CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 aprile 1993
Cassazione n. 13823/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/04/1993 avverso l'ordinanza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata il 27.12.2022, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.3397/2016 del Tribunale di Brescia, con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed C 2.000,00 di ammenda, con revoca della patente di guida, per il reato previsto dall'art.186, comma 2, lett.c) e 2-bis e 2-sexies del d.lgs. n.285/1992. La Corte d'appello ha rilevato che la sentenza di primo grado era stata depositata il 28.6.2016, quindi entro i quindici giorni dalla lettura del dispositivo e che pertanto, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett.b), cod.proc.pen., il termine per la proposizione dell'appello decorreva dalla scadenza del termine previsto dall'art.544, comma 2, cod.proc.pen., andante a cadere il 29.6.2016; ha quindi rilevato che l'appello, essendo stato proposto il 25.10.2016, era stato depositato oltre il relativo termine previsto a pena di inammissibilità. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo, con unico motivo di impugnazione, l'illegittimità della stessa per inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, in relazione all'art.606, comma 1, lett.c), cod.proc.pen.. Ha osservato che, in sede di dispositivo, il Tribunale aveva fissato il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione e che, pertanto, ai sensi dell'art.585, comma 1, lett.c), il termine per proporre l'impugnazione era di giorni quarantacinque decorrenti dalla scadenza di detto termine; conseguendone che, dovendosi individuare il momento di decorrenza medesimo nel 13.9.2016, l'impugnazione - in quanto proposta il 25.10.2016 - era stata depositata nel pieno rispetto delle disposizioni processuali di riferimento, anche tenendo conto dell'allungamento di quindici giorni previsto dall'art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen. in favore dell'imputato giudicato in assenza. 3. Il ricorso va rigettato, previa rettificazione - ai sensi dell'art.619 cod.proc.pen. - del percorso argomentativo seguito dalla Corte d'appello. Dalla lettura della parte dispositiva della sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 14.6.2016, si evince che il termine per il deposito della motivazione era stato fissato in giorni sessanta, in implicito riferimento al disposto dell'art.544, comma 3, cod.proc.pen., in base al quale "quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto da comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia"; ipotesi nella quale, al fine di indicare la decorrenza del termine per la proposizione, si applica quindi il disposto dell'art.585, comma 1, lett.b), che prevede che lo stesso sia di quarantacinque giorni, a propria volta decorrenti - giusto il disposto del successivo comma 2, lett.c) - dalla "scadenza del termine....stabilito dal giudice per il deposito della sentenza". Applicando le relative disposizioni al caso di specie, ne consegue che la decorrenza del termine andava individuata alla scadenza del sessantesimo giorno successivo alla pronuncia della sentenza (e quindi alla data del 13.8.2016, sabato); e che, tenendo contò della sospensione feriale dei termini stabilita dall'art.1 della I. 7.10.1969, n.742 (come modificato dall'art.16 della 1.10.11.2014, n.162, con decorrenza dal 1.1.2015), il suddetto termine di 45 giorni andava quindi a decorrere dal 1.9.2016, con relativa scadenza al 17.10.2016 (lunedì); conseguendone che, alla data di proposizione dell'appello da parte del difensore dell'imputato (25.10.2016), il relativo termine era già scaduto. Inconferente deve altresì ritenersi il richiamo, operato nel motivo di ricorso, al disposto dell'art.585, comma 1-bis, cod.proc.pen. e che prevede l'aumento di quindici giorni del termine previsto dal comma 1 per l'impugnazione proposta dal difensore in caso di imputato giudicato in assenza; difatti, la relativa disposizione (introdotta dall'art.33, comma 1, lett.f), d.lgs. 10.10.2022, n.150) si applica - ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell'art.89, comma 3, stesso d.lgs. - per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva rispetto all'entrata in vigore del decreto medesimo. 4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così decis