CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 30404/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta lacorrettezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità peri reati di cui all’art. 640 cod.pen. e 48 cod.pen. e 10 – quater d.lgs 10 marzo 2000,n. 74 con riferimento alla valutazione frazionata delle dichiarazioni testimoniali diSternativo, è inammissibile perché meramente riproduttivi di profili di censura giàadeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice dimerito il quale, dopo avere condiviso il giudizio di inattendibilità del teste qualevittima egli stesso del reato di truffa, ha escluso la portata dirimente sul pianoprobatorio delle sue dichiarazioni dal momento che la prova dei reati derivava daprove autonome e convergenti (cfr. pag. 14) di natura testimoniale e documentale,sicchè la censura è anche priva di specificità non confrontandosi con la decisioneimpugnata che non si fonda solo sulle dichiarazioni testimoniali di Sternativo.Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge inordine alla qualificazione giuridica del fatto ai sensi degli artt. 48 cod.pen. e 10 –quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è manifestamente infondato, in considerazionedell'orientamento consolidato della giurisprudenza in tema di autore mediato chericorre quando taluno indice altri in errore circa la realtà o liceità del presuppostidell’azione, situazione accertata in punto di fatto là dove la sentenza impugnataha argomentato che l’azione materiale di compensazione posta in essere dallavittime era stata indotta dalla condotta dell’imputato che aveva prospettato labontà e liceità dell’operazione.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELA [OSCURATO:PERSONA]