CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23490/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a CALVIZZANO il 15/10/1965 avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];¦ [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per i reati di cui agli artt. 73, commi 1 e 4, D.P.R. 309/90, in relazione alla detenzione all'interno della propria autovettura di cocaina pari a grammi 291 da cui sono ricavabili più di 1000 dosi singole, di marijuana del peso netto pari a grammi 49, da cui sono ricavabili 203 dosi singole circa e una somma in contanti pari a euro 14.000 occultata nella portiera posteriore dell'autovettura. Il ricorrente, con un unico motivo di ricorso, lamenta violazione ed erronea applicazione dell'art 192 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, negando di aver fornito un contributo concorsuale alla realizzazione del reato contestato anche al Ferrara. Inoltre, lamenta la mancata applicazione dell'art. 114 cod. pen., essendo il contributo fornito di minima importanza e del tutto marginale. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva. La Corte territoriale, richiamando la ricostruzione dei fatti e la motivazione posta a fondamento della decisione di primo grado e le risultanze processuali ha affermato che pacificamente l'utenza telefonica che il Ferrara contattava era in uso al [OSCURATO:PERSONA] e che tali contatti sono avvenuti nella tarda serata del 12 Aprile e nella primissima mattinata del 13 Aprile. I suddetti contatti erano finalizzati ad incontri fra i due uomini per ragioni legate alla detenzione della sostanza stupefacente. Peraltro, il giudice ha richiamato le captazioni ambientali tratte dall'interno dell'autovettura ove era occultata la sostanza stupefacente richiamando il tenore delle conversazioni intercorse e le telefonate avvenute fra Ferrara, [OSCURATO:PERSONA] ed altri soggetti in relazione all'occultamento di un così cospicuo quantitativo di sostanza stupefacente. Dal tenore delle conversazioni, pertanto, il giudice a quo ha inferito il pieno coinvolgimento del [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione dell'operazione di occultamento della sostanza stupefacente nell'auto. Quanto al contributo di minima importanza, il giudice a quo ha confermato il ruolo di committente del trasporto in concorso con terzi, da non qualificarsi certamente come marginale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. D P.Q.M