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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 36082/2022

Testo disponibile della fonte

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 15616/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 3954/03/20 depositata in data 10/12/2020, Oggetto: delega di firma –prova Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP e IVA 2012 con il quale a seguito di PVC nei suoi confronti redatto si richiedevano i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado in quanto il funzionario firmatario dell’atto risultava munito di delega per la sottoscrizione degli atti impositivi con funzioni limitate all’anno 2010; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; il contribuente è rimasto intimato; Considerato che: - l’unico mezzo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 c. 1 e c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata la esistenza della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento impugnato; - il motivo è inammissibile; - la censura, in realtà, non scalfisce l'accertamento di fatto operato dalla CTR –insindacabile in questa sede di Legittimità - che ha ritenuto non documentata l'esistenza della delega di firma in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato; - a fronte dell'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio sollevata dalla società Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente, come è noto scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018; Cass.20194/2020) ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione; - e ciò in quanto (Cass. Sez.5, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019 ) se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, è l'Amministrazione finanziaria che ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di c . d. vicinanza dellaprova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativadelega, che pure è solo di firma e non di funzioni; - deve altresì ribadirsi che se l'avviso di ac certamento non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio" (in termini Cass., nn. 14626/00, 14195/00; 17044/13, 12781/16; cfr. Cass. sez. 6-5, nn. 19742/12, 332/16; 12781/16; 14877/16; 15781/17; 5200/18), poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. n. 17400 del 2012).

E' stato quindi precisato che la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'art. 42, commi 1 e 3 del citato d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492, in cui l'onere probatorio Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] facente capo all'Amministrazione, in caso di contestazione, viene giustificato anche in questo caso con riferimento ai principi di leale collaborazione e di vicinanza della prova); - nel presente caso, la CTR ha preso in esame la delega, rilevando in fatto che il firmatario ridetto dell’atto “aveva potere di firma con relative funzioni limitate all’anno 2010”; ancora, il giudice del gravame ha accertato che “l’Agenzia delle Entrate non ha opposto argomenti o documentazioni idonei a contrastare tale circostanza, sicché l’avviso di accertamento impugnato è illegittimo per carenza di delega del funzionario sottoscrittore e deve essere annullato”; - pertanto, nel sollecitare questa Corte a un riesame del contenuto della delega, operazione nel concreto compiuta in ricorso, specialmente a pag. 8 e seguenti dell’atto, il motivo risulta inammissibile; - né può questa Corte procedere, come si sollecita in memoria, a una rivalutazione della documentazione in atti con riguardo alla sussistenza e validità della delega, di fronte all’accertamento in fatto della CTR che ha rilevato l’assenza di documentazione nel giudizio di merito, sul punto; - e ciò anche in forza della circostanza che la documentazione che parte ricorrente riproduce a tale riguardo a questa Corte quale allegato 5 (pag. 8 del ricorso per cassazione) non risulta essere fatta oggetto di indicazione del locus processuale nel quale la stessa fu prodotta nei gradi di merito: in ricorso si narra solo che tale documentazioneviene ridepositata (riga.

N. 14 di pag. 8 dell’atto) senza però indicare dove fu depositata nei gradi del merito; - sul punto, è costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere (in argomento si vedano tra molte le pronunce Cass. Sez.5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 ; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 ) che i l ricorso per Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza dimerito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio dimerito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta laproduzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione; - ne deriva l’inammissibilità del ricorso; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite alla luce della mancatacostituzione in giudizio dell’intimato contribuente; - non sussistono i presupposti per il c.d.

“raddoppio” del contributo unificato, in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 15616/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante pro temporerappresentata e difesa dall’avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio, n. 3954/03/20 depositata in data 10/12/2020, Oggetto: delega di firma –prova Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento notificatogli per IRPEF, IRAP e IVA 2012 con il quale a seguito di PVC nei suoi confronti redatto si richiedevano i conseguenti maggiori tributi, in uno con interessi e sanzioni di legge; - la CTP accoglieva il ricorso; - l’[OSCURATO:PERSONA] impugnava la ridetta pronuncia in grado di appello; - la CTR respingeva il gravame confermando la pronuncia di primo grado in quanto il funzionario firmatario dell’atto risultava munito di delega per la sottoscrizione degli atti impositivi con funzioni limitate all’anno 2010; - ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; il contribuente è rimasto intimato; Considerato che: - l’unico mezzo di impugnazione dedotto censura la pronuncia gravata per la violazione e falsa applicazione dell’art. 42 c. 1 e c. 3 del d.P.R. n. 600 del 1973 per avere la CTR erroneamente ritenuto non provata la esistenza della delega di firma del funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento impugnato; - il motivo è inammissibile; - la censura, in realtà, non scalfisce l'accertamento di fatto operato dalla CTR –insindacabile in questa sede di Legittimità - che ha ritenuto non documentata l'esistenza della delega di firma in capo al dott. [OSCURATO:PERSONA] ai fini della sottoscrizione dell’avviso di accertamento impugnato; - a fronte dell'eccezione di carenza di delega alla sottoscrizione da parte del titolare dell'ufficio sollevata dalla società Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] contribuente, come è noto scatta l'onere in capo all'Amministrazione erariale di documentare la delega di firma (Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 5200 del 06/03/2018; Cass.20194/2020) ed il conseguente obbligo da parte del giudice di merito di verificare tale documentazione per pronunciarsi sull'accoglimento o sul rigetto della relativa eccezione; - e ciò in quanto (Cass. Sez.5, Sentenza n. 19190 del 17/07/2019 ) se il contribuente contesta la legittimazione del soggetto, diverso dal dirigente, alla sottoscrizione dell'atto, è l'Amministrazione finanziaria che ha l'onere di dimostrare, in omaggio al principio di c . d. vicinanza dellaprova, il corretto esercizio del potere producendo, anche nel corso del secondo grado di giudizio, la relativadelega, che pure è solo di firma e non di funzioni; - deve altresì ribadirsi che se l'avviso di ac certamento non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio "incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, l'esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio" (in termini Cass., nn. 14626/00, 14195/00; 17044/13, 12781/16; cfr. Cass. sez. 6-5, nn. 19742/12, 332/16; 12781/16; 14877/16; 15781/17; 5200/18), poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio (Cass. n. 17400 del 2012). E' stato quindi precisato che la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte di funzionario diverso da quello istituzionalmente competente a sottoscriverlo, ovvero da parte di un soggetto da detto funzionario non validamente ed efficacemente delegato, non soddisfa il requisito di sottoscrizione previsto, a pena di nullità, dall'art. 42, commi 1 e 3 del citato d.P.R. n. 600 del 1973 (Cass., 2 dicembre 2015, n. 24492, in cui l'onere probatorio Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] facente capo all'Amministrazione, in caso di contestazione, viene giustificato anche in questo caso con riferimento ai principi di leale collaborazione e di vicinanza della prova); - nel presente caso, la CTR ha preso in esame la delega, rilevando in fatto che il firmatario ridetto dell’atto “aveva potere di firma con relative funzioni limitate all’anno 2010”; ancora, il giudice del gravame ha accertato che “l’Agenzia delle Entrate non ha opposto argomenti o documentazioni idonei a contrastare tale circostanza, sicché l’avviso di accertamento impugnato è illegittimo per carenza di delega del funzionario sottoscrittore e deve essere annullato”; - pertanto, nel sollecitare questa Corte a un riesame del contenuto della delega, operazione nel concreto compiuta in ricorso, specialmente a pag. 8 e seguenti dell’atto, il motivo risulta inammissibile; - né può questa Corte procedere, come si sollecita in memoria, a una rivalutazione della documentazione in atti con riguardo alla sussistenza e validità della delega, di fronte all’accertamento in fatto della CTR che ha rilevato l’assenza di documentazione nel giudizio di merito, sul punto; - e ciò anche in forza della circostanza che la documentazione che parte ricorrente riproduce a tale riguardo a questa Corte quale allegato 5 (pag. 8 del ricorso per cassazione) non risulta essere fatta oggetto di indicazione del locus processuale nel quale la stessa fu prodotta nei gradi di merito: in ricorso si narra solo che tale documentazioneviene ridepositata (riga. N. 14 di pag. 8 dell’atto) senza però indicare dove fu depositata nei gradi del merito; - sul punto, è costante la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere (in argomento si vedano tra molte le pronunce Cass. Sez.5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015 ; Cass. Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017 ) che i l ricorso per Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] cassazione - per il principio di autosufficienza - deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza dimerito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio dimerito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta laproduzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione; - ne deriva l’inammissibilità del ricorso; - non vi è luogo a pronuncia sulle spese di lite alla luce della mancatacostituzione in giudizio dell’intimato contribuente; - non sussistono i presupposti per il c.d. “raddoppio” del contributo unificato, in quanto parte soccombente è l’Agenzia delle Entrate, amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatur
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