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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 maggio 2022

Cassazione n. 07802/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'ASSISE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con ordinanza emessa in data 20/5/2022, quale giudice dell'esecuzione, nell'incidente promosso da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione degli orologi e dei preziosi oggetto del verbale di sequestro del 12/5/2015, ha disposto la confisca di quanto sottoposto a vincolo reale in relazione agli artt. 416 bis e 240 bis cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando l'assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero e che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di motivare quanto alla possibilità che i beni rinvenuti avrebbero potuto essere di proprietà dei familiari conviventi del prevenuto ovvero essere pervenuti allo stesso ricorrente a titolo di dono.

2. In data 27 settembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost.

Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile.

1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il provvedimento sarebbe stato emesso in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero e che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che i beni, rinvenuti presso l'abitazione del condannato, ben avrebbero potuto essere di proprietà dei suoi familiari conviventi, ovvero che avrebbero potuto essere pervenuti allo stesso ricorrente o ai familiari a titolo di dono.

Le doglianze sono manifestamente infondate.

1.1. Nell'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. la confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen. è obbligatoria ("è sempre disposta") e pertanto, laddove questa non sia stata disposta con la condanna, sul punto è tenuto a provvedere il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero (Sez.

U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01; Sez. 1, n. 36705 del 08/06/2021, Lucchetti, Rv. 281905 - 01).

1.2. Il condannato, al di là della mera affermazione che i beni avrebbero potuto essere stati donati allo stesso ovvero ai suoi familiari, d'altro canto, non ha fornito, come espressamente previsto dalla norma, alcuna giustificazione circa la legittima provenienza degli stessi.

La circostanza ulteriore allegata dal ricorrente, cioè che i beni potrebbero essere di proprietà dei propri familiari conviventi, poi, come anche evidenziato dal Procuratore generale, esclude la legittimazione del ricorrente a impugnare il provvedimento che, di contro, risulta adeguatamente motivato in ordine alla rilevata sproporzione tra il valore di quanto in sequestro e l'assenza di redditi leciti in capo all'intero nucleo familiare del condannato.

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza con motivazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'ASSISE d'APPELLO di CALTANISSETTA, con ordinanza emessa in data 20/5/2022, quale giudice dell'esecuzione, nell'incidente promosso da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere la restituzione degli orologi e dei preziosi oggetto del verbale di sequestro del 12/5/2015, ha disposto la confisca di quanto sottoposto a vincolo reale in relazione agli artt. 416 bis e 240 bis cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione rilevando l'assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero e che il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di motivare quanto alla possibilità che i beni rinvenuti avrebbero potuto essere di proprietà dei familiari conviventi del prevenuto ovvero essere pervenuti allo stesso ricorrente a titolo di dono. 2. In data 27 settembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore generale, Sost. Proc. dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il provvedimento sarebbe stato emesso in assenza di una specifica richiesta in tal senso da parte del pubblico ministero e che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato che i beni, rinvenuti presso l'abitazione del condannato, ben avrebbero potuto essere di proprietà dei suoi familiari conviventi, ovvero che avrebbero potuto essere pervenuti allo stesso ricorrente o ai familiari a titolo di dono. Le doglianze sono manifestamente infondate. 1.1. Nell'ipotesi di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. la confisca di cui all'art. 240 bis cod. pen. è obbligatoria ("è sempre disposta") e pertanto, laddove questa non sia stata disposta con la condanna, sul punto è tenuto a provvedere il giudice dell'esecuzione, anche in assenza di specifica richiesta del pubblico ministero (Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561 - 01; Sez. 1, n. 36705 del 08/06/2021, Lucchetti, Rv. 281905 - 01). 1.2. Il condannato, al di là della mera affermazione che i beni avrebbero potuto essere stati donati allo stesso ovvero ai suoi familiari, d'altro canto, non ha fornito, come espressamente previsto dalla norma, alcuna giustificazione circa la legittima provenienza degli stessi. La circostanza ulteriore allegata dal ricorrente, cioè che i beni potrebbero essere di proprietà dei propri familiari conviventi, poi, come anche evidenziato dal Procuratore generale, esclude la legittimazione del ricorrente a impugnare il provvedimento che, di contro, risulta adeguatamente motivato in ordine alla rilevata sproporzione tra il valore di quanto in sequestro e l'assenza di redditi leciti in capo all'intero nucleo familiare del condannato. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza con motivazio
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