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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23438/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo inerente al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è anche manifestamente infondato, giacché la quantificazione dei danni fatta dai giudici di merito consente di escludere la sussistenza dei presupposti di particolare tenuità di cui alla citata norma; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della aggravante della violenza sulle cose, è generico e versato in fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23/0 /-2922 ( [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] iccoli Stefln3 ?alla t T5~ [OSCURATO:PERSONA] E ERP 1 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che tutti i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito; Considerato che il primo motivo inerente al diniego dell'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. è anche manifestamente infondato, giacché la quantificazione dei danni fatta dai giudici di merito consente di escludere la sussistenza dei presupposti di particolare tenuità di cui alla citata norma; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la sussistenza della aggravante della violenza sulle cose, è generico e versato in fatto; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23/0 /-2922 ( [OSCURATO:PERSONA] nsore [OSCURATO:PERSONA] iccoli Stefln3 ?alla t T5~ [OSCURATO:PERSONA] E ERP 1 6
Sentenza Cassazione n. 23438/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris