CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2024
Cassazione n. 11572/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30788/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difendeex lege; -controricorrente - avverso Ordinanza del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia n. 1144/2020 depositata il 22/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Associazione C ulturale Minerva chiedeva ai sensi dell'articolo 79 del DPR n. 115 del 2002 alla C ommissione per il patrocinio a spese dello Stato presso la Commissione T ributaria Regionale della Lombardia l'ammissione al beneficio avendone i requisiti, in relazione a d un procedimento avanti alla medesima commissione, specificando di presentarla “ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettere a, b. o,e del DPR n.445 del 2000” con riferimento all'autocertificazionee sottoscrivendo l'istanza co n autentica della firma del richiedente da parte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. La C ommissione rigettava l’ istanza perché in caso di spedizione della domanda era necessaria l'allegazione di una copia di un documento d'identità mentre non poteva attribuirsi alcuna rilevanza all'autentica della domandada parte dell'avvocato posto che non risultava alcun mandato difensionale rilasciato nei suoi confronti e perché nel procedimento di merito risultava nominato un altro avvocato . Peraltro , la C ommissione aveva sollecitato l'istante a produrre un documento d'identità richiesta non soddisfatta. 3. L'istante proponeva ricorso al Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia ai sensi dell'articolo 99 del d.P.R n. 115 del 2002. 4. il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava il ricors o ribadendo la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito, per la mancata allegazione della copia di un documento di identità personale, necessario in caso di spedizione dell’attestazione, e Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva. 5. L'associazione culturale Min er v a ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta ordinanza, sulla scorta di un unico motivo. 6. Il Ministero della Economiaha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso la sua censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt.112 e 113 c.p.c. nonché 46 DPR n. 445/2000. L’ordinanza presidenziale, a suo dire, avrebbe omesso di annullare il decreto della commissione per il patrocinio a spese dello Stato “ex art. 112 c.p.c. per non corrispondenza tra la chiesta domanda e la pronuncia relativa ad altro procedimento ed ex art.113 c.p.c. per essere stato pronunziato non secondo diritto; per aver statuito corretta e non contro legge la non conformità alla normativa vigente della certificazione dei limiti di reddito per la mancata allegazione di un documento di identità, in violazione dell’art. 46 DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 445 essendo per legge sostituita dalla autocertificazione effettuata nell’istanza” nonché “per la ritenuta irrilevanza dell’autentica da parte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], soggetto terzo e non legittimato a tale autentica”, posto che l’autentica della firma sull’istanza non potrebbe che essere effettuata dall’avvocato. 1.1 Il motivo è inammissibile, perché non coglie la ratio della decisione impugnata. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 della pronuncia impugnata(cfr. tra le varie, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024). L’art. 78 del D.P.R. n. 115/2002 recita testualmente: “1.L'interessato che si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 76 può chiedere di essere ammesso al patrocinio in ogni stato e grado del processo. 2.L'istanza è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. L’avverbio “ovvero” da contezza del fatto che la procedura di ammissione può essere intrapresa o attraverso una consegna diretta all’incaricato dell’amministrazione ed allora sarà sufficiente l’autenticazione del difensore, oppure ai sensi dell’art. 38 cit., mediante spedizione dell’attestazione. In tal senso, l’art. 38 del DPR n. 445 al 3° comma statuisce: “3.Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo.(La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del)documento di identità possono essere inviate per via telematica”. È dunque del tutto evidente che l’ordinanza impugnata, nel richiamare i suddetti principi, ha giudicato secundum legem, non incorrendo in alcuna violazione o falsa applicazione di norme. Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 D’altronde, l’art. 46 dello stesso [OSCURATO:PERSONA] in materia di documentazione amministrativa si limita ad elencare una serie di atti -fra cui, al punto o), la situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali – per i quali l’interessato può allegare, al posto delle normali certificazioni rilasciate dalla P.A., la sua autodichiarazione anche contestuale all'istanza, sottoscritta e prodotta in sostituzione, senza però derogare alla procedura di presentazione, che resta quella prevista dal precedente art. 38. Con la suddetta normativa e con l’interpretazione offerta dal provvedimento impugnato manca di confrontarsi partericorrente, incorrendo nell’inammissibilità denunciata. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Va altresì disposta la condanna dellaricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Sez. U., n. 32001 del 28 ottobre 2022; Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare chela ricorrente è tenut a a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto (Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la ricorrente al pagamento delle spese del Ric. 2020n.30788sez. S2 - a d. 28 /0 3 /202 4 giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in euro 1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna il ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 , c.p.c., al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13