CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 ottobre 2020
Cassazione n. 12382/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 151/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] n. 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ra ppresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] C., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 525/2020 depositata il 06/10/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La soc. [OSCURATO:PERSONA] ha convenuto avanti il Tribunale di Potenza la Soc. BFM Snc per sentire accertare la natura personale del diritto di appoggio della scala in cemento armato da essa autorizzato in favore di [OSCURATO:PERSONA], dante causa della società convenuta, per consentire di dotare di una scala di sicurezza esterna il locale di proprietà del Ferrara sito al primo piano dello stabile, il quale aveva ricevuto in cambio il diritto di passaggio a piedi sull’area antistante l’immobile (diventato poi di proprietà di BMFSnc) . Chied e va pertanto la condannadella convenuta alla rimozione d i tale scala. 2. Si costituiva in giudizio BFM, la quale eccepiva preliminarmente il difetto di legittima attiva e passiva e otteneva di chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], il qualesi costituiva chiedendo a sua volta la reiezione delle domande attoree, che venivano rigettate dal Tribunale di Potenza. 3. Avverso tale decisione proponeva appello Bikecenter. Nella fase del gravame si costituivano in giudizio sia BMF sia [OSCURATO:PERSONA]. 4. La Corte di Appello di Potenza rigettava integralmente l’appello. 5. Avverso tale decisione Bikecenter ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi. 6. Hanno resistito con separati controricorsi BFM e [OSCURATO:PERSONA], il quale ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] Ritiene il Collegio, in via preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra questione, che nel caso in esame sussistono le condizioni per pervenire immediatamente alla declaratoria di improcedibilità del ricorso. Dispone l’art. 369, comma 2 , n. 2 ., c. p . c . (rimasto sul punto immutato anche a seguito della riforma operata dal d.lgs. 149/2022) che insieme col ricorso deve essere depositata, sempre a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza “con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta…”. Detto deposito deve avvenire nel termine di venti giorni dall’ultima notificazione (v. comma 1). La formulazione della norma processuale è nitida nel senso di richiedere, a pena di improcedibilità, il deposito dell’atto unitamente al ricorso in formato cartaceo ( o tramite i relativi messaggi via PEC in caso di notificazione per via telematica). Ebbene, nel caso di specie la parte ricorrente dà atto della avvenuta notifica della sentenza impugnata a mezzo pec in data 14.10.2020 (v. pag. 2 ricorso), ma nell’incarto processuale non si rinviene la relazione di notificazione della sentenza (in calce alla pronuncia infatti è presente solo l’attestazione di conformità al provvedimento contenuto nel fascicolo informatico). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato la procedibilità del ricorso per cassazione quando la copia notificata della sentenza impugnata, non prodotta dal ricorrente, che pur abbia dichiarato l’esistenza di tale evento, sia stata depositata da un’altra parte nel giudizio di legittimità o comunque sia presente nel fascicolo di ufficio (Cass. S.U. n. 10648/2017): nel caso di specie si è fuori anche da tali ipotesi, come verificato dal Collegio e attestato anche dalla Cancelleria con apposita dichiarazione in atti , nella quale si attesta che copia notificata della sentenza non è presente né nel fascicolo del ricorrente, né inquello dei controricorrenti. Né, infine, soccorre parte ricorrente il principio (cfr. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019; Sez. 6 -3, Sentenza n. 17066 del 10/07/2013) che esenta dalle formalità di deposito della copia notificata nel solo caso di intervallo, tra pubblicazione della sentenza e notifica del ricorso, inferiore al termine breve, visto che tale intervallo è, nella specie, maggiore (sentenza di appello pubblicata il 6.10.2020 e ricorso notificato il 14.12.2020). La sanzione dell’improcedibilità è quindi inevitabile ai sensi dell’art. 369 c.p.c. (cfr. tra le varie, Cass., Sez. L, n. 3466 del 12/02/2020; Sez. 1, n. 14360 del 25/05/2021; Sez. 6 - 2, n. 19695 del 22/07/2019). Le spese seguono la soccombenza e sono liquid ate come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.n.c. che ne ha fatto richiesta. Sussistono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, se dovuto. P.Q.M. la Corte dichiara improcedibile il ricorsoe condanna il ricorrent e al pagamento in favore di ciascun controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida come segue: euro 4.000,00 , oltre a euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%e accessori di legge in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.n.c., con distrazione in favore del procuratore anticipatario Avv. [OSCURATO:PERSONA]; euro 4.500,00 , oltre a euro 200,00 per esborsi , oltre spese generali forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se do