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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 marzo 2024

Cassazione n. 21113/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAEMAN1UELA GUERRA per l'annullamento della sentenza per estinzione del reato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.1 .137/2024. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di truffa ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il ricorso per Cassazione l'imputato deduceva l'erroneità della pronuncia, emessa per incuriam nonostante la comprovata remissione di querela ed il recegimento nel testo della sentenza delle conclusioni in conformità rassegnate dalla difesa prima della pronuncia d'appello.

Come secondo motivo di ricorso, veniva dedotta la nullità in cui era incorsa la Corte d'appello che non aveva comunicato alla difesa le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale.

3. Con memoria inviata per PEC la difesa dell'imputato ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato essendo intervenuta in data 19.4.23 la remissione della querela da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], contestualmente accettata dall'imputato.

Con memoria inviata con lo stesso mezzo, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha formulato analoghe conclusioni nel senso dell'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al promo profilo, risultando pacificamente in atti l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa con conseguente accettazione da parte dell'imputato, in epoca anteriore alla discussione dell'appello.

2. Per le ragioni sopra dette va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con condanna alle spese processuali dell'imputato, secondo il disposto dell'art.340 c.p.p..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere relatore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore MARIAEMAN1UELA GUERRA per l'annullamento della sentenza per estinzione del reato; ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co. 8 d.1 .137/2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il reato di truffa ai danni di tal [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il ricorso per Cassazione l'imputato deduceva l'erroneità della pronuncia, emessa per incuriam nonostante la comprovata remissione di querela ed il recegimento nel testo della sentenza delle conclusioni in conformità rassegnate dalla difesa prima della pronuncia d'appello. Come secondo motivo di ricorso, veniva dedotta la nullità in cui era incorsa la Corte d'appello che non aveva comunicato alla difesa le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale. 3. Con memoria inviata per PEC la difesa dell'imputato ha chiesto che venisse dichiarata l'estinzione del reato essendo intervenuta in data 19.4.23 la remissione della querela da parte della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], contestualmente accettata dall'imputato. Con memoria inviata con lo stesso mezzo, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha formulato analoghe conclusioni nel senso dell'annullamento senza rinvio per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento in relazione al promo profilo, risultando pacificamente in atti l'intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa con conseguente accettazione da parte dell'imputato, in epoca anteriore alla discussione dell'appello. 2. Per le ragioni sopra dette va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con condanna alle spese processuali dell'imputato, secondo il disposto dell'art.340 c.p.p.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, 6 marzo 2024 [OSCURATO:PERSONA] igliere relatore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21113/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris