CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/3~e le conclusioni del PG Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 19 luglio 2022 del Tribunale di sorveglianza di Firenze, che ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento dell'Il maggio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Firenze aveva parzialmente accolto il reclamo ex art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354,volto a ottenere il risarcimento del danno subito dall'aver eseguito una pena detentiva in violazione dell'art. 3 CEDU. 2. Il ricorrente denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza avrebbe rigettato l'istanza in forza di un erroneo calcolo circa il mobilio da scomputare per la valutazione della superficie disponibile per il detenuto; infatti, non avrebbe potuto scomputare dal calcolo della superficie della cella il tavolo e il frigo ed avrebbe mal calcolato la misura del letto e dei sei armadi, senza considerare nemmeno l'assenza di fattori compensativi. Il Tribunale di sorveglianza, inoltre, avrebbe del tutto trascurato di valutare il motivo di reclamo inerente l'attualità di alcuni periodi detentivi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. Giova in diritto premettere che l'avvenuta espiazione della pena determina - stante l'univoco tenore letterale dell'art. 35-ter, comma 3, Ord. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, d.l. 26 giugno 2014, n. 94 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 117) - la possibilità di chiedere il solo ristoro nella forma monetaria; non è possibile, pertanto, ammettere, in mancanza di una specifica disposizione di segno inverso, che il successivo inizio di un nuovo periodo di detenzione, del tutto slegato dal primo, comporti la restituzione dell'interessato nella possibilità giuridica di richiedere il ristoro nella c.d. forma specifica per la precorsa carcerazione. Quindi, in tema di rimedi conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, è inammissibile il ricorso volto ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica della riduzione di pena, anziché in quella monetaria, per il pregiudizio subito durante l'esecuzione di un titolo diverso da quello in esecuzione al momento della domanda, qualora l'esecuzione pregressa sia del tutto slegata da quella in corso (Sei. 1, n. 54862 del 17/01/2018, Molluso, Rv. 274971). Pertanto, la discontinuità tra le fasi esecutive deve ritenersi preclusiva della richiesta di decurtazione della pena da imputare al titolo in esecuzione, per il pregiudizio imputabile alla espiazione cessata di un titolo diverso. Il detenuto, che richieda il rimedio risarcitorio di cui all'art. 35-ter Ord. pen. per la restrizione degradante subita in esecuzione di un titolo diverso da quello in espiazione al tempo della domanda, se espia il nuovo titolo senza soluzione di continuità con il precedente (come nella vicenda in esame) nell'ambito di una esecuzione unificata in un provvedimento di cumulo di pene, potrà certamente adire il Magistrato di sorveglianza per ottenere il rimedio compensativo della riduzione della pena; viceversa, nel caso in cui l'espiazione del nuovo titolo non avvenga in continuità con il precedente, sussistendo cesura temporale tra la precedente esecuzione - in cui si assume essersi verificata la violazione - e quella in corso al momento della domanda, potrà azionare il rimedio avente ad oggetto il solo ristoro monetario entro il termine decadenziale di sei mesi. Ritenere, infatti, che l'interessato possa ottenere una riduzione di pena imputabile al trattamento degradante subito nel corso di una precedente esecuzione, ormai esaurita e non unificata a quella attuale, contrasta con la correlazione che deve esistere tra esecuzione e titolo di riferimento e interferisce con la disciplina della fungibilità che non ammette crediti di pena spendibili in relazione a condotte di rilevanza penale non ancora poste in essere. Ne consegue che la domanda del ricorrente, volta ad ottenere il ristoro nella forma c.d. specifica con decurtazione della pena in espiazione, imputabile ai pregiudizi patiti durante precedenti esecuzioni esaurite, in presenza dell'effettiva e dichiarata discontinuità temporale tra le varie carcerazioni, non poteva essere accolta e il relativo provvedimento risulta, pertanto, correttamente pronunciato. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di sorveglianza ha evidenziato che la domanda non poteva essere concessa per periodi pregressi non riferibili alla pena attualmente in esecuzione, a nulla rilevando che le pene fossero confluite in un unico provvedimento di unificazione, costituente un mero dato formale. In ogni caso, il giudice di merito ha evidenziato in modo ineccepibile che il reclamo era stato ritenuto inammissibile anche per la genericità dello stesso, non avendo indicato l'interessato, neanche in modo sommario, gli elementi integrativi del trattamento disumano e degradante. 2. In forza di quanto sopra, il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pag