CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30347/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 770i2023 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge in punto di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e di mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. Chiede, pertanto, annuliarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto asso- lutamente privi di specificità in tutte !e loro articolazioni e del tutto assertiva Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimita perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e dis--,.Juet.T;i con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed afferiscono al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica moti'iazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Ne deriva che i proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Ti ricorrente n concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione deiia corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di leoittimita. 2.1. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche valutando, ne.-gativernente per l'odierno ricorrente, le circostanze dei fatto ed i precedenti penali dell'odierno ricorrente, in uno con la mancata emergenza di elementi positivi atti a supportarle. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante clicturn di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine ai diniego della concessione cleile atte- nuanti generiche, non e necessario che I giudice prenda in considerazione elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti„ rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 dei 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Conce ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento ccii specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonchg, al suo nga-- tivo comportamento processuae) 2.2. Pienamente motivato è anche i diniego della sosdensidne condiyJohale della pena , negata in virtù della sussiste.nza cP precedenti penali e di DC.)LZ.i,71 che sono stati ritenuti Ostativi ad un diudi7ic orognosPcci re ed 1è4 ced. pexl in proposito, va ricordato che, in terna di sospensione condizionale dela oau d, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beheficio, no: N. 770/2023 R.G. prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen e potendo limi- tarsi ad indicare OLieili da ui ritenuti prevalenti (cfr. sez. 3, n. 30562 ;T:ci 19/3/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; conf. Sez. 2, n. 19298 del 15/4/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 dep. 2010, Miranda, rv. 246184, in un caso in cui la Corte ha ritenuto esaustiva la motivazione della esclusione dei beneficio fondata sui riferimento ai precedenti penali dell'imputato). Non va dimenticato, peraltro, che costituisce ius receptun-i il principio per cui legittimamente il beneficio della sospensione condizionale della pena è neciato) dal giudice in base a prognosi sfavorevoie nella quale rientrano, oltre ie sentenze di condanna riportate dall'imputato, anche i p;-iecedenti giudiziari di cui alliaiL 133 cod. per., in quanto ll giudizio prognostico ex art. 164, comma primo, ceci. per altro, è dei tutto indipendente dai !imiti relativi alla misura della pena facnO dall'art. 163 cod. pen. che determinano la concedibilità in astratto dei benefici ,.) ma non certo ii contenuto favorevole della prognosi (così questa Sez. 4, n. -1073 del 23/2/1996, Avena, Rv. 205188). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pan, non ravvisandosi assenza di colpa nell7, determinazione della causa di inmisse bilità (Corte Cost. sent. n. 186 dei 13.6.2000), alla condanra dei ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della cassa delie arn- iTie G e Cosi deciso in Roma il 7 giugn