CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 marzo 2025
Cassazione n. 06137/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Deposita in C;acteetieria Oggi, 1 6 FEB. 2026 ,71ARIO [OSCURATO:PERSONA] H LUL4iiM Lmt [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Venezia, di convalida del provvedimento emesso dal Questore di Venezia del 12/03/2025, notificato al ricorrente in data 13/03/2025 alle ore 20,15, con il quale è stato disposto l'obbligo di presentazione presso la questura nelle modalità ivi indicate, per la durata di cinque anni, in occasione delle competizioni sportive della squadra di calcio Venezia F.C. 2.1.11 ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio di violazione di legge in relazione all'art. 6, I. n. 401 del 1989, per il mancato rispetto del termine di 48 ore dalla notifica all'interessato, rilevando che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 13/03/2025 alle ore 20,00, e che, alle ore 15,00 del 15/03/2025, il GIP ha provveduto a convalidare il provvedimento del Questore, senza dunque attendere il decorso di 48 ore dalla notifica, così inficiando il provvedimento di convalida per mancato esercizio del diritto di difesa, come da giurisprudenza costante di legittimità. Evidenzia che l'ordinanza di convalida è stata notificata al ricorrente il 15/03/2025 alle ore 19,25, prima dello scadere del termine a difesa e che prima della suddetta notifica non era stata depositata alcuna memoria difensiva e che quindi non si è instaurato il contraddittorio cartolare, richiamando al riguardo, l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale si esclude la violazione del diritto alla difesa qualora il destinatario del provvedimento del questore abbia attivato il contraddittorio cartolare mediante deposito di memoria scritta e il giudice, successivamente, abbia convalidato il provvedimento questorile senza indicare l'ora di deposito del provvedimento (Sez.3, n.16358 del 13/04/2021). 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che il termine concesso all'interessato per depositare memorie e deduzioni al G.i.p. competente per la convalida del provvedimento del Questore, impositivo dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, non può essere inferiore a 48 ore, termine previsto dalla legge entro cui il P.M. deve richiedere la convalida di detto provvedimento, ritenendosi che la violazione del termine determini per ciò solo una causa di nullità del provvedimento impugnato (ex plurimis, Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez.3, n. 28526 del 17/05/2024, Rv. 287368). 1.2. Recentemente si è però specificato che l'inosservanza di tale termine, comportando una nullità generale a regime intermedio, deducibile alle condizioni stabilite dall'art. 182 cod. proc. pen., non inficia la legittimità dell'ordinanza di convalida, ove la stessa sia stata, comunque, successivamente notificata all'interessato e quest'ultimo non alleghi un concreto e specifico pregiudizio, causalmente derivante dalla violazione del termine indicato. Conseguentemente, nel caso in cui la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia (cd. DASPO) sia intervenuta prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica, concesso al destinatario per consentirgli l'esame della documentazione e il deposito di memorie e deduzioni, è necessario che costui eccepisca la lesione del proprio diritto di difesa, evidenziando, in concreto, il pregiudizio da lui subito (Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024, Ragnoli, Rv. 286707; Sez.. 3, n. 19640 del 01/02/2024, Gentile, Rv. 286523; Sez. 3, n.24325 del 17/04/2025) non potendo limitarsi a segnalare il mancato rispetto del termine di quarantotto ore, senza evidenziare alcun concreto pregiudizio derivante da tale circostanza, non potendo risultare sufficiente, al riguardo, la generica deduzione di non aver avuto tempo sufficiente per preparare la difesa. Allo stesso tempo, va tuttavia specificato, sempre nell'ambito di tale recente prospettiva, che la nullità è comunque deducibile ove l'ordinanza di convalida impugnata sia stata non solo emessa ma anche notificata all'interessato prima dello scadere del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore, posto che, una volta avuta conoscenza dell'intervenuto provvedimento ormai adottato, ne seguirebbe evidentemente l'inutilità di alcuna presentazione di memoria, con conseguente esenzione dalla dimostrazione di un interesse in tal senso (V. già Sez.3, n.19640 del 2024, cit.) Nel caso in disamina, si osserva allora che il provvedimento del Questore è stato notificato ai ricorrente in data 13/03/2025 alle ore 20,00, che alle ore 15,00 del 15/03/2025 il GIP ha convalidato il provvedimento del Questore e che l'ordinanza di convalida è stata notificata al ricorrente il 15/03/2025 alle ore 19,25, dunque prima dello scadere del termine di 48 ore dalla notifica, con conseguente pregiudizio dell'interessato, il quale non avrebbe più potuto formulare deduzioni difensive e instaurare il contraddittorio cartolare, avvalendosi dell'intero lasso temporale concesso dalla legge. 1.2. Da qui la nullità dell'atto ex art. 178 lett. c), cod. proc. pen., con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Questore di Venezia del 12/03/2025, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Venezia. Così deciso all'udienza del