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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 00672/2026

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uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 1° luglio 2025 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8.

1.1. Il G.I.P., in particolare, ha motivato il proprio provvedimento reiettivo espressamente assumendo che " […] Agli atti dell’ Ufficio risulta la definizione di plurimi procedimenti penali con emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’odierno imputato per la medesima imputazione […] ; ritenuto di non condividere la scelta del P.M. in merito alla definizione del presente procedimento con il rito richiesto, in ragione della inefficacia del rito e della conseguente scelta sanzionatoria[…]". 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendone la sua abnormità funzionale, in quanto decisione eccentrica ed estranea all'ordinamento, tale da provocare un'inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, poiché fondata non su profili di legittimità del rito, o di idoneità e adeguatezza della pena rispetto al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia. 3.Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Il difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria insistendo per l’annullamento dell’ordinanza, associandosi alle richieste del PM ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è ammissibile perché il provvedimento impugnato non è affetto da un vizio di abnormità, atteso che il giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere discrezionale che la legge gli consente, in quanto l'art. 459 cod.proc.pen., comma 3, contempla espressamente l’ipotesiin cui il giudice ritiene di non accogliere la richiesta di decreto penale di condanna e rimetta gli atti al pubblico ministero. 2.Va evidenziato che, per consolidato orientamento di legittimità, non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715 –01).

Invero il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità, concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia (cfr. Sez. 6 n. 23829 del 12/0572016, Rv. 267272; Sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014, Rv. 261063; Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015 (dep.2016), Rv. 266111, in fattispecie in cui si è affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrano nell'esercizio delle valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione anche in caso di palese erroneità di dette valutazioni).

Il GIP ha fondato il diniego sulla affermata insufficienza del trattamento sanzionatorio a soddisfare il bisogno di pena relativo alla fattispecie contestata.

Ciò esprime un tratto tipico della giurisdizione, non certo un atto espressione di mera opportunità processuale. 3.Dal punto di vista del profilo funzionale dell'abnormità, peraltro neppure adeguatamente argomentato da parte ricorrente, si deve escludere che il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato uno stallo processuale o un'indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli.

Al potere di rigetto della richiesta da parte del Gip, normativamente previsto dall'art. 459 cod.proc.pen., comma 3, fa seguito, infatti, sempre per espressa disposizione di legge contenuta nella stessa norma, proprio la restituzione degli atti al pubblico ministero.

Anche la scelta di reiterare la richiesta non determina alcuna patologia pur nell ’ ipotesi di una eventuale reiterazione del rigetto della richiesta con restituzione degli atti, restando il pubblico ministero arbitro dell’esercizio dell’azione penale. 4.Peraltro, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente assunte dalla parte pubblica "non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 c.p.p." (cfr., in motivazione, Sez.

U. del 2018, Ksouri, con la quale è stata data soluzione negativa, in adesione all'orientamento maggioritario, alla questione di diritto se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod.pen.). 5.Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto la stessa Corte Costituzionale ha precisato: la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (cfr.

Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990). 6.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, il 27 novembre 2025.

Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza del 1° luglio 2025 il G.I.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la richiesta di emissione di decreto penale di condanna avanzata dalla locale Procura della Repubblica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 187, comma 8. 1.1. Il G.I.P., in particolare, ha motivato il proprio provvedimento reiettivo espressamente assumendo che " […] Agli atti dell’ Ufficio risulta la definizione di plurimi procedimenti penali con emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell’odierno imputato per la medesima imputazione […] ; ritenuto di non condividere la scelta del P.M. in merito alla definizione del presente procedimento con il rito richiesto, in ragione della inefficacia del rito e della conseguente scelta sanzionatoria[…]". 2.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendone la sua abnormità funzionale, in quanto decisione eccentrica ed estranea all'ordinamento, tale da provocare un'inammissibile regressione del procedimento nella fase delle indagini preliminari, poiché fondata non su profili di legittimità del rito, o di idoneità e adeguatezza della pena rispetto al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia. 3.Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 4.Il difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria insistendo per l’annullamento dell’ordinanza, associandosi alle richieste del PM ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso non è ammissibile perché il provvedimento impugnato non è affetto da un vizio di abnormità, atteso che il giudice per le indagini preliminari ha esercitato un potere discrezionale che la legge gli consente, in quanto l'art. 459 cod.proc.pen., comma 3, contempla espressamente l’ipotesiin cui il giudice ritiene di non accogliere la richiesta di decreto penale di condanna e rimetta gli atti al pubblico ministero. 2.Va evidenziato che, per consolidato orientamento di legittimità, non è abnorme l'ordinanza con la quale il G.i.p. rigetta la richiesta di emissione del decreto penale di condanna disponendo la restituzione degli atti al P.M., salvo che il provvedimento sia fondato esclusivamente su ragioni di opportunità (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Rv. 272715 –01). Invero il ricorso per cassazione avverso il rigetto di una richiesta di decreto penale di condanna è ammissibile solo in caso di abnormità dell'atto, configurabile allorché la decisione si fondi non su profili di legittimità del rito o di idoneità ed adeguatezza della pena, con riferimento al caso concreto, ma su generiche ragioni di opportunità, concernenti la natura dell'istituto e la sua efficacia (cfr. Sez. 6 n. 23829 del 12/0572016, Rv. 267272; Sez. 4 n. 45683 del 18/09/2014, Rv. 261063; Sez. 6 n. 6663 in data 01/12/2015 (dep.2016), Rv. 266111, in fattispecie in cui si è affermato che il rigetto fondato su ragioni che rientrano nell'esercizio delle valutazioni sulla pena non può essere oggetto di impugnazione anche in caso di palese erroneità di dette valutazioni). Il GIP ha fondato il diniego sulla affermata insufficienza del trattamento sanzionatorio a soddisfare il bisogno di pena relativo alla fattispecie contestata. Ciò esprime un tratto tipico della giurisdizione, non certo un atto espressione di mera opportunità processuale. 3.Dal punto di vista del profilo funzionale dell'abnormità, peraltro neppure adeguatamente argomentato da parte ricorrente, si deve escludere che il rigetto della richiesta di decreto penale abbia determinato uno stallo processuale o un'indebita regressione del procedimento, imponendo al pubblico ministero adempimenti che possano tradursi in atti nulli. Al potere di rigetto della richiesta da parte del Gip, normativamente previsto dall'art. 459 cod.proc.pen., comma 3, fa seguito, infatti, sempre per espressa disposizione di legge contenuta nella stessa norma, proprio la restituzione degli atti al pubblico ministero. Anche la scelta di reiterare la richiesta non determina alcuna patologia pur nell ’ ipotesi di una eventuale reiterazione del rigetto della richiesta con restituzione degli atti, restando il pubblico ministero arbitro dell’esercizio dell’azione penale. 4.Peraltro, nella giurisprudenza delle Sezioni Unite sul tema dei rapporti tra pubblico ministero e giudice per le indagini preliminari, si è rilevato che, in caso di rigetto della richiesta d'introduzione del rito monitorio, le determinazioni che potranno essere successivamente assunte dalla parte pubblica "non contrastano con alcuna disposizione di legge e non sono affette da nullità per il solo fatto di essere adottate dopo la restituzione degli atti ex art. 459 c.p.p." (cfr., in motivazione, Sez. U. del 2018, Ksouri, con la quale è stata data soluzione negativa, in adesione all'orientamento maggioritario, alla questione di diritto se sia qualificabile come abnorme e, pertanto, ricorribile per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari, non accogliendo la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis cod.pen.). 5.Il principio così richiamato, del resto, si pone in linea di continuità con quanto la stessa Corte Costituzionale ha precisato: la restituzione degli atti al pubblico ministero non comporta effetti vincolanti e limitativi dei poteri ad esso spettanti, poiché al medesimo è consentito di reiterare una richiesta di contenuto adeguato ai rilievi critici del giudice, instaurare riti semplificati o procedere nelle forme ordinarie (cfr. Corte Cost. n. 447 del 26/09/1990). 6.Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, il 27 novembre 2025. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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