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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 settembre 1955

Cassazione n. 08739/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1955 avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 18 ottobre 2021, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 25 novembre 2020 dal Tribunale di Lecce, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e € 18.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere effettuato, nella qualità di legale rappresentante della società Cantiere A3„ nautico Magno S.r.l., interventi edilizi, insistenti su area demaniale marittima, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 2.

Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con una prima doglianza, si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici, nonché il connesso vizio di motivazione, in ordine alla tipicità della condotta contestata.

Secondo la ricostruzione difensiva, posto che la sola realizzazione di interventi non autorizzati in zona vincolata non è sufficiente per la configurabilità del reato, è necessario che gli interventi posti in essere abbiano un minimo di offensività, dovendo essere idonei a incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo.

Alla luce di tali premesse, la difesa evidenzia come le strutture erette dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (una struttura, adibita ad officina e deposito attrezzi da lavoro, della superficie coperta di 76.25 mq, delimitata con pannelli di truciolato, coperta da telone plastico su struttura di tubi metallici centinati ad arco; una struttura monoblocco, adibita ad ufficio, della superficie coperta di 12 mq, realizzata con pannelli prefabbricati; 8 colonnine di derivazione elettrica e idrica in muratura delle dimensioni di 0,40 per 0,40 m, provviste di prese elettriche e rubinetterie) siano caratterizzate dalla peculiarità della loro amovibilità, potendosi ricondurre la natura del deposito di 76.25 mq ad una tendostruttura, così come emerso durante l'escussione del teste della pubblica accusa, ten.

Coppola, e come documentato dai rilievi fotografici prodotti durante l'istruttoria dibattimentale.

Inoltre, dalla relazione tecnica stilata dal geom. [OSCURATO:PERSONA], si rileverebbe che la tendostruttura è priva delle caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, specificandosi, peraltro, come la stessa venga utilizzata e dunque spostata in più parti del cantiere, a seconda dell'ubicazione dell'imbarcazione da sistemare.

In ordine alla struttura monoblocco, si tratterebbe di un piccolo manufatto prefabbricato, strumentale all'attività di cantiere.

Infine, con riferimento alle colonnine, si lamenta l'assenza di motivazione della Corte di appello, che non motiva in ordine al progetto in sanatoria presentato dall'imputato, laddove è pacifico che la concessione in sanatoria sia causa estintiva del reato edilizio.

2.2. Con una seconda censura, si deducono la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la pena non sarebbe adeguata alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo.

La difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata considerazione di elementi positivi di giudizio.2.3.

Con una terza doglianza, si lamentano l'inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto risulterebbe violato il divieto di ne bis in idem.

La difesa asserisce che il procedimento R.G.N.R. 1337/2013, non solo risultava afferente alla stessa condotta oggetto del procedimento de quo - come evincibile dal testo della sentenza impugnata, che fa riferimento all'accertata collocazione temporale di parte delle opere nell'anno 2010 (pag. 2 sentenza impugnata) - ma anche che il primo procedimento giungeva a conclusione in data 18 giugno 2019, con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Con memoria pervenuta nella cancelleria di questa Corte in data 7 novembre 2022, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la precarietà delle strutture, predisposte a servizio dell'attività per cui era stata rilasciata la concessione demaniale.

Lamenta anche che si è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufatti asseritamente abusivi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

1.1. Il primo motivo - relativo all'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici e al connesso vizio di motivazione, in ordine alla tipicità della condotta contestata - è inammissibile, in quanto la difesa propone un'elencazione di circostanze fattuali, mediante una prospettazione che risulta diretta a sollecitare accertamenti in concreto e una alternativa valutazione del quadro indiziario, preclusa in sede di legittimità.

La Corte di appello correttamente evidenzia che la natura precaria delle strutture non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale dell'opera ad uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non rilevando neanche che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Rv. 275697; Sez. 3, n. 36107 del 20/06/2016, Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 261636).

Nel caso di specie, si rileva che la precarietà si può ritenere esclusa dal momento che opere analoghe, nella tipologia, rispetto a quelle di cui si tratta erano già state rilevate nel corso di un controllo effettuato nel 2010, per cui gli destinava stabilmente strutture di quel tipo allo svolgimento della su attività.

Ulteriormente, la mancata precarietà si desume anche dalle dichiarazioni del ten.

Colombella, il quale evidenzia che non si tratti di strutture connotate dall'uso stagionale, oltre che dalla documentazione fotografica, da cui emergono con chiarezza l'ingombro e l'inamovibilità delle stesse, realizzabile solo attraverso un avere propria opera di demolizione edilizia.

Né possono rilevare in senso contrario l'esistenza di una concessione per l'occupazione della zona demaniale, che non autorizza di per sé alla realizzazione di opere edilizie, o il generico riferimento alla presentazione di un non meglio precisato "progetto in sanatoria", che riguarderebbe le colonnine idriche ed elettriche, in relazione alle quali la difesa non prospetta in modo specifico l'esistenza di un effettivo provvedimento di sanatoria.

1.2. La seconda doglianza - relativa alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile.

L'art. 132 cod. pen. riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, bilanciandolo e circoscrivendolo, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso, e d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 c.p. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).

Ulteriormente, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da circostanze del fatto o da elementi circostanziali, che rilevano in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione.

Nel caso di specie, il motivo di ricorso appare del tutto generico, non investendo con necessaria critica le argomentazioni della Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio.

Del tutto correttamente, del resto, la sentenza impugnata ancora la pena - peraltro assai modesta - alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato ed evidenzia come non sia possibile ravvisare alcun elemento positivo cui ancorare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto più sulla base dei precedenti dell'imputato stesso.1.3.

La terza doglianza - riferita all'inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., nonché all'illogicità della motivazione, in quanto risulterebbe violato il divieto bis in idem - è inammissibile.

Preliminarmente, si deve precisare che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violndo la stessa norma e integrando gli estremi del 4 , medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371).

Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno violato il divieto di bis in idern,,,, in' quanto il procedimento R.G.N.R. n. 13371/2013 si riferisce a manufatti differenti, come si rileva dal capo di imputazione (riportato a pag. 13 del ricorso), che ha jàètròggetto un manufatto, modulo prefabbricato, delle dimensioni di m. 5,00 per 2,40.

Del resto, i giudici di merito fanno riferimento ai manufatti del 2010 esclusivamente per rilevare come l'imputato abbia occupato già da prima del 2016 tale area con manufatti abusivi.

Nella difesa contrasta adeguatamente - anche solo in via di mera prospettazione - tali argomentazioni.

1.4. Dalla rilevata inammissibilità delle doglianze proposte con il ricorso principale deriva anche l'inammissibilità dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. penale.

2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/09/1955 avverso la sentenza del 18/10/2021 della Corte d'appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 18 ottobre 2021, la Corte d'appello di Lecce ha confermato la sentenza emessa il 25 novembre 2020 dal Tribunale di Lecce, con la quale - per quanto qui rileva - l'imputato era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto e € 18.000,00 di ammenda in relazione al reato di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere effettuato, nella qualità di legale rappresentante della società Cantiere A3„ nautico Magno S.r.l., interventi edilizi, insistenti su area demaniale marittima, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deduce l'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici, nonché il connesso vizio di motivazione, in ordine alla tipicità della condotta contestata. Secondo la ricostruzione difensiva, posto che la sola realizzazione di interventi non autorizzati in zona vincolata non è sufficiente per la configurabilità del reato, è necessario che gli interventi posti in essere abbiano un minimo di offensività, dovendo essere idonei a incidere negativamente sull'originario assetto dei luoghi sottoposti a vincolo. Alla luce di tali premesse, la difesa evidenzia come le strutture erette dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (una struttura, adibita ad officina e deposito attrezzi da lavoro, della superficie coperta di 76.25 mq, delimitata con pannelli di truciolato, coperta da telone plastico su struttura di tubi metallici centinati ad arco; una struttura monoblocco, adibita ad ufficio, della superficie coperta di 12 mq, realizzata con pannelli prefabbricati; 8 colonnine di derivazione elettrica e idrica in muratura delle dimensioni di 0,40 per 0,40 m, provviste di prese elettriche e rubinetterie) siano caratterizzate dalla peculiarità della loro amovibilità, potendosi ricondurre la natura del deposito di 76.25 mq ad una tendostruttura, così come emerso durante l'escussione del teste della pubblica accusa, ten. Coppola, e come documentato dai rilievi fotografici prodotti durante l'istruttoria dibattimentale. Inoltre, dalla relazione tecnica stilata dal geom. [OSCURATO:PERSONA], si rileverebbe che la tendostruttura è priva delle caratteristiche di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, specificandosi, peraltro, come la stessa venga utilizzata e dunque spostata in più parti del cantiere, a seconda dell'ubicazione dell'imbarcazione da sistemare. In ordine alla struttura monoblocco, si tratterebbe di un piccolo manufatto prefabbricato, strumentale all'attività di cantiere. Infine, con riferimento alle colonnine, si lamenta l'assenza di motivazione della Corte di appello, che non motiva in ordine al progetto in sanatoria presentato dall'imputato, laddove è pacifico che la concessione in sanatoria sia causa estintiva del reato edilizio. 2.2. Con una seconda censura, si deducono la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la pena non sarebbe adeguata alla gravità effettiva del reato e alla personalità del reo. La difesa lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per la mancata considerazione di elementi positivi di giudizio.2.3. Con una terza doglianza, si lamentano l'inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 157 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione, in quanto risulterebbe violato il divieto di ne bis in idem. La difesa asserisce che il procedimento R.G.N.R. 1337/2013, non solo risultava afferente alla stessa condotta oggetto del procedimento de quo - come evincibile dal testo della sentenza impugnata, che fa riferimento all'accertata collocazione temporale di parte delle opere nell'anno 2010 (pag. 2 sentenza impugnata) - ma anche che il primo procedimento giungeva a conclusione in data 18 giugno 2019, con una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Con memoria pervenuta nella cancelleria di questa Corte in data 7 novembre 2022, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso, ribadendo la precarietà delle strutture, predisposte a servizio dell'attività per cui era stata rilasciata la concessione demaniale. Lamenta anche che si è subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dei manufatti asseritamente abusivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Il primo motivo - relativo all'erronea applicazione delle disposizioni incriminatrici e al connesso vizio di motivazione, in ordine alla tipicità della condotta contestata - è inammissibile, in quanto la difesa propone un'elencazione di circostanze fattuali, mediante una prospettazione che risulta diretta a sollecitare accertamenti in concreto e una alternativa valutazione del quadro indiziario, preclusa in sede di legittimità. La Corte di appello correttamente evidenzia che la natura precaria delle strutture non può essere desunta dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data all'opera dal costruttore, ma deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale dell'opera ad uso realmente precario e temporaneo per fini specifici, contingenti e limitati nel tempo, non rilevando neanche che esso sia realizzato con materiali non abitualmente utilizzati per costruzioni stabili (Sez. 3, n. 5821 del 15/01/2019, Rv. 275697; Sez. 3, n. 36107 del 20/06/2016, Rv. 267759; Sez. 3, n. 966 del 26/11/2014, dep. 2015, Rv. 261636). Nel caso di specie, si rileva che la precarietà si può ritenere esclusa dal momento che opere analoghe, nella tipologia, rispetto a quelle di cui si tratta erano già state rilevate nel corso di un controllo effettuato nel 2010, per cui gli destinava stabilmente strutture di quel tipo allo svolgimento della su attività. Ulteriormente, la mancata precarietà si desume anche dalle dichiarazioni del ten. Colombella, il quale evidenzia che non si tratti di strutture connotate dall'uso stagionale, oltre che dalla documentazione fotografica, da cui emergono con chiarezza l'ingombro e l'inamovibilità delle stesse, realizzabile solo attraverso un avere propria opera di demolizione edilizia. Né possono rilevare in senso contrario l'esistenza di una concessione per l'occupazione della zona demaniale, che non autorizza di per sé alla realizzazione di opere edilizie, o il generico riferimento alla presentazione di un non meglio precisato "progetto in sanatoria", che riguarderebbe le colonnine idriche ed elettriche, in relazione alle quali la difesa non prospetta in modo specifico l'esistenza di un effettivo provvedimento di sanatoria. 1.2. La seconda doglianza - relativa alla determinazione della pena e al diniego delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile. L'art. 132 cod. pen. riconosce al giudice un potere discrezionale nell'applicazione della pena, bilanciandolo e circoscrivendolo, da una parte, in rito, con la prescrizione di indicare i motivi che ne giustificano l'uso, e d'altra parte, nel merito, con la catalogazione - nel successivo art. 133 c.p. - di precisi parametri di riferimento, oggettivi e soggettivi, che orientano la determinazione del trattamento sanzionatorio. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Ulteriormente, il giudice può legittimamente trarre elementi di valutazione per escludere la concessione delle attenuanti generiche anche da circostanze del fatto o da elementi circostanziali, che rilevano in quanto espressione della complessiva condotta posta in essere dal reo e della sua personalità, oggetto di necessaria considerazione. Nel caso di specie, il motivo di ricorso appare del tutto generico, non investendo con necessaria critica le argomentazioni della Corte di merito in ordine al trattamento sanzionatorio. Del tutto correttamente, del resto, la sentenza impugnata ancora la pena - peraltro assai modesta - alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato ed evidenzia come non sia possibile ravvisare alcun elemento positivo cui ancorare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tanto più sulla base dei precedenti dell'imputato stesso.1.3. La terza doglianza - riferita all'inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 157 cod. pen., nonché all'illogicità della motivazione, in quanto risulterebbe violato il divieto bis in idem - è inammissibile. Preliminarmente, si deve precisare che ai fini della preclusione del giudicato, l'identità del fatto è configurabile solo ove le condotte siano caratterizzate dalle medesime condizioni di tempo, di luogo e di persone, sicché costituisce fatto diverso quello che, pur violndo la stessa norma e integrando gli estremi del 4 , medesimo reato, rappresenti ulteriore estrinsecazione dell'attività delittuosa, distinta nello spazio e nel tempo da quella pregressa (Sez. 5, n. 18020 del 10/02/2022, Rv. 283371). Nel caso di specie, i giudici di merito non hanno violato il divieto di bis in idern,,,, in' quanto il procedimento R.G.N.R. n. 13371/2013 si riferisce a manufatti differenti, come si rileva dal capo di imputazione (riportato a pag. 13 del ricorso), che ha jàètròggetto un manufatto, modulo prefabbricato, delle dimensioni di m. 5,00 per 2,40. Del resto, i giudici di merito fanno riferimento ai manufatti del 2010 esclusivamente per rilevare come l'imputato abbia occupato già da prima del 2016 tale area con manufatti abusivi. Nella difesa contrasta adeguatamente - anche solo in via di mera prospettazione - tali argomentazioni. 1.4. Dalla rilevata inammissibilità delle doglianze proposte con il ricorso principale deriva anche l'inammissibilità dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. penale. 2. Per tali motivi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorr
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