Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23488/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, in relazione alla e cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish.

Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità.

Si osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato le risultanze istruttorie dalle quali è emerso lo svolgimento di una fiorente attività di spaccio presso l'abitazione del ricorrente, unitamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], come emerso dall'attività di osservazione e monitoraggio svolta dai militari, nonché dal fatto che alcuni frequentatori dell'abitazione, tossicodipendenti, siano stati sorpresi a detenere sostanza stupefacenti appena usciti dall'abitazione degli imputati, senza fornire alcuna giustificazione.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.MSrintis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, in relazione alla e cessione di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, eroina, marijuana e hashish. Con un unico motivo di ricorso, il ricorrente lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento all'affermazione della responsabilità. Si osserva che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, il giudice a quo ha richiamato le risultanze istruttorie dalle quali è emerso lo svolgimento di una fiorente attività di spaccio presso l'abitazione del ricorrente, unitamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], come emerso dall'attività di osservazione e monitoraggio svolta dai militari, nonché dal fatto che alcuni frequentatori dell'abitazione, tossicodipendenti, siano stati sorpresi a detenere sostanza stupefacenti appena usciti dall'abitazione degli imputati, senza fornire alcuna giustificazione. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MSrintis
Sentenza Cassazione n. 23488/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris