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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 1988

Cassazione n. 46318/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha correttamente rappresentato, con motivazione logica e completa, le ragioni che portavano a condividere il giudizio espresso sul punto dal Tribunale, non solo valorizzando i plurimi precedenti, ma la loro specificità e datazione, tanto da costituire, inutile ogni effetto deterrente, dimostrazione della maggiore pericolosità sociale dell'imputato, insofferente al rispetto delle regole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A RIPOLI il 19/01/1988 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge in merito alla ritenuta recidiva risulta manifestamente infondato e riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha correttamente rappresentato, con motivazione logica e completa, le ragioni che portavano a condividere il giudizio espresso sul punto dal Tribunale, non solo valorizzando i plurimi precedenti, ma la loro specificità e datazione, tanto da costituire, inutile ogni effetto deterrente, dimostrazione della maggiore pericolosità sociale dell'imputato, insofferente al rispetto delle regole; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02
Sentenza Cassazione n. 46318/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris