CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025
Cassazione n. 30830/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui agli artt. 81 cpv. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 alla pena di un anno e dieci mesi di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo sia alla sussistenza del fatto (primo motivo), sia al diniego delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo); Considerato che il ricorso è inammissibile perché proposto molto oltre il termine previsto dall'art. 585 cod. proc. pen., in quanto la sentenza impugnata è stata emessa in data 1 giugno 2023, con riserva di deposito, ed è stata regolarmente depositata il 12 giugno 2023, mentre il presente ricorso è stato presentato a mezzo p.e.c. solo in data 13 gennaio 2025 (peraltro, avverso la sentenza impugnata, il difensore di fiducia nel giudizio di merito aveva presentato ricorso il 14 luglio 2023, e tale ricorso è stato dichiarato inammissibile da Sez. 7, n. 344 del 01/12/2023, dep. 2024); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 30 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente