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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1966

ECLI:EU:C:1966:49
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61965C0062 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 novembre 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti, procedimento) Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità II — Nel merito

1. Sulle domande d'annullamento

a) Il posto di Bruxelles

b) Il posto di [OSCURATO:PERSONA]

2. Sulle restanti domande

3. Sulle spese III — [OSCURATO:PERSONA], signori Giudici , Il ricorrente, cittadino italiano, allorché promosse il ricorso era dipendente temporaneo del [OSCURATO:PERSONA], addetto al servizio linguistico.

Presentò la sua candidatura al concorso per titoli ed esami EURATOM/AD/A/47/64 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 1964 ed indetto onde costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A 7 — A 6 in otto diversi settori dell'amministrazione generale Euratom.

L'elenco sarebbe stato valido fino al 31 dicembre 1965, salvo eventuale proroga.

I candidati furono 442, di cui 85 vennero ammessi agli esami orali; la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice attribuì al ricorrente 73,40 punti collocandolo al primo posto dell'elenco dei 46 idonei (cfr. la nota della direzione generale amministrazione in data 23 marzo 1965).

L'elenco alfabetico degli idonei compilato d'all'autorità che ha il potere di nomina l'8 aprile 1965 comprende pure il nome del ricorrente.

Il 12 maggio 1965 il ricorrente veniva invitato a Bruxelles per un colloquio informativo relativamente ad un posto di collaboratore del direttore dell'amministrazione e del personale della [OSCURATO:PERSONA] e per essere sottoposto a visita medica.

In esito a detto colloquio ne veniva proposta l'assunzione.

L'autorità che ha il potere di nomina non teneva conto della proposta ed assumeva un candidato belga classificato trentacinquesimo con 50,60 punti.

L'assunzione, ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA], è avvenuta al grado A 6, 3 o scatto, con effetto dal 1 o febbraio 1966.

Nel 1965 doveva venire coperto pure un posto amministrativo presso il C.C.R. di [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente e quattro altri candidati venivano convocati colà il 24 settembre 1965.

Per tale impiego veniva assunto un altro italiano, classificato dodicesimo con 66 punti.

L'assunzione, al grado A 6, 2 o scatto, aveva effetto dal 1 o febbraio 1966.

Il ricorrente asserisce di aver avuto contezza di tali provvedimenti nella seconda metà del dicembre 1965.

Non essendo ancora stato assunto, ha proposto ricorso il 31 dicembre 1965, concludendo come segue : — annullamento delle nomine effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito del concorso EURATOM/AD/A/47/64; — annullamento di altre nomine effettuate da un organo della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di autorità che ha il potere di nomina ; — declaratoria che l'autorità che ha il potere di nomina in seno alla [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a nominare il ricorrente ad uno dei posti vacanti di collaboratore del direttore dell'amministrazione e del personale alle condizioni concordate (grado A 6) ; — condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in ragione di 26000 FB mensili per il lucro cessante, con riserva di rivendicare ulteriori indennità od altri importi che la Corte vorrà stabilire in base allo statuto del personale. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità del ricorso per inosservanza dei requisiti dell'articolo 38 del regolamento di procedura.

In subordine allega l'infondatezza del ricorso.

Osserverò ancora che il ricorrente, in data 19 agosto 1966, presentava istanza di sospensione dell'esecuzione delle nomine a Bruxelles ed a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente rinunciava all'istanza il 30 settembre 1966, essendogli stato comunicato che i due dipendenti erano stati confermati con decisioni del 29 luglio 1966 aventi effetto dal 1 o agosto 1966.

Con ordinanza 5 ottobre 1966, il procedimento 62-65 R veniva concellato dal ruolo con riserva di ogni decisione sulle spese.

Il 1 o settembre 1966 il ricorrente proponeva una domanda incidentale diretta ad ottenere la produzione di svariati documenti da parte della convenuta.

Il ricorrente aveva già proposto un'analoga istanza in merito alla quale la Corte emanava l'ordinanza 3 giugno 1966 cui è seguita, il 23 giugno 1966, la produzione di documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente però ritiene che la convenuta non abbia appieno ottemperato all'invito della Corte.

Anche su tale domanda la Corte ha rinviato al merito.

Ecco le mie conclusioni sulla controversia testé tratteggiata.

Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità L'eccezione d'irricevibilità non si fonda sull'inosservanza del termine né sul fatto che il ricorrente non è un dipendente della Comunità.

In proposito non vi è motivo di fare rilievi d'ufficio, specie sull'ultimo punto, in quanto l'articolo 91 dello statuto si riferisce molto genericamente alle persone indicate nello statuto , considerando come tali, se non vado errato, anche i candidati ad un concorso.

Resta solo da vedere se il ricorso è irricevibile per inosservanza dei requisiti dell'articolo 38 del regolamento di procedura, che recita : «L'istanza… deve contenere… l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati».

L'eccezione d'irricevibilità si fonda proprio sul fatto che il ricorrente non avrebbe giuridicamente definito le sue censure, cioè il ricorso non sarebbe motivato e non sarebbero indicati né i principi giuridici né gli articoli dello statuto assertivamente violati dalla [OSCURATO:PERSONA].

Mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] interpreti troppo restrittivamente il regolamento di procedura: ammetto che l'atto introduttivo, relativamente ai motivi d'impugnazione, è lungi dal costituire un capolavoro di chiarezza e di precisione.

Non è facile stabilire se il ricorrente critichi la fondatezza dei motivi avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure il ritardo nella loro comunicazione (solo dalla replica si desume che non si intendeva denunziare il difetto di motivazione).

Ritengo però che il ricorso nel suo complesso dichiari a sufficienza quali principi giuridici sarebbero stati violati.

Il ricorrente si richiama all'articolo 27 dello statuto, che stabilisce che gli organi della Comunità devono assicurarsi la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità, per desumerne che l'essere stato classificato primo gli conferisce una particolare aspettativa circa l'assunzione.

Altrettanto chiaro è il suo riferimento alla sentenza 15-63, che definisce quale importanza abbia la nazionalità nella ripartizione degli impieghi.

Ritengo abbastanza chiaramente dedotto pure il mezzo di sviamento di potere.

La nostra giurisprudenza ha già ripetutamente stabilito che il ricorrente, almeno nelle questioni di personale, non deve attenersi scrupolosamente alle categorie enunciate dal trattato nell'elencare i mezzi d'impugnazione (violazione del trattato, sviamento di potere, ecc.) e che inoltre non è necessario ch'egli indichi esattamente le norme assertivamente violate.

Non ha quindi senso eccepire l'irricevibilità per inosservanza delle formalità prescritte dall'articolo 38 del regolamento di procedura.

II — Nel merito

1. Sulle domande d'annullamento La questione fondamentale di merito è se il ricorrente, come primo classificato, potesse non essere assunto oppure se avesse acquisito un'aspettativa tale da rendere illegittima l'assunzione di candidati collocati dopo di lui nella graduatoria.

Dobbiamo limitarci all'esame dei due impieghi espressamente menzionati nel ricorso, poiché il Serio non ha specificato quali siano le altre nomine che potrebbero pregiudicarlo (e di cui chiede l'annullamento), né queste ci sono note d'ufficio.

Ricordo le tesi contrapposte: il ricorrente attribuisce importanza fondamentale alla graduatoria elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice (l'autorità che ha il potere di nomina è vincolata ad assumere il primo classificato), mentre la [OSCURATO:PERSONA] invoca la facoltà di scelta che le conferisce l'articolo 30 dello statuto, in base al quale tutti i candidati ritenuti idonei dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice possono venire assunti.

Prima di esaminare tali assunti e i relativi argomenti dedotti a sostegno, mi pare opportuno tratteggiare la procedura di concorso prevista dallo statuto.

A norma dell'articolo 1 dell'allegato III l'autorità che ha il potere di nomina pubblica il bando di concorso che deve contenere determinate indicazioni (tipo di concorso, natura delle funzioni dell'impiego messo a concorso, titoli e qualifiche richieste, tipo di esami e valutazione dei risultati, conoscenze linguistiche, limiti di età, ecc.).

Pervenute le candidature, l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce quali candidati presentino tutti i requisiti per la nomina, a norma dell'articolo 28 a), b) e c) dello statuto (nazionalità, obblighi militari, qualità morali).

L'elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice con tutta la documentazione relativa alle candidature.

La composizione della [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dall'articolo 3 dell'allegato III ed il suo primo compito è quello di redigere un elenco dei candidati che presentano i requisiti indicati nel bando di concorso.

Seguono, eventualmente dopo una preselezione effettuata in base ai titoli, esami individuali scritti od orali, che si concludono con l'elaborazione dell'elenco dei candidati idonei a norma dell'articolo 30 dello statuto, elenco che deve comprendere possibilmente almeno un numero doppio di nominativi rispetto ai posti da occupare.

L'elenco, corredato da una relazione motivata, o serve all'autorità che ha il potere di nomina per le assunzioni oppure costituisce — come nel caso in esame — una lista di riserva.

Tenendo presente tale sistema e considerando inoltre che i lavori della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, ai quali possono partecipare dei consulenti (quindi esperti) in veste di osservatori, restano segreti, non sussistono dubbi circa la grande importanza attribuita alla valutazione dei candidati sulla scorta della loro attitudine e dei risultati dell'esame.

Ciò si desume anche dall'articolo 27 dello statuto secondo cui «le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità».

Se non erro la frase non è solo programmatica o non definisce solo uno scopo generale del contenuto della norma, per cui tutti i candidati selezionati tra quelli esaminati e inclusi nell'elenco degli idonei devono possedere i requisiti richiesti.

Anzi, il fatto che la norma sia stata collocata all'inizio del capitolo sull'assunzione dei dipendenti e il suo tenore tassativo ci obbligano ad interpretarla nel senso che le differenze nella valutazione debbono essere tenute in considerazione ai fini dell'assunzione e quindi una [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice agisce correttamente, anche in assenza di una norma esplicita, se mette in rilievo tali differenze nel suo rapporto motivato.

Contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], non si può perciò affermare che tutti i candidati inclusi nell'elenco degli idonei, indipendentemente dalla valutazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, avessero le stesse aspettative e un'identica posizione giuridica ai fini dell'assunzione.

È chiaro che quanto ho detto finora non serve a risolvere il problema che ci occupa.

Il tenore dello statuto lascia intendere che in linea generale, cioè qualunque sia il tipo di concorso, l'elenco degli idonei non vincola rigidamente , escludendo ogni altro fattore, l'autorità che ha il potere di nomina, vale a dire, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il primo o i primi candidati della graduatoria non hanno precedenza assoluta sugli altri.

Se così fosse, l'articolo 30 non avrebbe alcun senso allorché vi si parla di scelta da parte dell'autorità che ha il potere di nomina sulla base dell'elenco elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, e nemmeno si comprenderebbe perché l'articolo 5 n. 5 dell'allegato III allo statuto imponga alla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice di presentare un numero doppio di candidati rispetto agli impieghi da occupare.

Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, entro certi limiti, di un potere discrezionale nell'ambito del quale può prendere in considerazione, oltre ai risultati degli esami, altri fattori.

Questi, secondo lo statuto, sono in ogni caso la moralità e l'idoneità fisica a ricoprire un determinato incarico.

L'articolo 27 recita inoltre : «assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile» ponendo così i limiti della scelta.

Non si deve inoltre dimenticare che la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice giudica soltanto del valore delle prove d'esame, ma non tiene conto del valore dei titoli, della preparazione e dell'esperienza professionale.

Infine hanno altresì importanza l'interesse generale del servizio ed i requisiti particolari del singolo posto da occupare.

Se in un concorso il campo d'esercizio del potere discrezionale è quindi ampio e l'autorità che ha il potere di nomina deve valutare adeguatamente e tenere debito conto di tutti gli elementi sopra menzionati, ivi incluse le differenti valutazioni del concorso, con la conseguenza che in determinati casi è possibile far passare in secondo piano anche differenze nella valutazione delle prove d'esame (ad esempio allorché esse sono minime), le particolarità del caso in esame ampliano i poteri discrezionali della [OSCURATO:PERSONA] e quindi affievoliscono le aspettative dei candidati.

Non possiamo dimenticare che la [OSCURATO:PERSONA] nel nostro caso non doveva occupare un determinato impiego le cui mansioni venissero esattamente definite nel bando di concorso.

Essa ha invece inteso applicare l'articolo 29, n. 1 dello statuto, come si deduce dalla comunicazione pubblicata a pag. 1561 e segg. della Gazzetta ufficiale del 1964, vale a dire bandire un concorso per la costituzione di un elenco di riserva per un numero indefinito di posti, alcuni dei quali ancora indisponibili perché non autorizzati dal Consiglio dei Ministri, dei quali si sapeva solo che sarebbero stati ripartiti fra otto diversi settori (e più precisamente: 1) diritto amministrativo, problemi legislativi ed istituzionali, contratti di ricerca; 2) problemi sociali, assicurativi e previdenziali; 3) tutèla industriale, problemi giuridici e commerciali, marchi e brevetti; 4) registrazione e documentazione; 5) controllo dei movimenti delle materie fissili, immagazzinamento, spedizione, registri di magazzino; 6) amministrazione del personale; 7) problemi della stampa; 8) sicurezza).

Quindi ogni concorrente aveva il diritto di svolgere un tema relativo ad uno dei summenzionati settori (cfr. il verbale della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice riportato nella relazione del 23 marzo 1965).

Già questo fatto toglie ogni fondamento all'assunto che la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice abbia inteso raffrontare dei dati, in realtà non comparabili, ed abbia elaborato una classifica unitaria d'idoneità tra i candidati esaminati in base alla quale, indipendentemente dagli impieghi vacanti, il primo o i primi candidati potevano venire assunti.

D'altro canto non posso fare a meno di ricordarvi la tecnica degli esami svolti e la valutazione dei loro risultati onde mettere in evidenza la loro importanza relativa.

Mi consta dai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] che ognuno degli 85 candidati ammessi è stato interrogato per 15 minuti sul settore da lui prescelto; in tale colloquio egli doveva altresì dimostrare il grado delle sue conoscenze linguistiche.

Sia le risposte che le cognizioni linguistiche vennero valutate in ventesimi e il totale per ogni candidato si ottenne applicando il coefficiente 1 al voto di lingue e il coefficiente 3 al voto ottenuto nella materia prescelta.

La somma di tali cifre ci ha dato i totali che ho precedentemente citato in relazione ai tre candidati interessati. [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice per contro non si pronunciò sui titoli dei candidati, sulla loro formazione e sulla loro esperienza nonché sulle loro doti personali.

Mi pare evidente la necessità di non sopravalutare un tale giudizio.

Infatti tale voto complessivo nulla può lasciare intendere circa l'attitudine particolare di un candidato ad un determinato posto per il quale sono forse necessari proprio quei requisiti che la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice ha trascurato o che non potevano essere presi in considerazione o cui è stato applicato il coefficiente

1. Tornò a sottolineare che ogni qualvolta un impiego nelle Comunità deve essere occupato in base al concorso, l'autorità che ha il potere di nomina gode di un notevole potere discrezionale e questa parte del diritto comunitario in materia d'impiego rappresenta chiaramente una soluzione di compromesso tra i sistemi nazionali che non riconoscono alcun diritto d'impugnazione ai candidati e quelli per cui un concorso ha efficacia vincolante molto maggiore.

Quindi, non solo i richiami del ricorrente al diritto italiano sono inconferenti, ma apparirà subito che il compito della Corte, nell'esaminare gli atti di assunzione delle istituzioni comunitarie non è certo facile.

Ritengo che la Corte non possa limitarsi a statuire, che l'autorità che ha il potere di nomina non ha osservato, in un caso concreto, l'ordine seguito nell'elenco degli idonei dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice ed ha con ciò adottato un provvedimento illegittimo.

Secondo me si devono piuttosto valutare tutti i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], onde determinare se la decisione risulti viziata da sviamento di potere o addirittura arbitraria, sia perché i motivi erano inadeguati , sia perché alcuni elementi sono stati evidentemente sopravalutati in modo illecito.

Esaminerò i fatti alla luce delle considerazioni suesposte e cercherò di desumerne come debbano venire valutati i due atti di nomina impugnati.

a) Il posto di Bruxelles A Bruxelles era vacante un posto di collaboratore del direttore dell'amministrazione e del personale.

Questo posto sarebbe stato ingiustamente negato al ricorrente malgrado il favorevole risultato del concorso, perché due dei quattro assistenti di direzione ed il direttore stesso erano italiani (gli altri due assistenti erano uno tedesco ed uno francese).

Sarebbe stato incompatibile con i principi dello statuto affidare ad un altro italiano un posto di grado A; infatti venne assunto un candidato belga.

Contro questo argomento il ricorrente invoca anzitutto la sentenza Lassalle (causa 15-63), dalla quale pretende desumere che la ripartizione geografica ha rilievo solo se i candidati hanno dimostrato uguali attitudini.

Noterò comunque la scarsa utilità del richiamo, trattandosi in quel caso di promozione ad un posto che per di più era stato riservato ad una determinata nazionalità.

Posso condividere l'atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] che afferma che per l'assunzione dei dipendenti la nazionalità dovrebbe invece essere considerata diversamente poiché l'assunzione è quella che meglio si presta all'applicazione del principio sancito dall'articolo

27. Appunto in vista di ciò, la sentenza Lassalle ha potuto affermare che in caso di promozione la nazionalità ha importanza secondaria.

Tale sentenza non può quindi costituire un precedente per il caso in esame.

Il ricorrente assume poi che la nazionalità potrebbe al massimo entrare in linea di conto rispetto al complesso dell'istituzione, vale a dire a tutti i suoi dipendenti e non in rapporto ai singoli servizi.

Ritengo inconsistente anche questa obiezione, indipendentemente dalla prassi seguita in altre istituzioni, cui il Serio ha fatto cenno nella fase orale.

È chiaro che vi sono gravi motivi di ordine oggettivo — e non politico — che impongono di tener conto della base geografica nel senso più ampio al momento della costituzione dei singoli servizi.

La differenza di formazione, di conoscenze linguistiche, di cognizioni approfondite circa il sistema economico, giuridico e circa la struttura generale di un determinato Stato rendono auspicabile che per determinati servizi amministrativi la scelta dei dipendenti sia fatta secondo un criterio di equilibrio geografico.

Ciò ha particolare importanza per un servizio del personale, che ha competenze generali e per il quale sono essenziali la valutazione dei titoli e dei diplomi nazionali e l'esperienza in materia di struttura sociale nazionale.

Nella fattispecie, tenuto conto dei numerosi autoctoni impiegati nell'organizzazione, può esserci stato un notevole interesse ad immettere nell'ufficio del personale un elemento che conoscesse a fondo la struttura sociale locale.

Tenuto conto di quanto ci è noto sulla composizione della direzione del personale e del fatto che il Serio non ha provato la sua affermazione secondo cui la nazionalità è stata per la [OSCURATO:PERSONA] soltanto un pretesto , mi pare indubbio che nel caso in esame si sia giustamente attribuito peso determinante all'elemento nazionalità, rinunciando ad assumere il ricorrente.

Tale constatazione giustifica la reiezione della domanda relativa al posto di Bruxelles.

Non vi è motivo di ricercare altri elementi di irregolarità nella decisione, come ad esempio il fatto che non fosse stato assunto il primo classificato fra i candidati belgi.

Non si può ammettere che il ricorrente abbia un interesse tutelabile a che siano chiarite tali questioni, poiché come italiano non poteva avere alcuna aspettativa ad essere assunto per quel determinato posto e poiché l'elenco degli idonei comprendeva comunque diversi altri candidati, quattro dei quali nella prova orale si erano classificati prima del ricorrente.

b) Il posto di [OSCURATO:PERSONA] è invece così facile pronunciarsi sulla nomina al posto di [OSCURATO:PERSONA], dove era richiesto un funzionario di grado A

6. Il candidato assunto si era classificato dodicesimo con 66 punti e poiché era italiano, cade ogni argomento relativo alla nazionalità.

Il ricorrente asserisce di essere stato escluso per la sua eccessiva qualificazione, così definita nel rapporto degli esaminatori di [OSCURATO:PERSONA] : «Son orientation professionnelle le destine cependant davantage à un poste où ses connaissances et expériences juridiques peuvent être mieux utilisées.

La gestion du personnel d'un petit centre de recherches le détournerait d'une carrière qui correspond mieux à ses qualifications».

Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse addotto effettivamente tali motivi, vi sarebbe eventualmente da dubitare circa la loro obiettività e la loro ammissibilità nell'ambito del potere discrezionale di cui disponeva e ciò anche volendo ammettere che, sotto un certo aspetto, sarebbero sussistiti validi motivi per escludere un candidato più qualificato, come ad esempio il timore che le mansioni di un determinato impiego avrebbero potuto diventare monotone per il candidato stesso.

Non abbiamo però alcun motivo per avallare l'assunto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto proprie le ragioni sopra esposte, tratte dal rapporto di un esaminatore. [OSCURATO:PERSONA] per contro adduce un motivo determinante ed oggettivo, vale a dire l'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] (come si desume anche dalla relativa relazione generale per il 1966) ha un organico ridotto e di autonomia limitata, poiché tutte le decisioni fondamentali sono di competenza degli organi centrali di Bruxelles.

Per questa amministrazione si doveva ricorrere ad un impiegato che avesse esperienza pratica in campo amministrativo e che potesse inserirsi subito nel lavoro d'ufficio.

Il ricorrente non presenta tale requisito, malgrado le cognizioni acquisite durante il servizio militare.

Esse appaiono decisamente insufficienti sia quanto alla natura, , sia quanto alla durata della pratica (il servizio va dal 10 settembre 1962 all '8 febbraio 1964), ove si consideri che si trattava di amministrare un centro internazionale di ricerche scientifiche in un paese che non è quello del ricorrente.

Dagli atti prodotti dalla convenuta nella fase orale sappiamo che il candidato assunto a [OSCURATO:PERSONA] era particolarmente adatto a quell'impiego, vista la sua lunga esperienza in un posto direttivo di un'importante società di assicurazione.

Poiché questo candidato inoltre si è classificato con uno scarto alquanto ridotto (5 ,40 punti nella materia di libera scelta), posso affermare che nei limiti concessi al mio sindacato non ravviso lo sviamento di potere.

Entrambe le domande andrebbero quindi disattese.

2. Sulle restanti domande Sarò breve.

Anche la domanda di declaratoria non dovrebbe avere miglior sorte delle altre: la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere tenuta ad assumere il ricorrente nell'ipotesi in cui risultassero illegittimi gli atti di nomina impugnati.

Se la domanda mirasse inoltre — il che non è chiaro — ad ottenere una declaratoria che la [OSCURATO:PERSONA] deve assumere il candidato per uno dei posti vacanti da occuparsi in base all'elenco di idoneità, dovrebbe comunque essere disattesa, anche ammettendo la tutelabilità dell'interesse alla declaratoria.

È incontestabile che il riuscire primo nella graduatoria dà diritto all'inclusione nella lista di riserva, il che è stato fatto, ma non diritto all'assunzione.

Oltre che dal limite temporale di validità dell'elenco degli idonei, dall'approvazione degli impieghi da parte del Consiglio dei Ministri e dalle dispòsiziozioni tassative dell'articolo 29 dello statuto, l'assunzione è condizionata da diversi altri elementi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha un notevole potere discrezionale di valutazione, che esula completamente dalla sfera di competenza della Corte.

È quindi chiaro che è pure infondata la domanda di risarcimento per il lucro cessante, poiché anch'essa presuppone l'illegittimità degli atti di nomina.

Il fascicolo della causa ci consente di trarre le conclusioni che ho esposto in precedenza, ma non credo che esse sarebbero diverse se venissero prodotti i documenti richiesti con la domanda incidentale proposta dal Serio il 1 o settembre 1966, documenti non ancora prodotti malgrado l'ordinanza del 3 giugno 1966.

Ai fini del procedimento essi sono senz'altro irrilevanti per quanto riguarda l'accettazione delle offerte di assunzione fatte dalla [OSCURATO:PERSONA].

Per quanto concerne il posto di Bruxelles, non vedo come si potrebbe giungere ad una diversa conclusione, poiché il provvedimento ha tenuto conto — fatto incontestato — del solo elemento della nazionalità.

Nemmeno è possibile valutare diversamente l'assunzione a [OSCURATO:PERSONA], in quanto la Corte deve limitarsi a constatare l'obiettività dei motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non può sostituirsi a questa nel valutare le qualità dei candidati in base ai rapporti degli organi competenti.

Anche le domande incidentali del ricorrente vanno quindi disattese.

3. Sulle spese Ancora una breve osservazione circa le spese sulle quali la Corte si è riservata di decidere disponendo la cancellazione del procedimento relativo all'istanza di sospensione.

Il ricorrente, che ha rinunciato all'istanza, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura deve sopportare le relative spese.

E ciò appare equo, poiché il ricorrente deve sopportare le conseguenze di un ritardo che ha reso a priori irricevibile l'istanza stessa.

III — [OSCURATO:PERSONA] come segue: il ricorso è ricevibile, ma va comunque respinto perché infondato.

Le domande incidentali del ricorrente vanno disattese.

Alle spese processuali, ivi comprese quelle relative all'istanza di sospensione, si deve applicare l'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61965C0062 [OSCURATO:PERSONA] dell'avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] presentate il 22 novembre 1966 ( 1 ) [OSCURATO:PERSONA] (antefatti, conclusioni delle parti, procedimento) Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità II — Nel merito 1. Sulle domande d'annullamento a) Il posto di Bruxelles b) Il posto di [OSCURATO:PERSONA] 2. Sulle restanti domande 3. Sulle spese III — [OSCURATO:PERSONA], signori Giudici , Il ricorrente, cittadino italiano, allorché promosse il ricorso era dipendente temporaneo del [OSCURATO:PERSONA], addetto al servizio linguistico. Presentò la sua candidatura al concorso per titoli ed esami EURATOM/AD/A/47/64 pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 1964 ed indetto onde costituire un elenco di riserva per l'assunzione di amministratori della carriera A 7 — A 6 in otto diversi settori dell'amministrazione generale Euratom. L'elenco sarebbe stato valido fino al 31 dicembre 1965, salvo eventuale proroga. I candidati furono 442, di cui 85 vennero ammessi agli esami orali; la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice attribuì al ricorrente 73,40 punti collocandolo al primo posto dell'elenco dei 46 idonei (cfr. la nota della direzione generale amministrazione in data 23 marzo 1965). L'elenco alfabetico degli idonei compilato d'all'autorità che ha il potere di nomina l'8 aprile 1965 comprende pure il nome del ricorrente. Il 12 maggio 1965 il ricorrente veniva invitato a Bruxelles per un colloquio informativo relativamente ad un posto di collaboratore del direttore dell'amministrazione e del personale della [OSCURATO:PERSONA] e per essere sottoposto a visita medica. In esito a detto colloquio ne veniva proposta l'assunzione. L'autorità che ha il potere di nomina non teneva conto della proposta ed assumeva un candidato belga classificato trentacinquesimo con 50,60 punti. L'assunzione, ha dichiarato la [OSCURATO:PERSONA], è avvenuta al grado A 6, 3 o scatto, con effetto dal 1 o febbraio 1966. Nel 1965 doveva venire coperto pure un posto amministrativo presso il C.C.R. di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente e quattro altri candidati venivano convocati colà il 24 settembre 1965. Per tale impiego veniva assunto un altro italiano, classificato dodicesimo con 66 punti. L'assunzione, al grado A 6, 2 o scatto, aveva effetto dal 1 o febbraio 1966. Il ricorrente asserisce di aver avuto contezza di tali provvedimenti nella seconda metà del dicembre 1965. Non essendo ancora stato assunto, ha proposto ricorso il 31 dicembre 1965, concludendo come segue : — annullamento delle nomine effettuate dalla [OSCURATO:PERSONA] a seguito del concorso EURATOM/AD/A/47/64; — annullamento di altre nomine effettuate da un organo della [OSCURATO:PERSONA] in qualità di autorità che ha il potere di nomina ; — declaratoria che l'autorità che ha il potere di nomina in seno alla [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a nominare il ricorrente ad uno dei posti vacanti di collaboratore del direttore dell'amministrazione e del personale alle condizioni concordate (grado A 6) ; — condanna della [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno in ragione di 26000 FB mensili per il lucro cessante, con riserva di rivendicare ulteriori indennità od altri importi che la Corte vorrà stabilire in base allo statuto del personale. [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'irricevibilità del ricorso per inosservanza dei requisiti dell'articolo 38 del regolamento di procedura. In subordine allega l'infondatezza del ricorso. Osserverò ancora che il ricorrente, in data 19 agosto 1966, presentava istanza di sospensione dell'esecuzione delle nomine a Bruxelles ed a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rinunciava all'istanza il 30 settembre 1966, essendogli stato comunicato che i due dipendenti erano stati confermati con decisioni del 29 luglio 1966 aventi effetto dal 1 o agosto 1966. Con ordinanza 5 ottobre 1966, il procedimento 62-65 R veniva concellato dal ruolo con riserva di ogni decisione sulle spese. Il 1 o settembre 1966 il ricorrente proponeva una domanda incidentale diretta ad ottenere la produzione di svariati documenti da parte della convenuta. Il ricorrente aveva già proposto un'analoga istanza in merito alla quale la Corte emanava l'ordinanza 3 giugno 1966 cui è seguita, il 23 giugno 1966, la produzione di documenti da parte della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente però ritiene che la convenuta non abbia appieno ottemperato all'invito della Corte. Anche su tale domanda la Corte ha rinviato al merito. Ecco le mie conclusioni sulla controversia testé tratteggiata. Valutazione giuridica I — Sulla ricevibilità L'eccezione d'irricevibilità non si fonda sull'inosservanza del termine né sul fatto che il ricorrente non è un dipendente della Comunità. In proposito non vi è motivo di fare rilievi d'ufficio, specie sull'ultimo punto, in quanto l'articolo 91 dello statuto si riferisce molto genericamente alle persone indicate nello statuto , considerando come tali, se non vado errato, anche i candidati ad un concorso. Resta solo da vedere se il ricorso è irricevibile per inosservanza dei requisiti dell'articolo 38 del regolamento di procedura, che recita : «L'istanza… deve contenere… l'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi invocati». L'eccezione d'irricevibilità si fonda proprio sul fatto che il ricorrente non avrebbe giuridicamente definito le sue censure, cioè il ricorso non sarebbe motivato e non sarebbero indicati né i principi giuridici né gli articoli dello statuto assertivamente violati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Mi pare che la [OSCURATO:PERSONA] interpreti troppo restrittivamente il regolamento di procedura: ammetto che l'atto introduttivo, relativamente ai motivi d'impugnazione, è lungi dal costituire un capolavoro di chiarezza e di precisione. Non è facile stabilire se il ricorrente critichi la fondatezza dei motivi avanzati dalla [OSCURATO:PERSONA] oppure il ritardo nella loro comunicazione (solo dalla replica si desume che non si intendeva denunziare il difetto di motivazione). Ritengo però che il ricorso nel suo complesso dichiari a sufficienza quali principi giuridici sarebbero stati violati. Il ricorrente si richiama all'articolo 27 dello statuto, che stabilisce che gli organi della Comunità devono assicurarsi la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità, per desumerne che l'essere stato classificato primo gli conferisce una particolare aspettativa circa l'assunzione. Altrettanto chiaro è il suo riferimento alla sentenza 15-63, che definisce quale importanza abbia la nazionalità nella ripartizione degli impieghi. Ritengo abbastanza chiaramente dedotto pure il mezzo di sviamento di potere. La nostra giurisprudenza ha già ripetutamente stabilito che il ricorrente, almeno nelle questioni di personale, non deve attenersi scrupolosamente alle categorie enunciate dal trattato nell'elencare i mezzi d'impugnazione (violazione del trattato, sviamento di potere, ecc.) e che inoltre non è necessario ch'egli indichi esattamente le norme assertivamente violate. Non ha quindi senso eccepire l'irricevibilità per inosservanza delle formalità prescritte dall'articolo 38 del regolamento di procedura. II — Nel merito 1. Sulle domande d'annullamento La questione fondamentale di merito è se il ricorrente, come primo classificato, potesse non essere assunto oppure se avesse acquisito un'aspettativa tale da rendere illegittima l'assunzione di candidati collocati dopo di lui nella graduatoria. Dobbiamo limitarci all'esame dei due impieghi espressamente menzionati nel ricorso, poiché il Serio non ha specificato quali siano le altre nomine che potrebbero pregiudicarlo (e di cui chiede l'annullamento), né queste ci sono note d'ufficio. Ricordo le tesi contrapposte: il ricorrente attribuisce importanza fondamentale alla graduatoria elaborata dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice (l'autorità che ha il potere di nomina è vincolata ad assumere il primo classificato), mentre la [OSCURATO:PERSONA] invoca la facoltà di scelta che le conferisce l'articolo 30 dello statuto, in base al quale tutti i candidati ritenuti idonei dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice possono venire assunti. Prima di esaminare tali assunti e i relativi argomenti dedotti a sostegno, mi pare opportuno tratteggiare la procedura di concorso prevista dallo statuto. A norma dell'articolo 1 dell'allegato III l'autorità che ha il potere di nomina pubblica il bando di concorso che deve contenere determinate indicazioni (tipo di concorso, natura delle funzioni dell'impiego messo a concorso, titoli e qualifiche richieste, tipo di esami e valutazione dei risultati, conoscenze linguistiche, limiti di età, ecc.). Pervenute le candidature, l'autorità che ha il potere di nomina stabilisce quali candidati presentino tutti i requisiti per la nomina, a norma dell'articolo 28 a), b) e c) dello statuto (nazionalità, obblighi militari, qualità morali). L'elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice con tutta la documentazione relativa alle candidature. La composizione della [OSCURATO:PERSONA] è disciplinata dall'articolo 3 dell'allegato III ed il suo primo compito è quello di redigere un elenco dei candidati che presentano i requisiti indicati nel bando di concorso. Seguono, eventualmente dopo una preselezione effettuata in base ai titoli, esami individuali scritti od orali, che si concludono con l'elaborazione dell'elenco dei candidati idonei a norma dell'articolo 30 dello statuto, elenco che deve comprendere possibilmente almeno un numero doppio di nominativi rispetto ai posti da occupare. L'elenco, corredato da una relazione motivata, o serve all'autorità che ha il potere di nomina per le assunzioni oppure costituisce — come nel caso in esame — una lista di riserva. Tenendo presente tale sistema e considerando inoltre che i lavori della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, ai quali possono partecipare dei consulenti (quindi esperti) in veste di osservatori, restano segreti, non sussistono dubbi circa la grande importanza attribuita alla valutazione dei candidati sulla scorta della loro attitudine e dei risultati dell'esame. Ciò si desume anche dall'articolo 27 dello statuto secondo cui «le assunzioni debbono assicurare all'istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, rendimento ed integrità». Se non erro la frase non è solo programmatica o non definisce solo uno scopo generale del contenuto della norma, per cui tutti i candidati selezionati tra quelli esaminati e inclusi nell'elenco degli idonei devono possedere i requisiti richiesti. Anzi, il fatto che la norma sia stata collocata all'inizio del capitolo sull'assunzione dei dipendenti e il suo tenore tassativo ci obbligano ad interpretarla nel senso che le differenze nella valutazione debbono essere tenute in considerazione ai fini dell'assunzione e quindi una [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice agisce correttamente, anche in assenza di una norma esplicita, se mette in rilievo tali differenze nel suo rapporto motivato. Contrariamente a quanto ritiene la [OSCURATO:PERSONA], non si può perciò affermare che tutti i candidati inclusi nell'elenco degli idonei, indipendentemente dalla valutazione datane dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, avessero le stesse aspettative e un'identica posizione giuridica ai fini dell'assunzione. È chiaro che quanto ho detto finora non serve a risolvere il problema che ci occupa. Il tenore dello statuto lascia intendere che in linea generale, cioè qualunque sia il tipo di concorso, l'elenco degli idonei non vincola rigidamente , escludendo ogni altro fattore, l'autorità che ha il potere di nomina, vale a dire, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il primo o i primi candidati della graduatoria non hanno precedenza assoluta sugli altri. Se così fosse, l'articolo 30 non avrebbe alcun senso allorché vi si parla di scelta da parte dell'autorità che ha il potere di nomina sulla base dell'elenco elaborato dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice, e nemmeno si comprenderebbe perché l'articolo 5 n. 5 dell'allegato III allo statuto imponga alla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice di presentare un numero doppio di candidati rispetto agli impieghi da occupare. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] dispone, entro certi limiti, di un potere discrezionale nell'ambito del quale può prendere in considerazione, oltre ai risultati degli esami, altri fattori. Questi, secondo lo statuto, sono in ogni caso la moralità e l'idoneità fisica a ricoprire un determinato incarico. L'articolo 27 recita inoltre : «assunti secondo una base geografica quanto più ampia possibile» ponendo così i limiti della scelta. Non si deve inoltre dimenticare che la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice giudica soltanto del valore delle prove d'esame, ma non tiene conto del valore dei titoli, della preparazione e dell'esperienza professionale. Infine hanno altresì importanza l'interesse generale del servizio ed i requisiti particolari del singolo posto da occupare. Se in un concorso il campo d'esercizio del potere discrezionale è quindi ampio e l'autorità che ha il potere di nomina deve valutare adeguatamente e tenere debito conto di tutti gli elementi sopra menzionati, ivi incluse le differenti valutazioni del concorso, con la conseguenza che in determinati casi è possibile far passare in secondo piano anche differenze nella valutazione delle prove d'esame (ad esempio allorché esse sono minime), le particolarità del caso in esame ampliano i poteri discrezionali della [OSCURATO:PERSONA] e quindi affievoliscono le aspettative dei candidati. Non possiamo dimenticare che la [OSCURATO:PERSONA] nel nostro caso non doveva occupare un determinato impiego le cui mansioni venissero esattamente definite nel bando di concorso. Essa ha invece inteso applicare l'articolo 29, n. 1 dello statuto, come si deduce dalla comunicazione pubblicata a pag. 1561 e segg. della Gazzetta ufficiale del 1964, vale a dire bandire un concorso per la costituzione di un elenco di riserva per un numero indefinito di posti, alcuni dei quali ancora indisponibili perché non autorizzati dal Consiglio dei Ministri, dei quali si sapeva solo che sarebbero stati ripartiti fra otto diversi settori (e più precisamente: 1) diritto amministrativo, problemi legislativi ed istituzionali, contratti di ricerca; 2) problemi sociali, assicurativi e previdenziali; 3) tutèla industriale, problemi giuridici e commerciali, marchi e brevetti; 4) registrazione e documentazione; 5) controllo dei movimenti delle materie fissili, immagazzinamento, spedizione, registri di magazzino; 6) amministrazione del personale; 7) problemi della stampa; 8) sicurezza). Quindi ogni concorrente aveva il diritto di svolgere un tema relativo ad uno dei summenzionati settori (cfr. il verbale della [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice riportato nella relazione del 23 marzo 1965). Già questo fatto toglie ogni fondamento all'assunto che la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice abbia inteso raffrontare dei dati, in realtà non comparabili, ed abbia elaborato una classifica unitaria d'idoneità tra i candidati esaminati in base alla quale, indipendentemente dagli impieghi vacanti, il primo o i primi candidati potevano venire assunti. D'altro canto non posso fare a meno di ricordarvi la tecnica degli esami svolti e la valutazione dei loro risultati onde mettere in evidenza la loro importanza relativa. Mi consta dai documenti prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] che ognuno degli 85 candidati ammessi è stato interrogato per 15 minuti sul settore da lui prescelto; in tale colloquio egli doveva altresì dimostrare il grado delle sue conoscenze linguistiche. Sia le risposte che le cognizioni linguistiche vennero valutate in ventesimi e il totale per ogni candidato si ottenne applicando il coefficiente 1 al voto di lingue e il coefficiente 3 al voto ottenuto nella materia prescelta. La somma di tali cifre ci ha dato i totali che ho precedentemente citato in relazione ai tre candidati interessati. [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice per contro non si pronunciò sui titoli dei candidati, sulla loro formazione e sulla loro esperienza nonché sulle loro doti personali. Mi pare evidente la necessità di non sopravalutare un tale giudizio. Infatti tale voto complessivo nulla può lasciare intendere circa l'attitudine particolare di un candidato ad un determinato posto per il quale sono forse necessari proprio quei requisiti che la [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice ha trascurato o che non potevano essere presi in considerazione o cui è stato applicato il coefficiente 1. Tornò a sottolineare che ogni qualvolta un impiego nelle Comunità deve essere occupato in base al concorso, l'autorità che ha il potere di nomina gode di un notevole potere discrezionale e questa parte del diritto comunitario in materia d'impiego rappresenta chiaramente una soluzione di compromesso tra i sistemi nazionali che non riconoscono alcun diritto d'impugnazione ai candidati e quelli per cui un concorso ha efficacia vincolante molto maggiore. Quindi, non solo i richiami del ricorrente al diritto italiano sono inconferenti, ma apparirà subito che il compito della Corte, nell'esaminare gli atti di assunzione delle istituzioni comunitarie non è certo facile. Ritengo che la Corte non possa limitarsi a statuire, che l'autorità che ha il potere di nomina non ha osservato, in un caso concreto, l'ordine seguito nell'elenco degli idonei dalla [OSCURATO:PERSONA] esaminatrice ed ha con ciò adottato un provvedimento illegittimo. Secondo me si devono piuttosto valutare tutti i motivi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], onde determinare se la decisione risulti viziata da sviamento di potere o addirittura arbitraria, sia perché i motivi erano inadeguati , sia perché alcuni elementi sono stati evidentemente sopravalutati in modo illecito. Esaminerò i fatti alla luce delle considerazioni suesposte e cercherò di desumerne come debbano venire valutati i due atti di nomina impugnati. a) Il posto di Bruxelles A Bruxelles era vacante un posto di collaboratore del direttore dell'amministrazione e del personale. Questo posto sarebbe stato ingiustamente negato al ricorrente malgrado il favorevole risultato del concorso, perché due dei quattro assistenti di direzione ed il direttore stesso erano italiani (gli altri due assistenti erano uno tedesco ed uno francese). Sarebbe stato incompatibile con i principi dello statuto affidare ad un altro italiano un posto di grado A; infatti venne assunto un candidato belga. Contro questo argomento il ricorrente invoca anzitutto la sentenza Lassalle (causa 15-63), dalla quale pretende desumere che la ripartizione geografica ha rilievo solo se i candidati hanno dimostrato uguali attitudini. Noterò comunque la scarsa utilità del richiamo, trattandosi in quel caso di promozione ad un posto che per di più era stato riservato ad una determinata nazionalità. Posso condividere l'atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA] che afferma che per l'assunzione dei dipendenti la nazionalità dovrebbe invece essere considerata diversamente poiché l'assunzione è quella che meglio si presta all'applicazione del principio sancito dall'articolo 27. Appunto in vista di ciò, la sentenza Lassalle ha potuto affermare che in caso di promozione la nazionalità ha importanza secondaria. Tale sentenza non può quindi costituire un precedente per il caso in esame. Il ricorrente assume poi che la nazionalità potrebbe al massimo entrare in linea di conto rispetto al complesso dell'istituzione, vale a dire a tutti i suoi dipendenti e non in rapporto ai singoli servizi. Ritengo inconsistente anche questa obiezione, indipendentemente dalla prassi seguita in altre istituzioni, cui il Serio ha fatto cenno nella fase orale. È chiaro che vi sono gravi motivi di ordine oggettivo — e non politico — che impongono di tener conto della base geografica nel senso più ampio al momento della costituzione dei singoli servizi. La differenza di formazione, di conoscenze linguistiche, di cognizioni approfondite circa il sistema economico, giuridico e circa la struttura generale di un determinato Stato rendono auspicabile che per determinati servizi amministrativi la scelta dei dipendenti sia fatta secondo un criterio di equilibrio geografico. Ciò ha particolare importanza per un servizio del personale, che ha competenze generali e per il quale sono essenziali la valutazione dei titoli e dei diplomi nazionali e l'esperienza in materia di struttura sociale nazionale. Nella fattispecie, tenuto conto dei numerosi autoctoni impiegati nell'organizzazione, può esserci stato un notevole interesse ad immettere nell'ufficio del personale un elemento che conoscesse a fondo la struttura sociale locale. Tenuto conto di quanto ci è noto sulla composizione della direzione del personale e del fatto che il Serio non ha provato la sua affermazione secondo cui la nazionalità è stata per la [OSCURATO:PERSONA] soltanto un pretesto , mi pare indubbio che nel caso in esame si sia giustamente attribuito peso determinante all'elemento nazionalità, rinunciando ad assumere il ricorrente. Tale constatazione giustifica la reiezione della domanda relativa al posto di Bruxelles. Non vi è motivo di ricercare altri elementi di irregolarità nella decisione, come ad esempio il fatto che non fosse stato assunto il primo classificato fra i candidati belgi. Non si può ammettere che il ricorrente abbia un interesse tutelabile a che siano chiarite tali questioni, poiché come italiano non poteva avere alcuna aspettativa ad essere assunto per quel determinato posto e poiché l'elenco degli idonei comprendeva comunque diversi altri candidati, quattro dei quali nella prova orale si erano classificati prima del ricorrente. b) Il posto di [OSCURATO:PERSONA] è invece così facile pronunciarsi sulla nomina al posto di [OSCURATO:PERSONA], dove era richiesto un funzionario di grado A 6. Il candidato assunto si era classificato dodicesimo con 66 punti e poiché era italiano, cade ogni argomento relativo alla nazionalità. Il ricorrente asserisce di essere stato escluso per la sua eccessiva qualificazione, così definita nel rapporto degli esaminatori di [OSCURATO:PERSONA] : «Son orientation professionnelle le destine cependant davantage à un poste où ses connaissances et expériences juridiques peuvent être mieux utilisées. La gestion du personnel d'un petit centre de recherches le détournerait d'une carrière qui correspond mieux à ses qualifications». Se la [OSCURATO:PERSONA] avesse addotto effettivamente tali motivi, vi sarebbe eventualmente da dubitare circa la loro obiettività e la loro ammissibilità nell'ambito del potere discrezionale di cui disponeva e ciò anche volendo ammettere che, sotto un certo aspetto, sarebbero sussistiti validi motivi per escludere un candidato più qualificato, come ad esempio il timore che le mansioni di un determinato impiego avrebbero potuto diventare monotone per il candidato stesso. Non abbiamo però alcun motivo per avallare l'assunto che la [OSCURATO:PERSONA] abbia fatto proprie le ragioni sopra esposte, tratte dal rapporto di un esaminatore. [OSCURATO:PERSONA] per contro adduce un motivo determinante ed oggettivo, vale a dire l'amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] (come si desume anche dalla relativa relazione generale per il 1966) ha un organico ridotto e di autonomia limitata, poiché tutte le decisioni fondamentali sono di competenza degli organi centrali di Bruxelles. Per questa amministrazione si doveva ricorrere ad un impiegato che avesse esperienza pratica in campo amministrativo e che potesse inserirsi subito nel lavoro d'ufficio. Il ricorrente non presenta tale requisito, malgrado le cognizioni acquisite durante il servizio militare. Esse appaiono decisamente insufficienti sia quanto alla natura, , sia quanto alla durata della pratica (il servizio va dal 10 settembre 1962 all '8 febbraio 1964), ove si consideri che si trattava di amministrare un centro internazionale di ricerche scientifiche in un paese che non è quello del ricorrente. Dagli atti prodotti dalla convenuta nella fase orale sappiamo che il candidato assunto a [OSCURATO:PERSONA] era particolarmente adatto a quell'impiego, vista la sua lunga esperienza in un posto direttivo di un'importante società di assicurazione. Poiché questo candidato inoltre si è classificato con uno scarto alquanto ridotto (5 ,40 punti nella materia di libera scelta), posso affermare che nei limiti concessi al mio sindacato non ravviso lo sviamento di potere. Entrambe le domande andrebbero quindi disattese. 2. Sulle restanti domande Sarò breve. Anche la domanda di declaratoria non dovrebbe avere miglior sorte delle altre: la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere tenuta ad assumere il ricorrente nell'ipotesi in cui risultassero illegittimi gli atti di nomina impugnati. Se la domanda mirasse inoltre — il che non è chiaro — ad ottenere una declaratoria che la [OSCURATO:PERSONA] deve assumere il candidato per uno dei posti vacanti da occuparsi in base all'elenco di idoneità, dovrebbe comunque essere disattesa, anche ammettendo la tutelabilità dell'interesse alla declaratoria. È incontestabile che il riuscire primo nella graduatoria dà diritto all'inclusione nella lista di riserva, il che è stato fatto, ma non diritto all'assunzione. Oltre che dal limite temporale di validità dell'elenco degli idonei, dall'approvazione degli impieghi da parte del Consiglio dei Ministri e dalle dispòsiziozioni tassative dell'articolo 29 dello statuto, l'assunzione è condizionata da diversi altri elementi per i quali la [OSCURATO:PERSONA] ha un notevole potere discrezionale di valutazione, che esula completamente dalla sfera di competenza della Corte. È quindi chiaro che è pure infondata la domanda di risarcimento per il lucro cessante, poiché anch'essa presuppone l'illegittimità degli atti di nomina. Il fascicolo della causa ci consente di trarre le conclusioni che ho esposto in precedenza, ma non credo che esse sarebbero diverse se venissero prodotti i documenti richiesti con la domanda incidentale proposta dal Serio il 1 o settembre 1966, documenti non ancora prodotti malgrado l'ordinanza del 3 giugno 1966. Ai fini del procedimento essi sono senz'altro irrilevanti per quanto riguarda l'accettazione delle offerte di assunzione fatte dalla [OSCURATO:PERSONA]. Per quanto concerne il posto di Bruxelles, non vedo come si potrebbe giungere ad una diversa conclusione, poiché il provvedimento ha tenuto conto — fatto incontestato — del solo elemento della nazionalità. Nemmeno è possibile valutare diversamente l'assunzione a [OSCURATO:PERSONA], in quanto la Corte deve limitarsi a constatare l'obiettività dei motivi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], ma non può sostituirsi a questa nel valutare le qualità dei candidati in base ai rapporti degli organi competenti. Anche le domande incidentali del ricorrente vanno quindi disattese. 3. Sulle spese Ancora una breve osservazione circa le spese sulle quali la Corte si è riservata di decidere disponendo la cancellazione del procedimento relativo all'istanza di sospensione. Il ricorrente, che ha rinunciato all'istanza, a norma dell'articolo 70 del regolamento di procedura deve sopportare le relative spese. E ciò appare equo, poiché il ricorrente deve sopportare le conseguenze di un ritardo che ha reso a priori irricevibile l'istanza stessa. III — [OSCURATO:PERSONA] come segue: il ricorso è ricevibile, ma va comunque respinto perché infondato. Le domande incidentali del ricorrente vanno disattese. Alle spese processuali, ivi comprese quelle relative all'istanza di sospensione, si deve applicare l'articolo 70 del regolamento di procedura. ( 1 ) Lingua processuale: il tedesco.