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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 7 settembre 2022

Cassazione n. 36065/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame delle misure cautelari reali, ha, per la parte che qui interessa, - rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato, e [OSCURATO:PERSONA] SEPE, terzo interessato e coniuge del primo, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 19 ottobre 2022 a carico tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, con il ruolo di capo, estorsione, usura, illecita concorrenza, intestazione fittizia, abusiva attività creditizia, detenzione e porto abusivo di armi, questi ultimi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dell'impresa "La nocciola di [OSCURATO:PERSONA]" e dei terreni agricoli intestati ad [OSCURATO:PERSONA] SEPE; - dichiarato inammissibile la suddetta richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riguardo agli immobili intestati a Rita GRASSO, madre del ricorrente e del fratello indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dei terreni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e alla quota del 95% della società [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA].

1.1. Il Tribunale di Napoli, nel premettere la sussistenza della gravità indiziaria che risulta dall'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 7 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed altri per i suindicati delitti, ha ritenuto sussistenti le finalità impeditive del sequestro dell'impresa individuale e dei terreni, formalmente intestati al coniuge [OSCURATO:PERSONA] SEPE, ma effettivamente riconducibili al primo e al suo germano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pure colpito dall'ordinanza cautelare), per impedire l'attuazione della strategia mafiosa posta in essere per mezzo dell'accumulazione di terreni agricoli, fittiziamente intestati, destinati alla coltivazione e raccolta di nocciole, quale strumento di controllo del territorio, di reimpiego dei proventi del sodalizio e per il conseguimento di ulteriori profitti speculativi derivanti da detta attività agricola.

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SEPE, con unico atto a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il cumulativo ricorso denuncia: la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione, in quanto incongrua e apparente; la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 321, 324 e 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione circa il periculum in mora; il vizio della motivazione, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione circa la memoria depositata in udienza.

Il tribunale del riesame, nonostante abbia escluso la possibilità di sottoporre i suddetti beni al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha apoditticamente riconosciuto la sussistenza delle finalità impeditive previste dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

La riferibilità dell'impresa individuale al presunto clan camorristico è perciò meramente asserita, come pure risulta indimostrata l'affermazione secondo la quale l'acquisto dei terreni agricoli e la coltivazione di essi sia un'attività di interesse del clan.

Il provvedimento impugnato non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla difesa nella memoria difensiva nella quale si era posto in evidenza come la coltivazione dei terreni presuppone impegni„ oneri economici a fronte di modesti profitti.

La perdurante disponibilità del bene è, del tutto, neutra rispetto alla offensività del presunto reato perché non è chiarita la relazione che dovrebbe esistere tra essi.

2.1. Il difensore ha depositato memoria difensiva, contenente motivi nuovi, con riguardo alla adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura e alla mancanza del pericolo di progressione criminosa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, che riguarda l'impresa "La nocciola di [OSCURATO:PERSONA]" e i terreni agricoli intestati ad [OSCURATO:PERSONA] SEPE, è fondato.

2. Va premesso, quanto alla gravità indiziaria, che l'ordinanza impugnata si riferisce per relationem al provvedimento coercitivo personale che ha colpito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sicché ogni questione su tale elemento è inammissibile, tenuto conto del rigetto del ricorso per cessazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 25 novembre 2022 (Sez. 1, n. 18216 del 2023).(bL

2.1. Da ciò discende, in considerazione- la preclusione derivante dal giudicato cautelare formatosi sulla gravità indiziaria, l'inammissibilità delle questioni concernenti i reati per i quali di procede e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

3. Quanto all'impresa individuale e ai terreni, deve anzitutto rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] SEPE non sviluppa alcuna critica specifica sulla ritenuta intestazione fittizia del patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo perché, appunto, ritenuto effettivamente attribuibile, dal punto di vista della sostanziale proprietà, al marito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Ciò determina l'infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SEPE perché non contesta l'elemento che riguarda la legittimazione attiva che spetta, invece, al reale proprietario allorquando, come nel caso in esame, il formale intestatario non rivendica l'esclusività del diritto reale.

3.1. Ciò non di meno, il provvedimento impugnato va annullato, con riguardo all'impresa agricola e ai terreni, poiché risulta fondata la deduzione circa il difetto assoluto di motivazione sulle ragioni che giustificano il provvedimento di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen.

L'argomentazione posta a fondamento del provvedimento impugnato è, infatti, inconsistente.

Una volta esclusa la finalità preventiva a fini di confisca per mancanza di "iniziative distrattive in corso", il percorso logico risulta a tal punto incomprensibile da apparire inesistente, là dove asserisce che la disponibilità dell'impresa agricola individuale e dei terreni, destinati a coltivazione di nocciole, costituisce pericolo per il rafforzamento del clan e per la reiterazione delle condotte allo stesso ascrivibili.

Il percorso logico che vi annette un pericolo "mafioso", rilevante ex art. 321 cod. proc. pen., è meramente assertivo: non è in alcun modo chiarito per quale logico motivo la disponibilità dei beni in discorso, ferma restando la funzione accrescitiva del patrimonio del clan, possa aggravare il reato o protrarne le conseguenze.

4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli perché, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a esplicitare il percorso motivazionale che giustifica l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dell'impresa e dei terreni agricoli intestati ad [OSCURATO:PERSONA] SEPE, ma in realtà di proprietà del coniuge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo ai terreni agricoli ed all'impresa agricola intestati a SEPE [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Napoli, comp

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che conclude per l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che conclude chiedendo raccoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame delle misure cautelari reali, ha, per la parte che qui interessa, - rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato, e [OSCURATO:PERSONA] SEPE, terzo interessato e coniuge del primo, avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 19 ottobre 2022 a carico tra gli altri di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa, con il ruolo di capo, estorsione, usura, illecita concorrenza, intestazione fittizia, abusiva attività creditizia, detenzione e porto abusivo di armi, questi ultimi aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., con riguardo al sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dell'impresa "La nocciola di [OSCURATO:PERSONA]" e dei terreni agricoli intestati ad [OSCURATO:PERSONA] SEPE; - dichiarato inammissibile la suddetta richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] con riguardo agli immobili intestati a Rita GRASSO, madre del ricorrente e del fratello indagato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], dei terreni intestati a [OSCURATO:PERSONA] e alla quota del 95% della società [OSCURATO:PERSONA] intestata a [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. Il Tribunale di Napoli, nel premettere la sussistenza della gravità indiziaria che risulta dall'ordinanza di custodia cautelare emessa in data 7 settembre 2022 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ed altri per i suindicati delitti, ha ritenuto sussistenti le finalità impeditive del sequestro dell'impresa individuale e dei terreni, formalmente intestati al coniuge [OSCURATO:PERSONA] SEPE, ma effettivamente riconducibili al primo e al suo germano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (pure colpito dall'ordinanza cautelare), per impedire l'attuazione della strategia mafiosa posta in essere per mezzo dell'accumulazione di terreni agricoli, fittiziamente intestati, destinati alla coltivazione e raccolta di nocciole, quale strumento di controllo del territorio, di reimpiego dei proventi del sodalizio e per il conseguimento di ulteriori profitti speculativi derivanti da detta attività agricola. 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] SEPE, con unico atto a firma del difensore e procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il cumulativo ricorso denuncia: la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 321 e 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione, in quanto incongrua e apparente; la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 321, 324 e 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione circa il periculum in mora; il vizio della motivazione, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., per mancanza della motivazione circa la memoria depositata in udienza. Il tribunale del riesame, nonostante abbia escluso la possibilità di sottoporre i suddetti beni al sequestro preventivo finalizzato alla confisca, ha apoditticamente riconosciuto la sussistenza delle finalità impeditive previste dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. La riferibilità dell'impresa individuale al presunto clan camorristico è perciò meramente asserita, come pure risulta indimostrata l'affermazione secondo la quale l'acquisto dei terreni agricoli e la coltivazione di essi sia un'attività di interesse del clan. Il provvedimento impugnato non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalla difesa nella memoria difensiva nella quale si era posto in evidenza come la coltivazione dei terreni presuppone impegni„ oneri economici a fronte di modesti profitti. La perdurante disponibilità del bene è, del tutto, neutra rispetto alla offensività del presunto reato perché non è chiarita la relazione che dovrebbe esistere tra essi. 2.1. Il difensore ha depositato memoria difensiva, contenente motivi nuovi, con riguardo alla adeguatezza, proporzionalità e gradualità della misura e alla mancanza del pericolo di progressione criminosa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, che riguarda l'impresa "La nocciola di [OSCURATO:PERSONA]" e i terreni agricoli intestati ad [OSCURATO:PERSONA] SEPE, è fondato. 2. Va premesso, quanto alla gravità indiziaria, che l'ordinanza impugnata si riferisce per relationem al provvedimento coercitivo personale che ha colpito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], sicché ogni questione su tale elemento è inammissibile, tenuto conto del rigetto del ricorso per cessazione proposto avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 25 novembre 2022 (Sez. 1, n. 18216 del 2023).(bL 2.1. Da ciò discende, in considerazione- la preclusione derivante dal giudicato cautelare formatosi sulla gravità indiziaria, l'inammissibilità delle questioni concernenti i reati per i quali di procede e il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. 3. Quanto all'impresa individuale e ai terreni, deve anzitutto rilevarsi che [OSCURATO:PERSONA] SEPE non sviluppa alcuna critica specifica sulla ritenuta intestazione fittizia del patrimonio immobiliare sottoposto a sequestro preventivo perché, appunto, ritenuto effettivamente attribuibile, dal punto di vista della sostanziale proprietà, al marito [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ciò determina l'infondatezza del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] SEPE perché non contesta l'elemento che riguarda la legittimazione attiva che spetta, invece, al reale proprietario allorquando, come nel caso in esame, il formale intestatario non rivendica l'esclusività del diritto reale. 3.1. Ciò non di meno, il provvedimento impugnato va annullato, con riguardo all'impresa agricola e ai terreni, poiché risulta fondata la deduzione circa il difetto assoluto di motivazione sulle ragioni che giustificano il provvedimento di sequestro impeditivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. L'argomentazione posta a fondamento del provvedimento impugnato è, infatti, inconsistente. Una volta esclusa la finalità preventiva a fini di confisca per mancanza di "iniziative distrattive in corso", il percorso logico risulta a tal punto incomprensibile da apparire inesistente, là dove asserisce che la disponibilità dell'impresa agricola individuale e dei terreni, destinati a coltivazione di nocciole, costituisce pericolo per il rafforzamento del clan e per la reiterazione delle condotte allo stesso ascrivibili. Il percorso logico che vi annette un pericolo "mafioso", rilevante ex art. 321 cod. proc. pen., è meramente assertivo: non è in alcun modo chiarito per quale logico motivo la disponibilità dei beni in discorso, ferma restando la funzione accrescitiva del patrimonio del clan, possa aggravare il reato o protrarne le conseguenze. 4. L'ordinanza va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale del riesame di Napoli perché, nella piena libertà delle proprie valutazioni di merito, proceda a esplicitare il percorso motivazionale che giustifica l'adozione del provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. dell'impresa e dei terreni agricoli intestati ad [OSCURATO:PERSONA] SEPE, ma in realtà di proprietà del coniuge [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e del fratello [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con riguardo ai terreni agricoli ed all'impresa agricola intestati a SEPE [OSCURATO:PERSONA] e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Napoli, comp
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