Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38978/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG, C;e_<2, ( a2-12)U.A.Q.A.zto gLtba--4--Z..

Oed QJ ; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 26 novembre 2020, ìl Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena concessa alla predetta con sentenza della Corte di appello di Genova del 30.10.2018, irrevocabile dal 9.10.2019.

A ragione della decisione, rilevava che: la Papa risultava incensurata alla data (24 gennaio 2013) del giudizio di primo grado; solo nelle more del giudizio di appello, celebrato il 20.10.2018, erano sopravvenute le condanne ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, sicché in nessun modo sarebbe stato possibile, in forza di un'eventuale impugnazione incidentale da parte del pubblico ministero, eccepire la illegittimità della terza .concessione del beneficio in parola; nonostante l'avvenuta acquisizione nel corso del giudizio di appello del certificato penale aggiornato dell'interessata, il Procuratore generale non aveva sollecitato la revoca di detta sospensione.

Riteneva, quindi, di potere procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con l'indicata sentenza, assolvendo a pieno la funzione residuale e di chiusura riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, citava la pronuncia di questa Corte n. 30710 del 2019).

2. Avverso detta ordinanza, il difensore della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA] lavicoli, ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 37345 del 2015.

Ha, in proposito, evidenziato, che nel giudizio di appello, come rilevato nella stessa ordinanza impugnata, era stato acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale della Papa, dal quale risultava che alla predetta era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per due volte; e ha sostenuto che, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 37345 del 2015, il Tribunale di Genova non avrebbe potuto procedere alla revoca della sospensione della pena concessa alla condannata con sentenza della Corte di appello del 30.10.2018.

Ha aggiunto, che le diverse conclusioni del Giudice dell'esecuzione discenderebbero da una non corretta interpretazione della pronuncia della Corte di cassazione n. 30710 del 2019, citata nell'ordinanza, che riguardava fattispecie affatto diversa, avendo il giudice dell'esecuzione, nel procedimento sottoposto allo scrutinio di legittimità, revocato la sospensione condizionale della pena senza acquisire il fascicolo relativo al giudizio di cognizione e, dunque, venendo in rilievo, in quel caso, una conoscenza solo "potenziale" da parte di detto giudice delle due precedenti concessioni del beneficio di che trattasi.3.

Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

E in vero il Giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto affermato nella nota sentenza delle Sezioni Unite Longo e ribadito nella decisione della prima sezione di questa Corte richiamata nell'ordinanza impugnata.

2. Quest'ultima decisione - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha chiaramente affermato che la preclusione che impedisce al giudice dell'esecuzione di rilevare la pur esistente causa ostativa al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., opera nel caso in cui la causa ostativa, anche preesistente, non sia stata nota al giudice che lo abbia concesso e non sia stata presa, nemmeno implicitamente in esame, in quanto oggettivamente compreso nel perimetro relativo allo scrutinio del giudice della cognizione.

Ha aggiunto che in ragione della natura dei limiti della cognizione del giudice di appello e, correlativamente, delle caratteristiche del potere di revoca di ufficio, previsto dal combinato disposto degli artt. 168, comma 3, 164, comma 4, cod. pen. e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen., non può dirsi che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, l'omessa valutazione della causa ostativa del riconoscimento del beneficio pur esistente ex actis costituisca una forma di acquiescenza idonea a escludere la possibilità di fare valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto con la impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa.

E ha concluso che deve ritenersi che il giudice dell'esecuzione legittimamente revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen., in presenza di cause ostative documentalmente ignote al giudice della cognizione che lo ha concesso nel primo grado del giudizio, ma note al giudice di appello che, non investito dell'impugnazione del pubblico ministero o, comunque, di formale sollecitazione di quest'ultimo organo, non abbia esercitato il potere di revoca di ufficio del beneficio di cui è titolare.

3. Ebbene, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, con la motivazione in precedenza riportata, ha legittimamente proceduto alla revoca del beneficio concesso alla Papa con la sentenza del Tribunale di Genova del 24.1.2013, confermata dalla Corte di appello in data 30.10.2018, mentre le doglianze difensive finiscono con il prospettare enunciati ermeneutici che non trovano sostegno nella giurisprudenza di legittimità.

4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Cosi deciso, il 22 se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/~e le conclusioni del PG, C;e_<2, ( a2-12)U.A.Q.A.zto gLtba--4--Z.. Oed QJ ; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 26 novembre 2020, ìl Tribunale di Genova, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sospensione condizionale della pena concessa alla predetta con sentenza della Corte di appello di Genova del 30.10.2018, irrevocabile dal 9.10.2019. A ragione della decisione, rilevava che: la Papa risultava incensurata alla data (24 gennaio 2013) del giudizio di primo grado; solo nelle more del giudizio di appello, celebrato il 20.10.2018, erano sopravvenute le condanne ostative alla concessione della sospensione condizionale della pena, sicché in nessun modo sarebbe stato possibile, in forza di un'eventuale impugnazione incidentale da parte del pubblico ministero, eccepire la illegittimità della terza .concessione del beneficio in parola; nonostante l'avvenuta acquisizione nel corso del giudizio di appello del certificato penale aggiornato dell'interessata, il Procuratore generale non aveva sollecitato la revoca di detta sospensione. Riteneva, quindi, di potere procedere alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con l'indicata sentenza, assolvendo a pieno la funzione residuale e di chiusura riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (in particolare, citava la pronuncia di questa Corte n. 30710 del 2019). 2. Avverso detta ordinanza, il difensore della condannata, avvocato [OSCURATO:PERSONA] lavicoli, ha proposto ricorso per cassazione per violazione dell'art. 674, comma 1 bis, cod. proc. pen., come interpretato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 37345 del 2015. Ha, in proposito, evidenziato, che nel giudizio di appello, come rilevato nella stessa ordinanza impugnata, era stato acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale della Papa, dal quale risultava che alla predetta era stato concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena per due volte; e ha sostenuto che, in applicazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 37345 del 2015, il Tribunale di Genova non avrebbe potuto procedere alla revoca della sospensione della pena concessa alla condannata con sentenza della Corte di appello del 30.10.2018. Ha aggiunto, che le diverse conclusioni del Giudice dell'esecuzione discenderebbero da una non corretta interpretazione della pronuncia della Corte di cassazione n. 30710 del 2019, citata nell'ordinanza, che riguardava fattispecie affatto diversa, avendo il giudice dell'esecuzione, nel procedimento sottoposto allo scrutinio di legittimità, revocato la sospensione condizionale della pena senza acquisire il fascicolo relativo al giudizio di cognizione e, dunque, venendo in rilievo, in quel caso, una conoscenza solo "potenziale" da parte di detto giudice delle due precedenti concessioni del beneficio di che trattasi.3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato per le ragioni di seguito illustrate. E in vero il Giudice dell'esecuzione ha correttamente applicato il principio di diritto affermato nella nota sentenza delle Sezioni Unite Longo e ribadito nella decisione della prima sezione di questa Corte richiamata nell'ordinanza impugnata. 2. Quest'ultima decisione - contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - ha chiaramente affermato che la preclusione che impedisce al giudice dell'esecuzione di rilevare la pur esistente causa ostativa al riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, comma 3, cod. proc. pen., opera nel caso in cui la causa ostativa, anche preesistente, non sia stata nota al giudice che lo abbia concesso e non sia stata presa, nemmeno implicitamente in esame, in quanto oggettivamente compreso nel perimetro relativo allo scrutinio del giudice della cognizione. Ha aggiunto che in ragione della natura dei limiti della cognizione del giudice di appello e, correlativamente, delle caratteristiche del potere di revoca di ufficio, previsto dal combinato disposto degli artt. 168, comma 3, 164, comma 4, cod. pen. e 674, comma 1 bis, cod. proc. pen., non può dirsi che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, l'omessa valutazione della causa ostativa del riconoscimento del beneficio pur esistente ex actis costituisca una forma di acquiescenza idonea a escludere la possibilità di fare valere, per vincere la preclusione, quanto doveva essere dedotto con la impugnazione la cui mancata proposizione ha comportato l'effetto della preclusione stessa. E ha concluso che deve ritenersi che il giudice dell'esecuzione legittimamente revoca il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. proc. pen., in presenza di cause ostative documentalmente ignote al giudice della cognizione che lo ha concesso nel primo grado del giudizio, ma note al giudice di appello che, non investito dell'impugnazione del pubblico ministero o, comunque, di formale sollecitazione di quest'ultimo organo, non abbia esercitato il potere di revoca di ufficio del beneficio di cui è titolare. 3. Ebbene, nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, con la motivazione in precedenza riportata, ha legittimamente proceduto alla revoca del beneficio concesso alla Papa con la sentenza del Tribunale di Genova del 24.1.2013, confermata dalla Corte di appello in data 30.10.2018, mentre le doglianze difensive finiscono con il prospettare enunciati ermeneutici che non trovano sostegno nella giurisprudenza di legittimità. 4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Cosi deciso, il 22 se
Sentenza Cassazione n. 38978/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris