CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 05044/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso n. 21080/2023 R.G. avente a oggetto la correzione d’ufficio di errore materiale della sentenza n. 26566/2017 di questa Corte depositata il 9-11-2017 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], in proprio ex art.86 cod. proc. civ. e rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma nel suo studio in via Sistina n. 125 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma presso di lui, nel suo studio in viale Delle Milizie n. 106 controricorrente udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9-2-2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha segnalato l’errore materiale contenuto nella sentenza n. 26566/2017 di questa Corte, OGGETTO: correzione di errore materiale R.G.21080/2023 C.C. 9-2-2024 laddove in motivazione e dispositivo ha dato atto dell’esistenza ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 115/2002 dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso ai sensi dello stesso art. 13 co.1-bis; ha evidenziato che la causa aveva oggetto credito professionale del difensore d’ufficio e ai sensi dell’art. 32 disp. att. cod. proc. civ. le procedure per il recupero dei crediti vantati dai difensori d’ufficio sono esenti da bolli, imposte e tasse. 2.Il Presidente ha disposto la trattazione del procedimento di correzione, per cui è stata fissata udienza in camera di consiglio ex artt.375 co.2 n.4bis e 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del 9 - 2 - 202 4 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. 115/2002 non ha natura sanzionatoria ma di tributo giudiziario, in quanto presuppone l’obbligo del versamento del primo contributo unificato (Cass. Sez. U 17-7-2023 n. 20621 Rv. 668224-01); nessuna statuizione della sentenza n. 26566/2017 di questa Corte è stata di segno diverso, per cui si deve escludere che la sentenza abbia inteso imporre il versamento a titolo sanzionatorio in forza di decisione che non possaessere oggetto di correzione quale errore materiale. Inoltre, la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (c.d. doppio contributo) pari a quello dovuto per l’impugnazione è normativamente condizionata a due presupposti: il primo, di natura processuale, costituito dall’adozione di una pronuncia di integrale rigetto o inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, la cui sussistenza è oggetto dell’attestazione resa dal giudice dell’impugnazione ai sensi dell’art. 13 co.1 quater d.P.R. 115/2002; il secondo, di diritto sostanziale tributario, consistente nell’obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato inziale, il cui accertamento spetta invece all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. U 20-2-2020 n. 4315 Rv. 657198-03). 2.Nella fattispecie la dichiarazione relativa al raddoppio del contributo unificato contenuta nella sentenza n. 26566/2017 è effettivamente affetta da errore materiale, che deve essere corretto d’ufficio ex art. 391-bis co.1 cod. proc. civ., in quanto, per le modalità con le quali la dichiarazione è stata resa, risulta che il giudice dell’impugnazione non si sia limitato a dare atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo,ma abbia accertato anche l’esistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato iniziale, nonostante tale accertamento spetti all’amministrazione. Per l’effetto si dispone la correzione dell’errore materiale nei termini di cui in dispositivo. P.Q.M. La Corte dispone d’ufficio la correzione dell’errore materiale nella sentenza n. 26566/2017 di questa Corte, nel senso che: -nella motivazione, a pag. 7 nell’ultima riga prima di “P.Q.M.”, dopo “a norma del co.1-bis dell’art.13 cit.” si aggiunga e si legga “se il contributo unificato è dovuto.”; -nel dispositivo, a pag. 8 all’ottava riga, dopo “a norma del co.1-bis dell’art. 13 cit.” si aggiunga e si legga “se il contributo unificato è dovuto.”. Manda alla cancelleria per le annotazioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sec