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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30663/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di concorso in tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod.pen..

Deduce:

1.1. Vizio di motivazione.

Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non è dotato di un'adeguata struttura argomentativa, in quanto adagiato sulle ragioni esposte nel provvedimento del G.i.p., rispetto al quale manca ogni vaglio critico.Si sostiene, in particolare, che nella frase pronunciata dal coindagato di Mascali ("noi facciamo parte di una famiglia potente, che comanda a Catania, noi potremmo non potremmo nemmeno uscire da Catania, siamo usciti solo per poterti aiutare") mancano i requisiti minimi richiesti per configurare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., anche avendo riguardo alla scarsa efficacia intimidatoria prodottasi nei confronti della persona offesa.

Aggiunge che il Tribunale erra nel confermare un giudizio negativo su Mascali, soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il Tribunale ha ritenuto la configurazione dell'aggravante della modalità mafiosa in ragione dell'atteggiamento tenuto e dalle frasi pronunciate senz'altro evocativi della matrice mafiosa della richiesta estorsiva, come tale idonei a provocare l'assoggettamento psicologico della vittima.

I giudici hanno altresì rimarcato come la stessa vittima avesse sin da subito percepito la riconducibilità a gruppi mafiosi della richiesta estorsiva.

A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto fissati in materia, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, caratterizzati da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede.

Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178).

L'impugnazione, poi, è del tutto aspecifica con riguardo alle esigenze cautelari, risolvendosi in una mera e apodittica affermazione di erroneità, del tutto priva di censure al provvedimento impugnato e -soprattutto- affatto mancante di rilievi astrattamente idonei al superamento delle presunzioni di cui all'art. 275 cod.proc.pen..

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp.

Att.

Cod.

Proc. Pen.

Così deciso il 12 apr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania, che ha rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui il Tribunale di Catania aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di concorso in tentativo di estorsione pluriaggravata, anche ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod.pen.. Deduce: 1.1. Vizio di motivazione. Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato non è dotato di un'adeguata struttura argomentativa, in quanto adagiato sulle ragioni esposte nel provvedimento del G.i.p., rispetto al quale manca ogni vaglio critico.Si sostiene, in particolare, che nella frase pronunciata dal coindagato di Mascali ("noi facciamo parte di una famiglia potente, che comanda a Catania, noi potremmo non potremmo nemmeno uscire da Catania, siamo usciti solo per poterti aiutare") mancano i requisiti minimi richiesti per configurare l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod.pen., anche avendo riguardo alla scarsa efficacia intimidatoria prodottasi nei confronti della persona offesa. Aggiunge che il Tribunale erra nel confermare un giudizio negativo su Mascali, soggetto incensurato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il Tribunale ha ritenuto la configurazione dell'aggravante della modalità mafiosa in ragione dell'atteggiamento tenuto e dalle frasi pronunciate senz'altro evocativi della matrice mafiosa della richiesta estorsiva, come tale idonei a provocare l'assoggettamento psicologico della vittima. I giudici hanno altresì rimarcato come la stessa vittima avesse sin da subito percepito la riconducibilità a gruppi mafiosi della richiesta estorsiva. A fronte di una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria oltre che conforme ai principi di diritto fissati in materia, i motivi di ricorso innanzi sintetizzati sollevano questioni rivolte alla valutazione del tribunale, caratterizzati da apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabile in questa sede. Va a tal proposito ricordato che in tema di misure cautelari personali «il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito», (Sez. 2, Sentenza n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 — 01; Sez. 4, Sentenza n. 18795 del 02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884 — 01; Sez. 6, Sentenza n. 11194 del 08/03/2012, [OSCURATO:PERSONA]. 252178). L'impugnazione, poi, è del tutto aspecifica con riguardo alle esigenze cautelari, risolvendosi in una mera e apodittica affermazione di erroneità, del tutto priva di censure al provvedimento impugnato e -soprattutto- affatto mancante di rilievi astrattamente idonei al superamento delle presunzioni di cui all'art. 275 cod.proc.pen.. 2. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. 3. Una copia del presente provvedimento deve essere trasmessa, a cura della Cancelleria, al Direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1- ter, disp. att. cod.proc.pen., in quanto dalla sua pronuncia non consegue la rimessione in libertà del detenuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. Att. Cod. Proc. Pen. Così deciso il 12 apr
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