CassazionedecretoSezione 4Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 35712/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. í qb [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato, pronunciata dal Tribunale di Forlì, per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno. 2. Con un unico motivo, lamenta erronea applicazione della legge penale per essere stato il decreto di citazione per il giudizio di appello notificato all'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Forlì-Cesena e non al difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Rimini, unico difensore dell'imputato. Tale omesso avviso dell'udienza integra una nullità assoluta, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata ad altro difensore e che in udienza sia stato presente un sostituto. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. 4. Il ricorso è fondato. Dall'esame del fascicolo si è potuto invero accertare che l'atto di appello è stato presentato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], cui il ricorrente aveva conferito espresso mandato. Risulta pertanto evidente che il decreto di citazione sia stato erroneamente notificato non già al predetto difensore di fiducia ma ad altro difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]), con ciò integrandosi l'eccepita nullità assoluta (Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598: "L'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, cod. proc. pen.". In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo). 4 # 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. Così deciso il 23 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA]