessario per ottenere l'indennità giornaliera di cui è giudizio, unitamente a quelli dell'appartenenza alla categoria del personale della manutenzione dei rotabili e dell'essere addetto a turno "in seconda" o "in terza", non fosse stato correttamente sviluppato nell'atto introduttivo del giudizio ma solo nella memoria difensiva di replica alla domanda riconvenzionale avente ad oggetto .1a richiesta di restituzione della indennità in argomento per i periodi in cui era stata corrisposta senza titolo. 7. La Corte distrettuale ha, quindi, sottolineato che il [OSCURATO:PERSONA] aveva inammissibilmente integrato il proprio ricorso con un dato che non era inerente la domanda riconvenzionale della controparte, bensì riguardante un fatto costitutivo della sua domanda principale. 8. L'assunto non è condivisibile in fatto e in diritto. 9. [OSCURATO:PERSONA] ha precisato, in ossequio ai principi di specificità e di autosufficienza, che in primo grado aveva prodotto, con il ricorso ex art. 414 cpc, i documenti da cui si poteva desumere, in modo oggettivo, tutte le prestazioni notturne svolte anno per anno: in particolare, le buste paga, dal novembre 2009 al luglio 2014, ove era indicata, in apposita riga, una voce "Indennità lavoro notturno" e da cui era possibile ricavare l'indicazione delle ore/giorni del mese lavorati e, quindi, le prestazioni notturne svolte, per la qual ragione già dalla documentazione prodotto in modo tempestivo si poteva trarre la sussistenza o meno del dato delle n. 78 notti annue. 10. Ciò in punto di fatto.11. In punto di diritto, in sede di legittimità è stato precisato (Cass.n. 17991/2018; Cass. n. 1681/2015) che, in tema di domanda giudiziale, non è necessario che l'allegazione di un fatto costitutivo, come di altra circostanza rilevante ai fini del decidere, venga formulata nel contenuto narrativo del ricorso o della memoria di costituzione del convenuto, potendo essere individuata attraverso un esame complessivo dell'atto, senza che occorra l'uso di formule sacramentali o solenni, desumendola anche dalle deduzioni istruttorie e dalle produzioni documentali, secondo una interpretazione riservata al giudice di merito. 12. Nella fattispecie, i giudici di seconde cure hanno limitato la propria indagine unicamente al testo del ricorso introduttivo senza considerare i documenti ad esso allegati e non contestati, così incorrendo nei vizi denunciati ex art. 112 cpc in ordine alla corretta e rituale prospettazione dei fatti costitutivi della domanda che, attraverso un esame complessivo del ricorso e di tutti i documenti prodotti, era invece individuabile nella sua esatta consistenza. 13. Anche il primo ed il terzo motivo, che per la loro interferenza devono essere esaminati congiuntamente, sono fondati. 14. L'accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] stabilisce che: <A decorrere dalla data del presente accordo, al personale della manutenzione dei rotabili.... verrà riconosciuta indennità giornaliera dell'importo di: euro 6 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, nei casi di turni di cui alla lettera a) der punto 1.6 dell'art. 22 del CCNL che sviluppino teoricamente, su base annua, almeno 78 notti; euro 3 per ogni giornata di lavoro effettivamente prestata, nei casi di turno di cui alla lettera c) del punto 1.6 dell'art. 22 del CCNL. Tale indennità non ha alcun riflesso sugli altri istituti di legge e di contratto e non verrà più erogata qualora vengano meno le condizioni di lavoro che l'avevano originata>. 15. [OSCURATO:PERSONA], assunto il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nella figura di operatore specializzato manutenzione, nell'impianto IDP [OSCURATO:PERSONA] (dove veniva effettuata la manutenzione dei convogli ETR 500 [OSCURATO:PERSONA]) ha svolto turni avvicendati, come risultanti dalle buste paga. Dal giugno del 2006 è stato utilizzato per effettuare attività di controllo pulizie che venivano svolte dall'Impresa appaltatrice ottenendo, sempre, da [OSCURATO:SOCIETA] l'indennità economica stabilita dal suddetto accordo nazionale. Dall'agosto del 2009 è stato trasferito presso l'Unità di [OSCURATO:PERSONA], dove era stata spostata 2g, l'Unità produttiva di [OSCURATO:PERSONA], continuando a svolgere le mansioni di addetto al controllo pulizie dei convogli ETR 500 FR, prima in turni in terza (mattino, pomeriggio, notte), e dal febbraio 2011 in turni in seconda (mattino - pomeriggio): ciò almeno fino alla data di presentazione del ricorso introduttivo di primo grado. 16. Il lavoratore ha percepito la suddetta indennità fino al novembre 2009. 17. La Corte di merito ha ritenuto infondata, nel merìto, la domanda sottolineando che "il trattamento economico aggiuntivo che le parti contrattuali hanno voluto disciplinare dell'accordo sindacale in questione è qualificato come indennità, e come tale destinata ad essere un ristoro di un disagio preciso e .ben individuato. Esso si rivolge a compensare fattori di gravosità di una determinata prestazione e non, quindi, a premiare una mera appartenenza ad un determinato processo produttivo, come con ragione, sottolineato da [OSCURATO:SOCIETA] nel proprio ricorso in appello". 18. La Corte di merito, però, è incorsa nei vizi di omessa pronuncia e di erronea applicazione dell'accordo nazionale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] perché, da un lato, non ha valutato se per l'indennità economica per i turni in seconda fosse o meno previsto il requisito delle 78 notti annue e, dall'altro, perché non si è posta il problema delle mansioni in concreto svolte dal [OSCURATO:PERSONA] il quale, pure se addetto al controllo delle pulizie dei convogli ferroviari, rientra nella platea di addetti alla manutenzione dei rotabili che comprende, ai fini del mantenimento della efficienza degli stessi, onde prevenire il verificarsi di guasti e deperimenti e, quindi, per garantire sia la regolarità che la sicurezza e la salvaguardia nel tempo del patrimonio rotabile nonché il confort dei viaggiatori e la integrità delle merci trasportate, anche la organizzazione di un efficiente servizio di pulizia. 19. I giudici di seconde cure si sono limitati a considerare la funzione della indennità, diretta a compensare senza dubbio fattori di gravosità di una determinata prestazione, ma non hanno esaminato né il profilo oggettivo dell'attività lavorativa in concreto svolta dal [OSCURATO:PERSONA] (se rientrasse o meno tra quelle espletate dal personale addetto alla manutenzione dei rotabili) né quello soggettivo in ordine al corretto possesso dei requisiti previsti dall'accordo nazionale avendo, come detto, male individuato i fatti costitutivi allegati a sostegno della domanda.20. Va, da ultimo, precisato che la vicenda del lavoratore oggetto del presente giudizio è diversa da quella esaminata nei precedenti di questa Corte n. 28219/2020 e Cass. n. 4189/2020 che riguardavano dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA] addetti agli uffici e ai magazzini, senza avere un contatto diretto con i rotabili. 21. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della vicenda attenendosi ai principi e alle indicazioni sopra richiamati, provvedendo, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio. PQM La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizio