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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2022

Cassazione n. 36513/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 8/04/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 7/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Considerato che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 settembre 2022 I [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 8/04/2022, ha confermato la decisione del Tribunale di Salerno del 7/10/2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Considerato che il ricorso, con il quale si censura la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 129 cod. proc. pen., è privo dei requisiti di specificità prescritti a pena di inammissibilità dall'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. in quanto non è indicato nessun elemento alla base della censura formulata e, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 settembre 2022 I [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 36513/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris