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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 14187/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

6/2025 della Corte di appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria, depositata dal difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] eCiobanu [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ri-corso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle pre-dette parti civili nel giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza, emessa in data 4 luglio 2024, il Giudice dell’udienza preli-minare del Tribunale di Treviso, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], all’esito digiudizio abbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis,comma 7, cod. pen., alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione oltre al risarcimentodei danni in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] EvelynCiobanu, cui è stata riconosciuta una provvisionale pari rispettivamente a euro250.000,00 ed euro 125.000,00, con applicazione, altresì, della sanzione accesso-ria della revoca della patente di guida, per il reato di cui all’art. 589 bis, commi 2,4 e 5, n. 1, cod. pen. (commesso il 1 novembre 2022 alle ore 4:00 circa).1.1.

All’imputato si contesta di aver, per colpa generica e specifica, in viola-zione degli artt. 141, commi 2 e 3, 142, comma 9-bis, 143, comma 1, 186, commi2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, 191, comma 2, cod.strada, procedendo a una velocità di 158 km/h sulla via [OSCURATO:PERSONA], tratto distrada privo di attraversamenti pedonali con limite di velocità di 60 km/h, in statodi alterazione psico fisica, dovuto all’assunzione di alcool (tasso alcolemico pari a1,33 mg/dl) e di cannabinoidi, a bordo dell’autovettura di proprietà della madre,omettendo di mantenersi in prossimità del margine destro, non regolando la velo-cità in relazione all’orario notturno, investito [OSCURATO:PERSONA], che percorreva lamedesima strada a piedi e che, probabilmente, al momento dell’investimentostava attraversando la carreggiata, cagionandone la morte immediata.

Con le ag-gravanti di essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione, conseguenteall’assunzione di sostanze stupefacenti (aggravante esclusa dai giudici di merito:pag. 4 sentenza di primo grado), in stato di ebbrezza e procedendo su stradaextraurbana ad una velocità superiore di 50 km/h a quella massima consentita.1.2.

La Corte di appello di Venezia, adita dall’imputato, con sentenza emessain data 20 giugno 2026, ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo l’am-montare della provvisionale in euro 170.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in euro80.000,00 per [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto l’impugnata pro-nuncia.2.

Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per Cassazione, tramiteil difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e apparenza della motivazione in or-dine alla dosimetria della pena inflitta.Si censura, in particolare, la motivazione con la quale la Corte territoriale harigettato la doglianza relativa all’eccessività della pena inflitta, superiore alla mediaedittale, non avendo valorizzato il grado di alterazione in cui versava la personaoffesa, quantificandone la colpa solo in punto di statuizioni civili e non anche ai finidi cui all’art. 133 cod. pen.2.2.

Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Si afferma che i giudici di appello hanno illogicamente escluso la concessionedelle invocate attenuanti, ancora una volta, in ragione dell’elevato grado di colpadel ricorrente, pur avendo riconosciuto la correttezza del comportamento tenutodal predetto successivamente al sinistro.2.3.

Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada e apparenza della moti-vazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente di guida.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia confermato l’appli-cazione della sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella piùfavorevole della sua sospensione, richiamando, con affermazioni apodittiche, lagravità della condotta, tralasciando gli elementi invocati dalla difesa, riguardanti ilcomportamento responsabile tenuto dal ricorrente dopo l’incidente, venendo cosìmeno all’obbligo di una distinta e puntuale motivazione, diversa da quella attinenteal trattamento sanzionatorio, da svolgersi in relazione ai parametri previsti dall’art.218 cod. strada.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3.

In data 26 febbraio 2026 il difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] eCharlie [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, con cui ha concluso per l’inam-missibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione dellespese sostenute dalle predette parti civili nel giudizio di legittimità.Si sottolinea, in particolare, la congruità della motivazione resa dalla Corteterritoriale nel giustificare la dosimetria della pena, negare la concessione dellecircostanze attenuanti generiche e disporre la revoca della patente di guida, con-testando, soprattutto, la doglianza della difesa relativa alla correttezza del com-portamento post delictum del ricorrente, in ragione delle circostanze oggettiveemerse dalla scatola nera del veicolo dallo stesso condotto, che documentano piùspostamenti successivi al sinistro, incompatibili con la tesi di un soggetto che sisia fermato immediatamente in preda alla disperazione per prestare soccorso.3.

In data 27 febbraio 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivodi censura, con annullamento parziale della sentenza e rinvio, ex art. 623, comma1, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della Corte di appello per la determi-nazione della quantificazione proporzionale dell’apporto causale della condottadella persona offesa.Si osserva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la ravvisabilitàdella circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ha rimessola misurazione dell’apporto causale delle condotte al giudice civile, in violazionedell’orientamento prevalente della Corte di legittimità secondo cui il giudice penaleha l’obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'eventonel caso in cui, come quello in esame, sia chiamato a pronunciare sulle statuizionicivilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (si richiama, ex multis, Sez.4, n. 13733 del 23/03/2022, Stefanoni, Rv. 283020 – 01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni, di seguito, esposte.2.

Il primo motivo, con cui si lamenta, in relazione alla dosimetria della pena,l’omessa valutazione e quantificazione della concorrente colpa della vittima, è ma-nifestamente infondato.2.1.

Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, quello in base al quale - in tema di reato colposo - il giudice penale è tenutoad accertare la colpa concorrente del terzo, al solo fine di verificare la rilevanzadella sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e diassicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, aisensi dell'art. 133, comma 1, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale,l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori cau-sali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civili-stiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017,Monaco, Rv. 270428 - 01); il tutto sulla base della pregiudiziale considerazioneper cui tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civileper le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024,Cafarella, Rv. 286187 – 01; Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874 -01).2.2.

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame e, consideratoche la censura del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura ge-nerale, non investe le statuizioni civili (tanto più che i giudici di merito hannopronunciato condanna generica, rimettendone la determinazione al giudice civile)ma solo il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata risulta esente dai viziprospettati.I giudici di merito, le cui conformi decisioni sul punto possono essere lettecongiuntamente, hanno fornito congrua giustificazione del trattamento sanziona-torio inflitto e della individuazione della pena base in misura lievemente superioreal valore medio, spiegando come il grado di corresponsabilità della vittima, per ilsuo comportamento imprudente (risultando accertato che camminava di notte,lungo una strada non illuminata, vestita di nero, priva di torce o catarifrangenti equasi al centro della carreggiata), che giustificava il riconoscimento della circo-stanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., fosse da ritenersiinferiore in termini di efficacia causale rispetto alla condotta dell’imputato, osser-vando, secondo un giudizio controfattuale svolto nel rispetto dei parametri indivi-duati da questa Corte, che se l’imputato avesse condotto il veicolo a velocità piùmoderata, la persona offesa avrebbe avuto verosimilmente il tempo di accorgersidel sopraggiungere di un veicolo e di spostarsi, evitando l’impatto o limitandonele conseguenze; allo stesso modo risultava altamente probabile che se l’imputatonon fosse stato sotto l’effetto di alcol o se il tasso alcolemico fosse stato più mo-desto, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l’in-vestimento.I giudici di merito hanno, quindi, con apprezzamento fattuale logico, stimatola condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di estrema gravità, oltre che per l’irreparabi-lità del danno cagionato alla persona offesa, per le modalità della sua condotta diguida, in ragione dell’accertata elevata velocità tenuta (quasi tre volte superioreal limite previsto per quel tratto di strada), in piena notte, lungo una strada nonilluminata e sotto l’effetto di alcool, con un valore prossimo al limite massimo delloscaglione di riferimento, e per l’elevato grado di colpa, dando, così, ampio e con-gruo conto di aver apprezzato, nell’esercizio del potere discrezionale loro deman-dato nella dosimetria della pena, i criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., secondo le indicazioni ermeneutiche fornite in materia da questaCorte (in termini, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01).3.

Il secondo motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti gene-riche, è generico, non confrontandosi con le sentenze di merito, conformi sulpunto.3.1.

Va ricordato che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al trat-tamento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile insede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 - 02, che ha specificato che «Al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare all'uopo sufficiente»).3.2.

La Corte territoriale, nel confermare il diniego già espresso dal giudice diprimo grado, ha osservato, con ragionamento privo di illogicità, che il correttocomportamento tenuto dall’imputato successivamente al sinistro, certamente sin-tomatico della presa di coscienza della gravità del fatto e della sussistenza di sensocivico, fosse comunque recessivo rispetto alla apprezzabile gravità della sua con-dotta, nei termini già illustrati.Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già espresse in primogrado, senza una reale censura critica della motivazione resa.4.

Il terzo motivo, riguardante l’applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente di guida, è generico.4.1.

La sentenza impugnata, conformemente al dettato dell’art. 222, comma2, cod. strada, secondo la lettura datane da Corte cost. n. 88 del 2019, ha fornitocongrua giustificazione in ordine all’applicazione della più severa sanzione, richia-mando quanto già espresso in ordine alla gravità della condotta di guida del ricor-rente e alla estrema gravità della colpa, inferendone, senza fratture logiche, l’ele-vata pericolosità per la vita e l’incolumità delle persone, secondo i parametri pre-visti dall’art. 218, comma 2, cod. strada.4.2.

Le censure del ricorrente, ancora una volta, si limitano a riproporre leargomentazioni svolte in sede di gravame, senza un confronto reale con la deci-sione impugnata.5.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando lacausa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamentodella sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am-mende.6.

Tenuto conto che le doglianze investono anche la sussistenza delle circo-stanze attenuanti generiche, con possibili riflessi sull’entità del danno da risarcire(Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 – 01), il ricorrente va, inoltre,condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giu-dizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalleparti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivieuro 3.900,00 oltre accessori come per legge.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6/2025 della Corte di appello di VeneziaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria, depositata dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso;letta la memoria, depositata dal difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] eCiobanu [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del ri-corso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle pre-dette parti civili nel giudizio di legittimità.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza, emessa in data 4 luglio 2024, il Giudice dell’udienza preli-minare del Tribunale di Treviso, ha condannato [OSCURATO:PERSONA], all’esito digiudizio abbreviato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis,comma 7, cod. pen., alla pena di anni 3, mesi 2 di reclusione oltre al risarcimentodei danni in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] EvelynCiobanu, cui è stata riconosciuta una provvisionale pari rispettivamente a euro250.000,00 ed euro 125.000,00, con applicazione, altresì, della sanzione accesso-ria della revoca della patente di guida, per il reato di cui all’art. 589 bis, commi 2,4 e 5, n. 1, cod. pen. (commesso il 1 novembre 2022 alle ore 4:00 circa).1.1. All’imputato si contesta di aver, per colpa generica e specifica, in viola-zione degli artt. 141, commi 2 e 3, 142, comma 9-bis, 143, comma 1, 186, commi2, lett. b), 2-bis e 2-sexies, 187, commi 1, 1-bis e 1-quater, 191, comma 2, cod.strada, procedendo a una velocità di 158 km/h sulla via [OSCURATO:PERSONA], tratto distrada privo di attraversamenti pedonali con limite di velocità di 60 km/h, in statodi alterazione psico fisica, dovuto all’assunzione di alcool (tasso alcolemico pari a1,33 mg/dl) e di cannabinoidi, a bordo dell’autovettura di proprietà della madre,omettendo di mantenersi in prossimità del margine destro, non regolando la velo-cità in relazione all’orario notturno, investito [OSCURATO:PERSONA], che percorreva lamedesima strada a piedi e che, probabilmente, al momento dell’investimentostava attraversando la carreggiata, cagionandone la morte immediata. Con le ag-gravanti di essersi posto alla guida del veicolo in stato di alterazione, conseguenteall’assunzione di sostanze stupefacenti (aggravante esclusa dai giudici di merito:pag. 4 sentenza di primo grado), in stato di ebbrezza e procedendo su stradaextraurbana ad una velocità superiore di 50 km/h a quella massima consentita.1.2. La Corte di appello di Venezia, adita dall’imputato, con sentenza emessain data 20 giugno 2026, ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo l’am-montare della provvisionale in euro 170.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] e in euro80.000,00 per [OSCURATO:PERSONA], confermando nel resto l’impugnata pro-nuncia.2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per Cassazione, tramiteil difensore di fiducia, articolando tre motivi, di seguito sintetizzati conformementeal disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione dell’art. 133 cod. pen. e apparenza della motivazione in or-dine alla dosimetria della pena inflitta.Si censura, in particolare, la motivazione con la quale la Corte territoriale harigettato la doglianza relativa all’eccessività della pena inflitta, superiore alla mediaedittale, non avendo valorizzato il grado di alterazione in cui versava la personaoffesa, quantificandone la colpa solo in punto di statuizioni civili e non anche ai finidi cui all’art. 133 cod. pen.2.2. Con il secondo motivo si lamenta, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e),cod. proc. pen., violazione dell’art. 62 bis cod. pen. e manifesta illogicità dellamotivazione, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.Si afferma che i giudici di appello hanno illogicamente escluso la concessionedelle invocate attenuanti, ancora una volta, in ragione dell’elevato grado di colpadel ricorrente, pur avendo riconosciuto la correttezza del comportamento tenutodal predetto successivamente al sinistro.2.3. Con il terzo motivo si deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc. pen., violazione dell’art. 222, comma 2, cod. strada e apparenza della moti-vazione in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria dellarevoca della patente di guida.Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia confermato l’appli-cazione della sanzione della revoca della patente di guida, in luogo di quella piùfavorevole della sua sospensione, richiamando, con affermazioni apodittiche, lagravità della condotta, tralasciando gli elementi invocati dalla difesa, riguardanti ilcomportamento responsabile tenuto dal ricorrente dopo l’incidente, venendo cosìmeno all’obbligo di una distinta e puntuale motivazione, diversa da quella attinenteal trattamento sanzionatorio, da svolgersi in relazione ai parametri previsti dall’art.218 cod. strada.Si chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.3. In data 26 febbraio 2026 il difensore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA] eCharlie [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, con cui ha concluso per l’inam-missibilità o il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione dellespese sostenute dalle predette parti civili nel giudizio di legittimità.Si sottolinea, in particolare, la congruità della motivazione resa dalla Corteterritoriale nel giustificare la dosimetria della pena, negare la concessione dellecircostanze attenuanti generiche e disporre la revoca della patente di guida, con-testando, soprattutto, la doglianza della difesa relativa alla correttezza del com-portamento post delictum del ricorrente, in ragione delle circostanze oggettiveemerse dalla scatola nera del veicolo dallo stesso condotto, che documentano piùspostamenti successivi al sinistro, incompatibili con la tesi di un soggetto che sisia fermato immediatamente in preda alla disperazione per prestare soccorso.3. In data 27 febbraio 2026 il P.G. di questa Corte ha depositato requisitoriascritta, concludendo per l’accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivodi censura, con annullamento parziale della sentenza e rinvio, ex art. 623, comma1, lett. c), cod. proc. pen., ad altra sezione della Corte di appello per la determi-nazione della quantificazione proporzionale dell’apporto causale della condottadella persona offesa.Si osserva che la Corte territoriale, pur avendo riconosciuto la ravvisabilitàdella circostanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., ha rimessola misurazione dell’apporto causale delle condotte al giudice civile, in violazionedell’orientamento prevalente della Corte di legittimità secondo cui il giudice penaleha l’obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori causali dell'eventonel caso in cui, come quello in esame, sia chiamato a pronunciare sulle statuizionicivilistiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (si richiama, ex multis, Sez.4, n. 13733 del 23/03/2022, Stefanoni, Rv. 283020 – 01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per le ragioni, di seguito, esposte.2. Il primo motivo, con cui si lamenta, in relazione alla dosimetria della pena,l’omessa valutazione e quantificazione della concorrente colpa della vittima, è ma-nifestamente infondato.2.1. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di questaCorte, quello in base al quale - in tema di reato colposo - il giudice penale è tenutoad accertare la colpa concorrente del terzo, al solo fine di verificare la rilevanzadella sua condotta sull'efficienza causale del comportamento dell'imputato e diassicurare la correlazione tra gravità del reato e determinazione della pena, aisensi dell'art. 133, comma 1, n. 3) cod. pen., dovendosi escludere, in via generale,l'esistenza di un obbligo di quantificazione percentualistica dei diversi fattori cau-sali dell'evento, a meno che egli non sia chiamato a pronunciare statuizioni civili-stiche e ricorra il fatto colposo della parte civile (Sez. 4, n. 23080 del 30/01/2017,Monaco, Rv. 270428 - 01); il tutto sulla base della pregiudiziale considerazioneper cui tale accertamento non ha efficacia di giudicato nell'eventuale giudizio civileper le restituzioni e il risarcimento del danno (Sez. 4, n. 14074 del 05/03/2024,Cafarella, Rv. 286187 – 01; Sez. 4, n. 17219 del 20/03/2019, M., Rv. 275874 -01).2.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame e, consideratoche la censura del ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dalla Procura ge-nerale, non investe le statuizioni civili (tanto più che i giudici di merito hannopronunciato condanna generica, rimettendone la determinazione al giudice civile)ma solo il trattamento sanzionatorio, la sentenza impugnata risulta esente dai viziprospettati.I giudici di merito, le cui conformi decisioni sul punto possono essere lettecongiuntamente, hanno fornito congrua giustificazione del trattamento sanziona-torio inflitto e della individuazione della pena base in misura lievemente superioreal valore medio, spiegando come il grado di corresponsabilità della vittima, per ilsuo comportamento imprudente (risultando accertato che camminava di notte,lungo una strada non illuminata, vestita di nero, priva di torce o catarifrangenti equasi al centro della carreggiata), che giustificava il riconoscimento della circo-stanza attenuante di cui all’art. 589 bis, comma 7, cod. pen., fosse da ritenersiinferiore in termini di efficacia causale rispetto alla condotta dell’imputato, osser-vando, secondo un giudizio controfattuale svolto nel rispetto dei parametri indivi-duati da questa Corte, che se l’imputato avesse condotto il veicolo a velocità piùmoderata, la persona offesa avrebbe avuto verosimilmente il tempo di accorgersidel sopraggiungere di un veicolo e di spostarsi, evitando l’impatto o limitandonele conseguenze; allo stesso modo risultava altamente probabile che se l’imputatonon fosse stato sotto l’effetto di alcol o se il tasso alcolemico fosse stato più mo-desto, avrebbe potuto porre in essere una manovra di emergenza ed evitare l’in-vestimento.I giudici di merito hanno, quindi, con apprezzamento fattuale logico, stimatola condotta del [OSCURATO:PERSONA] in termini di estrema gravità, oltre che per l’irreparabi-lità del danno cagionato alla persona offesa, per le modalità della sua condotta diguida, in ragione dell’accertata elevata velocità tenuta (quasi tre volte superioreal limite previsto per quel tratto di strada), in piena notte, lungo una strada nonilluminata e sotto l’effetto di alcool, con un valore prossimo al limite massimo delloscaglione di riferimento, e per l’elevato grado di colpa, dando, così, ampio e con-gruo conto di aver apprezzato, nell’esercizio del potere discrezionale loro deman-dato nella dosimetria della pena, i criteri soggettivi e oggettivi elencati dall'art.133 cod. pen., secondo le indicazioni ermeneutiche fornite in materia da questaCorte (in termini, Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 – 01).3. Il secondo motivo, riguardante il diniego delle circostanze attenuanti gene-riche, è generico, non confrontandosi con le sentenze di merito, conformi sulpunto.3.1. Va ricordato che il giudice del merito, nella valutazione in ordine al trat-tamento sanzionatorio e in ordine alla riconoscibilità delle circostanze di cui all'art.62 bis cod. pen., esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile insede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini dellaconcessione o dell'esclusione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.279549 - 02, che ha specificato che «Al fine di ritenere o escludere le circostanzeindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinareo meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinentealla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzionedi esso può risultare all'uopo sufficiente»).3.2. La Corte territoriale, nel confermare il diniego già espresso dal giudice diprimo grado, ha osservato, con ragionamento privo di illogicità, che il correttocomportamento tenuto dall’imputato successivamente al sinistro, certamente sin-tomatico della presa di coscienza della gravità del fatto e della sussistenza di sensocivico, fosse comunque recessivo rispetto alla apprezzabile gravità della sua con-dotta, nei termini già illustrati.Di contro, il ricorrente si limita a reiterare le doglianze già espresse in primogrado, senza una reale censura critica della motivazione resa.4. Il terzo motivo, riguardante l’applicazione della sanzione amministrativaaccessoria della revoca della patente di guida, è generico.4.1. La sentenza impugnata, conformemente al dettato dell’art. 222, comma2, cod. strada, secondo la lettura datane da Corte cost. n. 88 del 2019, ha fornitocongrua giustificazione in ordine all’applicazione della più severa sanzione, richia-mando quanto già espresso in ordine alla gravità della condotta di guida del ricor-rente e alla estrema gravità della colpa, inferendone, senza fratture logiche, l’ele-vata pericolosità per la vita e l’incolumità delle persone, secondo i parametri pre-visti dall’art. 218, comma 2, cod. strada.4.2. Le censure del ricorrente, ancora una volta, si limitano a riproporre leargomentazioni svolte in sede di gravame, senza un confronto reale con la deci-sione impugnata.5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non-ché − apparendo evidente che il medesimo ha proposto il ricorso determinando lacausa di inammissibilità per colpa (Corte cost. n. 186 del 2000) − al versamentodella sanzione pecuniaria, indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle am-mende.6. Tenuto conto che le doglianze investono anche la sussistenza delle circo-stanze attenuanti generiche, con possibili riflessi sull’entità del danno da risarcire(Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799 – 01), il ricorrente va, inoltre,condannato alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente giu-dizio di legittimità, che si liquidano nella misura indicata in dispositivo. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,nonché alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalleparti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], liquidate in complessivieuro 3.900,00 oltre accessori come per legge.Così deciso, il 17 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris