Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 27385/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 15 gennaio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e nella memoria trasmessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame ex art. 324 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 28/11/2023 ed eseguito il 7/12/2023. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 Violazione di norme processuali e in particolare degli articoli 21 cod.proc.pen. e 18 decreto legislativo 74/2000 poiché la competenza territoriale dell'organo requirente va stabilita in relazione al domicilio fiscale e cioè la residenza dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] che risulta ad Ostuni.

Rileva il ricorrente che la Procura di Roma è stata ritenuta competente per tutti i reati che avrebbero dovuto invece essere indagati da parte della Procura presso il Tribunale di Brindisi, considerato peraltro che proprio il tribunale nell'ordinanza relativa alla coindagata [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l'incompetenza del pubblico ministero.

Osserva il ricorrente che il criterio di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti per i reati tributari richiama l'articolo 8 cod.proc.pen.

Se però il luogo non è individuabile con certezza, trova applicazione il criterio del luogo di accertamento del reato.

Nel caso in esame i bonifici per le fatturazioni contestate e l'omesso versamento del dovuto è avvenuto presso la filiale di Latina.

Ma è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi in quanto Lorusso è residente ad Ostuni dove ha il domicilio fiscale, il luogo di consumazione dei reati è Brindisi con conseguente competenza territoriale della Procura della Repubblica di quel tribunale. 2.2 Violazione degli artt. 406 e 407 cod.proc.pen. per inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alle proroghe e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione, poiché il tribunale ha ritenuto che la dedotta illegittimità del sequestro disposto dopo la scadenza delle indagini non può comportare l'invalidità dell'atto di indagine, ma soltanto l'inutilizzabilità della prova acquisita, e tale verifica è riservata al giudice e deve essere effettuata nel momento in cui l'atto di indagine compiuto fuori termine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o come prova.

Questa motivazione si pone in contrasto con l'ordinanza relativa al procedimento riguardante la coindagata [OSCURATO:PERSONA].

Osserva inoltre il ricorrente che le proroghe devono ritenersi totalmente invalide in quanto non sono state notificate regolarmente all'indagato e al suo difensore di fiducia e pertanto non sono idonee a prorogare il termine ordinario delle indagini, sicché tutti gli atti successivi al 20 novembre 2021 devono ritenersi inutilizzabili ex articolo 407 cod.proc.pen., ivi compresa la consulenza tecnica di parte del pubblico ministero.

Ma anche a volere ritenere le proroghe valide sono comunque inutilizzabili tutti gli atti successivi al 20 novembre 2022, compresi i sequestri e le produzioni documentali, nonché i tabulati telefonici acquisiti con decreto del 5 dicembre 2023. 2.3 Violazione dell'art.355 cod.proc.pen. e nullità del sequestro probatorio effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] per omessa convalida e omessa motivazione da parte del pubblico ministero in ordine ai documenti professionali dei fascicoli dell'indagato non ricompresi nella descrizione del decreto.

Osserva preliminarmente il ricorrente che questa eccezione era stata formulata con la memoria depositata ex articolo 121 codice procedura e non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte del tribunale. 2.4 Violazione degli articoli 16 e 27 cod.proc.pen. e dell'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. poiché nell'ordinanza relativa alla coindagata [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale del riesame disponeva la trasmissione degli atti al PM procedente, ferma restando la efficacia temporanea del titolo cautelare emesso dal giudice incompetente, ai sensi dell'articolo 27 cod.proc.pen.

Alla luce dell'ordinanza del Tribunale di riesame di Roma, che sanciva la incompetenza territoriale per la Magli indagata per il reato di riciclaggio, la competenza deve radicarsi anche per l'altro indagato [OSCURATO:PERSONA] attinto da reati meno gravi e cioè quelli previsti dall'art. 512 bis codice penaJe e articolo 11 d.

Igs, 74/2000.

In sostanza il Tribunale ha ritenuto che la competenza si radichi a Roma nei confronti della Maglio per connessione. 2.5 Violazione di legge e in particolare dell'art. 103 cod.proc.pen. e totale inutilizzabilità del sequestro probatorio poiché le acquisizioni documentali, ivi compreso l'importo di 71.000 C, non potevano essere sottoposte a sequestro; il sequestro è stato effettuato in uno dei luoghi non autorizzati dal decreto del GIP e fuori dallo studio professionale dell'indagato poichè la perquisizione è stata estesa all'abitazione, è stata effettuata in assenza del pubblico ministero e del rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, sicchè il sequestro risulta del tutto illegittimo poiché è avvenuto in violazione della garanzia costituzionale sancita dall'articolo 103 comma quattro cod,proc.pen. che prevede l'inutilizzabilità delle acquisizioni effettuate negli uffici dei difensori.

Il sequestro inoltre si palesa illegittimo per la completa carenza dei presupposti normativi sanciti dall'articolo 253 cod.proc.pen. in quanto si pone come sequestro a strascico ben al di là delle necessità di accertamento del procedimento, considerato che vi è stato un precedente sequestro preventivo che avrebbe dovuto presupporre l'acquisito fumus del reato commesso. 2.6 Insussistenza di natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dei beni in sequestro e nullità del sequestro per motivazione apparente in violazione dell'art. 125 comma tre cod.proc.pen.

Il ricorrente richiama quella giurisprudenza secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una motivazione che dia conto della finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti.

Mentre nel caso in esame il sequestro manca del tutto di motivazione o presenta una motivazione apparente considerato che è stato emesso successivamente ad altro sequestro preventivo.

Osserva in altri termini il ricorrente che l'art. 512 bis cod.pen. attribuisce rilevanza penale alla titolarità fittizia di beni o di altre utilità al fine di eludere le misure di prevenzione o di commettere un delitto di riciclaggio in forza di disposizione inserita con decorrenza dal 6 Aprile 2018.

Nel caso in esame le condotte sono tutte antecedenti all'entrata in vigore di questa nuova normativa.

Dopo avere riportato numerose massime in tema, il ricorrente ha affermato l'insussistenza degli elementi costitutivi e strutturali del reato di intestazione fittizia ex art. 512 bis cod.pen..

Osserva inoltre che la prospettazione accusatoria si basa sulle dichiarazioni inattendibili e sulle denunce sporte da [OSCURATO:PERSONA], già rinviata a giudizio per alcuni gravi reati contro il Lorusso, e i capi di imputazione, basandosi sulle calunniose dichiarazioni della Zarrella, si riferiscono a inesistenti truffe consumate nella veste di avvocato da parte dell'indagato in danno di numerosi clienti, mentre mancano le sentenze che hanno accertato tali circostanze. 2.7 Violazione dell'articolo 13 d.

Igs. 74/2000 per estinzione dei reati tributari presupposti e per motivazione apparente poiché il Tribunale ha affermato che la definizione agevolata riferita al debito fiscale accertato è irrilevante ai fini dell'esclusione del reato di riciclaggio.Tale motivazione è apparente poiché tutta la situazione di debito tributario è stata risolta da Lorusso con la definizione agevolata delle controversie tributarie, in relazione alle quali ha già provveduto a pagare le due prime rate previste sicché i reati tributari non esistono più.

Con memoria trasmessa il 6/5/2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché in presenza di un provvedimento munito di adeguata e esaustiva motivazione si limita a reiterare le medesime censure già sollevate in sede di riesame, senza rispettare i limiti che la legge impone al ricorso per Cassazione avverso misure cautelari reali. 1.1La prima censura è manifestamente infondata .

La giurisprudenza ritiene non configurabili "conflitti" nel corso delle indagini preliminari anche quando due diversi pubblici ministeri appartenenti ad uffici distinti svolgono investigazioni su un medesimo fatto di reato, pur se vi sia un intervento incidentale del Giudice delle indagini preliminari, ad esempio perché chiamato a provvedere su una richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione, e ha più volte osservato che, nel vigente ordinamento processuale, un "conflitto" è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, e che «la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l'unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli art. 54, 54-bis e 54-ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano perciò del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti» (così, esattamente, Sez. 1, n. 472 del 27/01/1998, Acampora, Rv. n. 210007; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 1, n. 1555 del 06/04/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 197658).

In termini del tutto coerenti con questa impostazione, il tribunale ha correttamente escluso che, con riferimento al sequestro probatorio, possa farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che ha disposto o convalidato tale attività di ricerca della prova, in quanto nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro Questa Corte con decisione risalente ( v.

Sez. 3, n. 2791 del 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499) ha osservato che "nella fase delle indagini preliminari la "competenza" costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p.).

Nei confronti delle altre parti processuali essa assume rilevanza solo nella successiva fase in cui è promossa l'azione penale, allorché la richiesta di rinvio a giudizio deve essere inoltrata dal pubblico ministero che siede presso il giudice competente per materia e per territorio a conoscere del reato.

Dette conclusioni debbono essere confermate anche in considerazione dell'attuale sistema normativo e trovano ulteriore conforto nella disciplina recata dall'art. 54-quater cod. proc. pen..La censura è anche generica poiché, a prescindere da ogni considerazione, il ricorrente non allega documenti o fatti concreti che consentano di agganciare la residenza dell'imputato a Bari o a Brindisi, come si limita a sostenere verbalmente.

Per analoghe ragioni è manifestamente infondata anche la quarta censura.

Giova infine ricordare che il sequestro probatorio non è una misura cautelare ma uno strumento di ricerca della prova e non si applica l'articolo 27 cod.proc.pen. . 1.2 La seconda censura è generica e reiterativa in quanto il Tribunale fornisce corretta risposta a pagina 8 dell'ordinanza impugnata evidenziando che il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non comporta l'invalidità dell'atto di indagine, ma al più la inutilizzabilità dell'elemento di prova acquisito. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha reso adeguata risposta a pagina 9 dell'ordinanza impugnata, evidenziando che l'istanza di riesame era comunque inammissibile per quei documenti o per quegli elementi che non erano indicati nel provvedimento di sequestro, in quanto al riguardo occorreva presentare istanza di restituzione e poi eventuale opposizione al GIP. 1.4 La quinta censura è manifestamente infondata poiché a pagina 9 il tribunale spiega che le guarentigie non sono applicabili nei confronti degli avvocati che siano anche indagati e nel caso in esame è comunque intervenuta autorizzazione del gip necessaria per la perquisizione degli studi legali; il tribunale ha inoltre evidenziato che neppure si può prospettare il problema delle guarentigie nei confronti del Lorusso in qualità di legale della madre poiché la nomina dell'indagato quale difensore della Maglio è stata effettuata lo stesso giorno del sequestro.

La questione che in precedenza vi sia stato un sequestro preventivo è spiegata preliminarmente nel provvedimento impugnato poiché alla luce del materiale acquisito il PM ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione necessaria per dimostrare l'attribuzione dei rapporti finanziari in capo all'odierno indagato e non alla madre. 1.5 Il sesto motivo non è consentito poiché propone censure di merito ed invoca una diversa valutazione degli elementi probatori posti a sostegno del sequestro, mentre non vi è dubbio che ricorrono gli elementi necessari per il fumus del reato, che sono stati esposti con congrua e corretta motivazione a sostegno del sequestro preventivo.

2. Per le ragioni sin qui espresse si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e conseguentemente anche dei motivi nuovi.

Va oltretutto osservato che i motivi nuovi sono stati depositati il 6 maggio 2024, neppure 24 ore prima dell'udienza e anche alla stregua delle più recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità ( v.

S.U. n. n. 21132 /2023) non è possibile tenere conto di tali memorie, considerato che il termine stabilito dall'articolo 127 cod.proc.pen. per il loro deposito è di 5 giorni liberi prima dell'udienza. 3.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Roma 7 MAGGIO 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa il 15 gennaio 2024 dal Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito nei motivi di ricorso e nella memoria trasmessa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha respinto l'istanza di riesame ex art. 324 cod.proc.pen. avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di sequestro probatorio emesso dal pubblico ministero il 28/11/2023 ed eseguito il 7/12/2023. 2.Avverso detta ordinanza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] deducendo: 2.1 Violazione di norme processuali e in particolare degli articoli 21 cod.proc.pen. e 18 decreto legislativo 74/2000 poiché la competenza territoriale dell'organo requirente va stabilita in relazione al domicilio fiscale e cioè la residenza dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] che risulta ad Ostuni. Rileva il ricorrente che la Procura di Roma è stata ritenuta competente per tutti i reati che avrebbero dovuto invece essere indagati da parte della Procura presso il Tribunale di Brindisi, considerato peraltro che proprio il tribunale nell'ordinanza relativa alla coindagata [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto l'incompetenza del pubblico ministero. Osserva il ricorrente che il criterio di determinazione della competenza territoriale nei procedimenti per i reati tributari richiama l'articolo 8 cod.proc.pen. Se però il luogo non è individuabile con certezza, trova applicazione il criterio del luogo di accertamento del reato. Nel caso in esame i bonifici per le fatturazioni contestate e l'omesso versamento del dovuto è avvenuto presso la filiale di Latina. Ma è competente la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi in quanto Lorusso è residente ad Ostuni dove ha il domicilio fiscale, il luogo di consumazione dei reati è Brindisi con conseguente competenza territoriale della Procura della Repubblica di quel tribunale. 2.2 Violazione degli artt. 406 e 407 cod.proc.pen. per inutilizzabilità degli atti di indagine successivi alle proroghe e vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione, poiché il tribunale ha ritenuto che la dedotta illegittimità del sequestro disposto dopo la scadenza delle indagini non può comportare l'invalidità dell'atto di indagine, ma soltanto l'inutilizzabilità della prova acquisita, e tale verifica è riservata al giudice e deve essere effettuata nel momento in cui l'atto di indagine compiuto fuori termine sia concretamente utilizzato in sede cautelare o come prova. Questa motivazione si pone in contrasto con l'ordinanza relativa al procedimento riguardante la coindagata [OSCURATO:PERSONA]. Osserva inoltre il ricorrente che le proroghe devono ritenersi totalmente invalide in quanto non sono state notificate regolarmente all'indagato e al suo difensore di fiducia e pertanto non sono idonee a prorogare il termine ordinario delle indagini, sicché tutti gli atti successivi al 20 novembre 2021 devono ritenersi inutilizzabili ex articolo 407 cod.proc.pen., ivi compresa la consulenza tecnica di parte del pubblico ministero. Ma anche a volere ritenere le proroghe valide sono comunque inutilizzabili tutti gli atti successivi al 20 novembre 2022, compresi i sequestri e le produzioni documentali, nonché i tabulati telefonici acquisiti con decreto del 5 dicembre 2023. 2.3 Violazione dell'art.355 cod.proc.pen. e nullità del sequestro probatorio effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] per omessa convalida e omessa motivazione da parte del pubblico ministero in ordine ai documenti professionali dei fascicoli dell'indagato non ricompresi nella descrizione del decreto. Osserva preliminarmente il ricorrente che questa eccezione era stata formulata con la memoria depositata ex articolo 121 codice procedura e non è stata oggetto di alcuna valutazione da parte del tribunale. 2.4 Violazione degli articoli 16 e 27 cod.proc.pen. e dell'art. 125 comma 3 cod.proc.pen. poiché nell'ordinanza relativa alla coindagata [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale del riesame disponeva la trasmissione degli atti al PM procedente, ferma restando la efficacia temporanea del titolo cautelare emesso dal giudice incompetente, ai sensi dell'articolo 27 cod.proc.pen. Alla luce dell'ordinanza del Tribunale di riesame di Roma, che sanciva la incompetenza territoriale per la Magli indagata per il reato di riciclaggio, la competenza deve radicarsi anche per l'altro indagato [OSCURATO:PERSONA] attinto da reati meno gravi e cioè quelli previsti dall'art. 512 bis codice penaJe e articolo 11 d. Igs, 74/2000. In sostanza il Tribunale ha ritenuto che la competenza si radichi a Roma nei confronti della Maglio per connessione. 2.5 Violazione di legge e in particolare dell'art. 103 cod.proc.pen. e totale inutilizzabilità del sequestro probatorio poiché le acquisizioni documentali, ivi compreso l'importo di 71.000 C, non potevano essere sottoposte a sequestro; il sequestro è stato effettuato in uno dei luoghi non autorizzati dal decreto del GIP e fuori dallo studio professionale dell'indagato poichè la perquisizione è stata estesa all'abitazione, è stata effettuata in assenza del pubblico ministero e del rappresentante dell'Ordine degli Avvocati, sicchè il sequestro risulta del tutto illegittimo poiché è avvenuto in violazione della garanzia costituzionale sancita dall'articolo 103 comma quattro cod,proc.pen. che prevede l'inutilizzabilità delle acquisizioni effettuate negli uffici dei difensori. Il sequestro inoltre si palesa illegittimo per la completa carenza dei presupposti normativi sanciti dall'articolo 253 cod.proc.pen. in quanto si pone come sequestro a strascico ben al di là delle necessità di accertamento del procedimento, considerato che vi è stato un precedente sequestro preventivo che avrebbe dovuto presupporre l'acquisito fumus del reato commesso. 2.6 Insussistenza di natura di corpo del reato e di cose pertinenti al reato dei beni in sequestro e nullità del sequestro per motivazione apparente in violazione dell'art. 125 comma tre cod.proc.pen. Il ricorrente richiama quella giurisprudenza secondo cui il decreto di sequestro probatorio, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, deve contenere una motivazione che dia conto della finalità probatoria perseguita per l'accertamento dei fatti. Mentre nel caso in esame il sequestro manca del tutto di motivazione o presenta una motivazione apparente considerato che è stato emesso successivamente ad altro sequestro preventivo. Osserva in altri termini il ricorrente che l'art. 512 bis cod.pen. attribuisce rilevanza penale alla titolarità fittizia di beni o di altre utilità al fine di eludere le misure di prevenzione o di commettere un delitto di riciclaggio in forza di disposizione inserita con decorrenza dal 6 Aprile 2018. Nel caso in esame le condotte sono tutte antecedenti all'entrata in vigore di questa nuova normativa. Dopo avere riportato numerose massime in tema, il ricorrente ha affermato l'insussistenza degli elementi costitutivi e strutturali del reato di intestazione fittizia ex art. 512 bis cod.pen.. Osserva inoltre che la prospettazione accusatoria si basa sulle dichiarazioni inattendibili e sulle denunce sporte da [OSCURATO:PERSONA], già rinviata a giudizio per alcuni gravi reati contro il Lorusso, e i capi di imputazione, basandosi sulle calunniose dichiarazioni della Zarrella, si riferiscono a inesistenti truffe consumate nella veste di avvocato da parte dell'indagato in danno di numerosi clienti, mentre mancano le sentenze che hanno accertato tali circostanze. 2.7 Violazione dell'articolo 13 d. Igs. 74/2000 per estinzione dei reati tributari presupposti e per motivazione apparente poiché il Tribunale ha affermato che la definizione agevolata riferita al debito fiscale accertato è irrilevante ai fini dell'esclusione del reato di riciclaggio.Tale motivazione è apparente poiché tutta la situazione di debito tributario è stata risolta da Lorusso con la definizione agevolata delle controversie tributarie, in relazione alle quali ha già provveduto a pagare le due prime rate previste sicché i reati tributari non esistono più. Con memoria trasmessa il 6/5/2024 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile poiché in presenza di un provvedimento munito di adeguata e esaustiva motivazione si limita a reiterare le medesime censure già sollevate in sede di riesame, senza rispettare i limiti che la legge impone al ricorso per Cassazione avverso misure cautelari reali. 1.1La prima censura è manifestamente infondata . La giurisprudenza ritiene non configurabili "conflitti" nel corso delle indagini preliminari anche quando due diversi pubblici ministeri appartenenti ad uffici distinti svolgono investigazioni su un medesimo fatto di reato, pur se vi sia un intervento incidentale del Giudice delle indagini preliminari, ad esempio perché chiamato a provvedere su una richiesta di proroga delle indagini o di archiviazione, e ha più volte osservato che, nel vigente ordinamento processuale, un "conflitto" è ipotizzabile solo tra organi giurisdizionali, e che «la possibilità di porre rimedio alla duplicazione di indagini per il medesimo fatto nei confronti dello stesso imputato trova l'unico possibile rimedio, secondo il vigente sistema processuale, negli istituti di cui agli art. 54, 54-bis e 54-ter c.p.p., che disciplinano gli eventuali contrasti tra pubblici ministeri nella fase procedimentale delle indagini preliminari e si rivelano perciò del tutto estranei alla procedura giurisdizionale dei conflitti» (così, esattamente, Sez. 1, n. 472 del 27/01/1998, Acampora, Rv. n. 210007; nello stesso senso, tra le altre, Sez. 1, n. 1555 del 06/04/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 197658). In termini del tutto coerenti con questa impostazione, il tribunale ha correttamente escluso che, con riferimento al sequestro probatorio, possa farsi valere l'incompetenza del pubblico ministero che ha disposto o convalidato tale attività di ricerca della prova, in quanto nella fase delle indagini preliminari la competenza costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro Questa Corte con decisione risalente ( v. Sez. 3, n. 2791 del 29/10/1998, Lotetuso, Rv. 212499) ha osservato che "nella fase delle indagini preliminari la "competenza" costituisce un mero criterio di organizzazione del lavoro investigativo, che assume rilievo giuridico solo nei rapporti tra gli uffici del pubblico ministero (artt. 54, 54 bis e 54 ter c.p.p.). Nei confronti delle altre parti processuali essa assume rilevanza solo nella successiva fase in cui è promossa l'azione penale, allorché la richiesta di rinvio a giudizio deve essere inoltrata dal pubblico ministero che siede presso il giudice competente per materia e per territorio a conoscere del reato. Dette conclusioni debbono essere confermate anche in considerazione dell'attuale sistema normativo e trovano ulteriore conforto nella disciplina recata dall'art. 54-quater cod. proc. pen..La censura è anche generica poiché, a prescindere da ogni considerazione, il ricorrente non allega documenti o fatti concreti che consentano di agganciare la residenza dell'imputato a Bari o a Brindisi, come si limita a sostenere verbalmente. Per analoghe ragioni è manifestamente infondata anche la quarta censura. Giova infine ricordare che il sequestro probatorio non è una misura cautelare ma uno strumento di ricerca della prova e non si applica l'articolo 27 cod.proc.pen. . 1.2 La seconda censura è generica e reiterativa in quanto il Tribunale fornisce corretta risposta a pagina 8 dell'ordinanza impugnata evidenziando che il decorso del termine per il compimento delle indagini preliminari non comporta l'invalidità dell'atto di indagine, ma al più la inutilizzabilità dell'elemento di prova acquisito. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché il Tribunale ha reso adeguata risposta a pagina 9 dell'ordinanza impugnata, evidenziando che l'istanza di riesame era comunque inammissibile per quei documenti o per quegli elementi che non erano indicati nel provvedimento di sequestro, in quanto al riguardo occorreva presentare istanza di restituzione e poi eventuale opposizione al GIP. 1.4 La quinta censura è manifestamente infondata poiché a pagina 9 il tribunale spiega che le guarentigie non sono applicabili nei confronti degli avvocati che siano anche indagati e nel caso in esame è comunque intervenuta autorizzazione del gip necessaria per la perquisizione degli studi legali; il tribunale ha inoltre evidenziato che neppure si può prospettare il problema delle guarentigie nei confronti del Lorusso in qualità di legale della madre poiché la nomina dell'indagato quale difensore della Maglio è stata effettuata lo stesso giorno del sequestro. La questione che in precedenza vi sia stato un sequestro preventivo è spiegata preliminarmente nel provvedimento impugnato poiché alla luce del materiale acquisito il PM ha ritenuto necessario acquisire ulteriore documentazione necessaria per dimostrare l'attribuzione dei rapporti finanziari in capo all'odierno indagato e non alla madre. 1.5 Il sesto motivo non è consentito poiché propone censure di merito ed invoca una diversa valutazione degli elementi probatori posti a sostegno del sequestro, mentre non vi è dubbio che ricorrono gli elementi necessari per il fumus del reato, che sono stati esposti con congrua e corretta motivazione a sostegno del sequestro preventivo. 2. Per le ragioni sin qui espresse si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e conseguentemente anche dei motivi nuovi. Va oltretutto osservato che i motivi nuovi sono stati depositati il 6 maggio 2024, neppure 24 ore prima dell'udienza e anche alla stregua delle più recenti pronunzie della giurisprudenza di legittimità ( v. S.U. n. n. 21132 /2023) non è possibile tenere conto di tali memorie, considerato che il termine stabilito dall'articolo 127 cod.proc.pen. per il loro deposito è di 5 giorni liberi prima dell'udienza. 3.L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in ragione del grado di colpa nella proposizione della impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 7 MAGGIO 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 27385/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris