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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 31457/2021

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e ORDINANZA sul ricorso 21174-2015 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2021 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 1663 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1585/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/02/2015 R.G.N. 1379/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Adunanza camerale del 6 maggio 2021 - Pres.

Berrino, rel.

Buffa - Rg. 21174/15 - D'Aniello c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 13.2.15 la corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello avverso sentenza del tribunale della stessa sede del 5.3.12, che aveva accolto nei confronti dell'Inps l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad omesso versamento di contributi 2006-2008 per importo di €1.456, dichiarando per converso inammissibile l'opposizione verso il concessionario, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese verso entrambe le controparti.

In particolare, per quel che qui rileva, la sentenza della corte territoriale ha ritenuto tardiva - in quanto proposta oltre i 20 giorni ex articolo 617 c.p.c.- l'opposizione verso il concessionario basata sulla asserita inesistenza della notifica della cartella, mentre ha respinto l'eccezione di nullità della notifica della cartella in quanto sanata con l'opposizione; la sentenza ha quindi dichiarato inammissibile l'appello verso l'Inps e condannato al pagamento delle spese anche in suo favore.

Avverso la sentenza del tribunale ricorre il contribuente per 11 motivi; in proprio e quale mandatark, della sscc, l'INPS ha prodotto delega in calce al ricorso; Equitalia sud è rimasta intimata.

Col primo motivo si deduce violazione di legge e si lamenta che il giudice ha dichiarato inammissibile l'appello versokINPS per assenza di domande, sebbene la notifica nei confronti dello stesso era stata fatta solo quale litisconsorte necessario, già peraltro in giudizio nel primo grado.

Con il secondo motivo si lamenta che la corte non ha considerato il termine più lungo in caso di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per avere trascurato che vi era inesistenza della notifica, non essendovi stata data prova della notifica della cartella.

Con i motivi quarto e seguenti si lamentano varie violazioni delle norme relative alla notifica ed alla formazione degli atti.

Il primo motivo è fondato, in quanto, in caso di cause tra loro dipendenti nei confronti di soggetti parti nel primo grado, è necessaria la partecipazione al grado di appello (cfr. art. 331 c.p.c.) di tutti coloro che erano stati evocati nel precedente grado di giudizio, anche quando l'appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016, Rv. 639306 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015, Rv. 637378 - 01).

Il secondo motivo è invece infondato, in quanto occorre valutare il termine in relazione al tipo di azione concretamente esercitata, come correttamente fatto dalla corte d'appello, che ha distinto in relazione al tipo di opposizione spiegata.

Come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015, Rv. 636244 - 01), in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'alt 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999; ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione.

Il terzo motivo è fondato: l'affermazione della tardività della opposizione agli atti esecutivi postula infatti che sia certa la data iniziale del decorso del termine e quindi la data della notifica.

Nella specie, la parte ha prodotto scansione di atto illeggibile sia nella firma che nel numero di raccomandata di riferimento, sia nel numero della cartella alla quale avrebbe dovuto essere compiegata; se la data della notifica (riportata nella sentenza impugnata: 23.3.11) risulta dalla ricevuta della raccomandata prodotta, non vi è prova che tale documento sia riferibile all'atto da notificare in questione, non essendo leggibile - come detto- né il numero della raccomandata né l'atto ivi contenuto.

Non essendovi prova dunque della data della notifica e dunque del dies a quo del termine per proporre l'opposizione agli atti, non può affermarsi la tardività dell'opposizione.

Gli altri motivi restano assorbiti.

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo e terzo motivo, rigettato il secondo ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla stessa corte d'appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 6 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] IL F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 21174-2015 proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro I.N.P.S. [OSCURATO:PERSONA] 2021 SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale 1663 rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - resistenti con mandato - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1585/2014 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 13/02/2015 R.G.N. 1379/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Adunanza camerale del 6 maggio 2021 - Pres. Berrino, rel. Buffa - Rg. 21174/15 - D'Aniello c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 13.2.15 la corte d'appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l'appello avverso sentenza del tribunale della stessa sede del 5.3.12, che aveva accolto nei confronti dell'Inps l'opposizione a cartella esattoriale relativa ad omesso versamento di contributi 2006-2008 per importo di €1.456, dichiarando per converso inammissibile l'opposizione verso il concessionario, e condannando il ricorrente al pagamento delle spese verso entrambe le controparti. In particolare, per quel che qui rileva, la sentenza della corte territoriale ha ritenuto tardiva - in quanto proposta oltre i 20 giorni ex articolo 617 c.p.c.- l'opposizione verso il concessionario basata sulla asserita inesistenza della notifica della cartella, mentre ha respinto l'eccezione di nullità della notifica della cartella in quanto sanata con l'opposizione; la sentenza ha quindi dichiarato inammissibile l'appello verso l'Inps e condannato al pagamento delle spese anche in suo favore. Avverso la sentenza del tribunale ricorre il contribuente per 11 motivi; in proprio e quale mandatark, della sscc, l'INPS ha prodotto delega in calce al ricorso; Equitalia sud è rimasta intimata. Col primo motivo si deduce violazione di legge e si lamenta che il giudice ha dichiarato inammissibile l'appello versokINPS per assenza di domande, sebbene la notifica nei confronti dello stesso era stata fatta solo quale litisconsorte necessario, già peraltro in giudizio nel primo grado. Con il secondo motivo si lamenta che la corte non ha considerato il termine più lungo in caso di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Il terzo motivo lamenta vizio di motivazione per avere trascurato che vi era inesistenza della notifica, non essendovi stata data prova della notifica della cartella. Con i motivi quarto e seguenti si lamentano varie violazioni delle norme relative alla notifica ed alla formazione degli atti. Il primo motivo è fondato, in quanto, in caso di cause tra loro dipendenti nei confronti di soggetti parti nel primo grado, è necessaria la partecipazione al grado di appello (cfr. art. 331 c.p.c.) di tutti coloro che erano stati evocati nel precedente grado di giudizio, anche quando l'appello non sia stato proposto nei confronti di alcuni di essi (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7732 del 19/04/2016, Rv. 639306 - 01; Sez. L, Sentenza n. 20501 del 13/10/2015, Rv. 637378 - 01). Il secondo motivo è invece infondato, in quanto occorre valutare il termine in relazione al tipo di azione concretamente esercitata, come correttamente fatto dalla corte d'appello, che ha distinto in relazione al tipo di opposizione spiegata. Come già affermato da questa Corte (Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15116 del 17/07/2015, Rv. 636244 - 01), in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'alt 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999; ne consegue che, qualora l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in I. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione. Il terzo motivo è fondato: l'affermazione della tardività della opposizione agli atti esecutivi postula infatti che sia certa la data iniziale del decorso del termine e quindi la data della notifica. Nella specie, la parte ha prodotto scansione di atto illeggibile sia nella firma che nel numero di raccomandata di riferimento, sia nel numero della cartella alla quale avrebbe dovuto essere compiegata; se la data della notifica (riportata nella sentenza impugnata: 23.3.11) risulta dalla ricevuta della raccomandata prodotta, non vi è prova che tale documento sia riferibile all'atto da notificare in questione, non essendo leggibile - come detto- né il numero della raccomandata né l'atto ivi contenuto. Non essendovi prova dunque della data della notifica e dunque del dies a quo del termine per proporre l'opposizione agli atti, non può affermarsi la tardività dell'opposizione. Gli altri motivi restano assorbiti. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla stessa corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il primo e terzo motivo, rigettato il secondo ed assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, e rinvia alla stessa corte d'appello di Salerno in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Adunanza camerale del 6 maggio 2021. [OSCURATO:PERSONA] IL F
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