CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 02552/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17 giugno 1986 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei motivi di ricorso; sentito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del Riesame di Napoli confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 24/6/2025 a carico dell'odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame, l'interessato ha proposto ricorso con l'atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge ex art. 606, lett. d) ed e) cod. proc. pen., per erronea applicazione di legge nonché mancanza assoluta di motivazione in ordine alle doglianze contenute nella memoria difensiva, con allegazione specifica del video e di una serie di allegati, in relazione alla gravità indiziaria rispetto al capo 3) della rubrica. 2.1.1. Il ricorrente rileva la poca attendibilità della persona offesa e la omessa valutazione da parte del Tribunale del Riesame della circostanza fattuale che nel video prodotto dalla difesa non compaia né una pistola né un qualcosa che potesse ricordarla. Evidenzia, comunque, il ricorrente l'assenza del dolo specifico e della consapevolezza degli indagati -diversi da [OSCURATO:PERSONA]- della pistola dal medesimo occultata. 3. Con il secondo motivo, il ricorrente eccepisce la violazione di legge ex art. 606 lett. d) ed e) cod. proc. pen. per erronea applicazione dell'art. 275, terzo comma, cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, mancanza di motivazione sul punto. 3.1. Il ricorrente evidenzia la illogicità della motivazione sulla pericolosità di [OSCURATO:PERSONA] considerata la entità della pena inflitta ed il decorso del tempo, nonché la risalenza dei due precedenti per rapine nel 2000 e nel 2005, non emergendo dalle conversazioni intercettate contatti con gli altri indagati. 4. Con requisitoria orale, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Cassazione chiedeva il rigetto del ricorso. 5. La difesa concludeva con l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il ricorrente è stato sottoposto a misura privativa della libertà personale perché gravemente indiziato del reato di detenzione e porto di arma aggravato in concorso con altri indagati e con l'aggravante della norma di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. 2.1. Il Tribunale del Riesame, confermando l'ordinanza cautelare integralmente richiamata, evidenzia il contesto di riferimento ricostruendo, a decorrere dal luglio 2022, la struttura e l'attuale operatività del clan [OSCURATO:PERSONA], intesa come confederazione o cartello criminale, costituito da numerose articolazioni attraverso cui esercita il controllo su tutto il territorio napoletano. In continuità con altra indagine sempre relativa al clan [OSCURATO:PERSONA] che ha condotto dapprima al fermo, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], quindi alla sentenza di condanna n. 331/24 emessa in data 23/2/2024, il Tribunale del Riesame ripercorre le origini del procedimento penale che ci occupa, dalla violenta aggressione avvenuta in data 25 luglio 2022 nei confronti dell'imprenditore [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa anche nel reato contestato), e valuta l'esito delle captazioni tecniche anche a carico del ricorrente, captazioni che hanno consentito di monitorare i nuovi assetti del clan. 2.1.1. [OSCURATO:PERSONA], all'arrivo del personale della Polizia di Stato dallo stesso chiamata a seguito dell'aggressione avvenuta nei pressi del suo cantiere navale denominato Molinar ed ubicato nel quartiere di [OSCURATO:PERSONA] a Teduccio in [OSCURATO:PERSONA] 8, dedito alla riparazione e costruzione di barche e gommoni, in evidente stato di agitazione, aveva riferito di essere stato minacciato con un'arma da fuoco da più persone giunte al suo cantiere e di aver riconosciuto tra costoro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Ricostruita nel dettaglio l'aggressione, le indagini accertavano che [OSCURATO:PERSONA] risultava detentore di due pistole di cui una (la semiautomatica marca Taurus 9 short modello [OSCURATO:PERSONA] 378 matricola n. 43594C, bicolore nero/grigio) rinvenuta, a seguito di perquisizione, all'interno di un borsello custodito in una vettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA]; acquisite le immagini delle telecamere, si accertava che effettivamente alle 15.03 sopraggiungeva la carovana di mezzi composta da tre autovetture e tre motoveicoli, tra cui la autovettura Lancia Y targata [OSCURATO:TARGA]; [OSCURATO:PERSONA] precisava di aver visto [OSCURATO:PERSONA] estrarre la pistola da un borsello, accompagnato da un uomo con fisico atletico riconosciuto in sede di individuazione fotografica in [OSCURATO:PERSONA]. Le attività tecniche di intercettazione confermavano la sussistenza dei gravi indizi a carico del ricorrente come si desume in particolare dai progressivi 81 ed 83 del 10.07.2025 tra [OSCURATO:PERSONA] e sua moglie, costituendo ciò una sostanziale confessione stragiudiziale; non inficiava il grave compendio indiziario la poca chiarezza di [OSCURATO:PERSONA] sui suoi rapporti pregressi con il clan [OSCURATO:PERSONA] e sulla causale dell'azione punitiva. 2.1.2. Il Tribunale del Riesame smentisce, altresì, anche la tesi difensiva relativa alla mancanza di prova circa la consapevolezza di [OSCURATO:PERSONA] sulla presenza dell'arma in quanto sopraggiunto in un secondo momento. In realtà, motiva il Tribunale del Riesame, anche sulla sussistenza dell'elemento psicologico in capo a [OSCURATO:PERSONA] (v. pagg. 19 e seguenti della ordinanza impugnata). 2.1.3. Il Tribunale del Riesame motiva, infine, anche sulla sussistenza delle esigenze cautelari richiamando anche gli insegnamenti della Corte di cassazione (v. pag. 22 della ordinanza impugnata). 3. Venendo ai singoli motivi di doglianza, va premesso che il controllo di legittimità sulla motivazione delle ordinanze di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale è diretto a verificare da un lato la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato e, dall'altro, la valenza sintomatica degli indizi. Il controllo operato dalla Corte di cassazione, dunque, non involge il giudizio ricostruttivo del fatto e gli apprezzamenti del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e la concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. 3.1. Il primo motivo è infondato. 3.1.1. Nella ordinanza vengono evidenziati gli elementi da cui il Tribunale del Riesame ha formato, in modo logico e coerente, il convincimento. [OSCURATO:PERSONA] riferisce della aggressione a mano armata subita riconoscendo nell'immediatezza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in sede di ricognizione fotografica, [OSCURATO:PERSONA] quale il soggetto che affiancava durante l'aggressione [OSCURATO:PERSONA] armato; l'arma, di cui riferisce anche il coindagato [OSCURATO:PERSONA], viene rinvenuta in un borsello all'interno dell'autovettura di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. L'esistenza della pistola è, dunque, ampiamente spiegata dall'ordinanza; ad essa fa espresso riferimento [OSCURATO:PERSONA] nell'intercettazione ambientale e ne riferisce anche il [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza, poi, che sia stata ritrovata nell'autovettura di Rea, con il colpo in canna, costituisce ulteriore elemento significativo e confermativo della consapevolezza del ricorrente. 3.2. Anche il secondo motivo di doglianza è infondato. 3.2.1. La presunzione di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti. Nel caso di specie è contestata la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. -circostanza, peraltro, non opposta dal ricorrente- e l'ordinanza impugnata ha fornito sulle esigenze cautelari una motivazione congrua e specifica, evidenziando che dagli atti investigativi è emerso un giudizio prognostico assolutamente negativo vantando [OSCURATO:PERSONA] a suo carico allarmanti precedenti per rapina, e per violenza privatjex art. L 203/91. l" Richiamando il ruolo avuto nella aggressione armata da [OSCURATO:PERSONA], prosegue nella motivazione il Tribunale del Riesame, motivando: "Va aggiunto che come agevolmente desumibile dalla ricostruzione del fatto, il [OSCURATO:PERSONA] è persona postasi al seguito di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], storici e pluricondannati appartenenti al sodalizio che qui ci occupa. Nelle conversazioni intercettate emerge la costante disponibilità e la crescente ambizione criminale del [OSCURATO:PERSONA] che dimostra a tutt'oggi una piena e incondizionata condivisione delle logiche e dei metodi propri di quella consorteria camorristica e conseguentemente, della sua perdurante pericolosità. Estremamente significative in proposito sono le sue recentissime esternazioni (conversazioni del 10.7.2025) allorquando, nelle more della esecuzione della ordinanza cautelare che qui occupa, valuta con la moglie la possibilità di far avvicinare il [OSCURATO:PERSONA] per indurlo ad una ritrattazione". 3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. La cancelleria curerà l'adempimento di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 1