CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 luglio 1975
Cassazione n. 17419/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/07/1975 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], sin dalla consumazione dei primi due reati (violazioni degli artt.648 e 648-bis cod. pen., di cui alle sentenze nn.1 e 3, accertate 11 aprile 2014) avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi (di cui alle sentenze nn.2 e 4) tenuto conto della distanza temporale tra di essi, della diversa natura degli stessi e, con particolare riferimento alla sentenza n.2, alle diverse modalità esecutive atteso che Arlotta aveva agito quale partecipe di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazioni con correi differenti rispetto a quelli dei reati di cui alle sentenze nn.1 e 3 . In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 apri