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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08811/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura G enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Priscilla n.35 presso dott. [OSCURATO:PERSONA] de Maria e rappresentato e difeso, per procurain calce al controricorso , dall’Avv.

Gi useppe Tricarico che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2879 / 1 / 16 della Co mmissione tributaria regionale del Lazio, depositata il12 maggio 201 6 ; [OSCURATO:PERSONA] fiscale udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5marzo 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio – nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento relativi a IRPEF de gli anni 200 7 e 2008 - confermava, rigettando sia l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate che l’appello incidentale proposto dal contribuente, la decisione di primo grado che aveva annullato gli atti impositivi.

In particolare, il giudice di appello, rilevato che il contribuente aveva aderito allo “scudo fiscale” nell’anno 2010, con il rimpatrio di somme di denaro e il versamento di imposta sostituiva, ribadiva che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 350 del 2001, era preclusa all’Amministrazione qualsivoglia attività di accertamento, nel limite dell’importo delle somme regolarizzate per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2009 e cioè all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non risultava ancora decorso il termine per l’azione di accertamento.

Ne conseguiva, secondo la C.T.R. che i periodi di imposta 2007 e 2008, oggetto del presente contenzioso erano inaccertabili fino ad € 333.667 da parte dell’Agenzia delle entrate.

Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.13 bis del d.l. n.78 del 2009 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto sufficiente solo una relazione quantitativa tra importo scudato e importo accertato, con la conseguenza che, per il mero fatto di avere aderito allo scudo fiscale, il contribuente sarebbe per ciò solo al riparo dall’emanazione di atti impositivi,nei limiti della capienza dell’importo scudato.

1.1. La censura - ammissibile contrariamente a quanto dedotto in controricorso rispondendo il ricorso a tutti i requisiti richiesti dagli artt.360 e 366 cod.proc.civ.- è fondata alla luce del principio, condivisibile e ormai consolidato, per cui In tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d.

"scudati", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti; la limitazione normativa dell'inibizione dell'accertamento in riferimento agli «imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio» richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva (quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa) tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall'efficacia inibente dello "scudo" tutte quelle fattispecie in cui l'accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività "scudate" e con essi non compatibili (Cass. n. 34577 del 30/12/2019; Cass. n. 38722 del 06/12/2021 ; Cass. n. 30776 del 06/11/2023). 2.Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nel ritenere sufficiente solo una relazione quantitativa tra importo scudato e importo accertato al fine di opporre al Fisco il cd.

Scudo fiscale, si è discostata dai superiori principi, onde, in accoglimento del ricorso, va cassatacon rinvio alla Commissione di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame nel merito e il regolamento delle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell’Avvocatura G enerale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via di Priscilla n.35 presso dott. [OSCURATO:PERSONA] de Maria e rappresentato e difeso, per procurain calce al controricorso , dall’Avv. Gi useppe Tricarico che ha indicato indirizzo p.e.c. -controricorrente- avverso la sentenza n. 2879 / 1 / 16 della Co mmissione tributaria regionale del Lazio, depositata il12 maggio 201 6 ; [OSCURATO:PERSONA] fiscale udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5marzo 20 2 4 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio – nella controversia originata dall’impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avvisi di accertamento relativi a IRPEF de gli anni 200 7 e 2008 - confermava, rigettando sia l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate che l’appello incidentale proposto dal contribuente, la decisione di primo grado che aveva annullato gli atti impositivi. In particolare, il giudice di appello, rilevato che il contribuente aveva aderito allo “scudo fiscale” nell’anno 2010, con il rimpatrio di somme di denaro e il versamento di imposta sostituiva, ribadiva che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 350 del 2001, era preclusa all’Amministrazione qualsivoglia attività di accertamento, nel limite dell’importo delle somme regolarizzate per i periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del d.l. n. 78/2009 e cioè all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non risultava ancora decorso il termine per l’azione di accertamento. Ne conseguiva, secondo la C.T.R. che i periodi di imposta 2007 e 2008, oggetto del presente contenzioso erano inaccertabili fino ad € 333.667 da parte dell’Agenzia delle entrate. Avverso questa sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. Considerato che: 1.Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce, ai sensi dell’art.360, primo comma, num.3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art.13 bis del d.l. n.78 del 2009 perpetrata dalla C.T.R. laddove aveva ritenuto sufficiente solo una relazione quantitativa tra importo scudato e importo accertato, con la conseguenza che, per il mero fatto di avere aderito allo scudo fiscale, il contribuente sarebbe per ciò solo al riparo dall’emanazione di atti impositivi,nei limiti della capienza dell’importo scudato. 1.1. La censura - ammissibile contrariamente a quanto dedotto in controricorso rispondendo il ricorso a tutti i requisiti richiesti dagli artt.360 e 366 cod.proc.civ.- è fondata alla luce del principio, condivisibile e ormai consolidato, per cui In tema di esercizio del potere d'imposizione sui capitali c.d. "scudati", l'effetto preclusivo del generale potere di accertamento tributario, previsto all'art. 14, comma 1, lett. a), del d.l. n. 350 del 2001, ha natura di misura eccezionale di agevolazione per il contribuente, il quale ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza dei presupposti; la limitazione normativa dell'inibizione dell'accertamento in riferimento agli «imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all'estero e oggetto di rimpatrio» richiede la dimostrazione di una concreta correlazione oggettiva (quanto meno di compatibilità, se non di immediata derivazione, oltre che cronologica e quantitativa) tra il reddito accertato e la provenienza delle somme o dei beni rimpatriati o regolarizzati, nel senso che il reddito non dichiarato, oggetto di accertamento, deve essere collegato alle somme o ai beni emersi a seguito dei rimpatrio, restando pertanto escluse dall'efficacia inibente dello "scudo" tutte quelle fattispecie in cui l'accertamento abbia ad oggetto componenti estranei rispetto alle attività "scudate" e con essi non compatibili (Cass. n. 34577 del 30/12/2019; Cass. n. 38722 del 06/12/2021 ; Cass. n. 30776 del 06/11/2023). 2.Nel caso in esame, la sentenza impugnata, nel ritenere sufficiente solo una relazione quantitativa tra importo scudato e importo accertato al fine di opporre al Fisco il cd. Scudo fiscale, si è discostata dai superiori principi, onde, in accoglimento del ricorso, va cassatacon rinvio alla Commissione di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per l’esame nel merito e il regolamento delle spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in
Sentenza Cassazione n. 08811/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris