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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 42668/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], nato ad Argenta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna - a definizione dell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], teso a contrastare la pretesa erariale al recupero di somme a titolo di spese processuali, in rapporto a pregressa sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico - dichiarava la nullità della cartella di pagamento, perché priva di motivazione esplicativa degli elementi che avevano condotto alla quantificazione delle predette somme, tenuto conto che l'interessato era tenuto a rispondere, pro-quota, secondo l'art. 535 cod. proc. pen. quale novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, delle spese relative ai soli reati cui la condanna si riferiva.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, denunciando in via assorbente, nell'unico motivo, il «difetto di giurisdizione» del giudice penale, sul presupposto che la relativa sentenza di condanna non si prestasse ad alcun equivoco in ordine alla corretta perímetrazione delle spese processuali e che, conseguentemente, le questioni di mera quantificazione andassero devolute alla cognizione del giudice civile.

3. Il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria a sostegno della bontà del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte, a soluzione di un pregresso contrasto di giurisprudenza, hanno sancito il principio di diritto, secondo cui la domanda del soggetto condannato in sede penale - il quale, senza contestazione del titolo, deduca l'errata quantificazione delle spese processuali, sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle loro singole voci, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui la condanna si riferisce - va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando, in senso contrario, la natura di sanzione economica accessoria alla pena, che le spese processuali rivestono (Sez.

U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265-01).

Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il giudice penale, erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declaratoria non preclude la riproposizione della domanda al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione.

La successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio, affermando, in tema di esecuzione della condanna penale alle spese processuali, che le questioni non coinvolgenti la statuizione di condanna e la sua portata, ma dirette a porre in discussione aspetti contabili, o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate direttamente al giudice civile (Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270-01).

Spetta dunque al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al signific:ato delle relative disposizioni, mentre, per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella cartella di pagamento, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo, Rv. 277866-01).

3. Ciò posto, Donigaglia, all'esito del giudizio penale di appello e con statuizione divenuta definitiva, è stato condannato, per il solo reato di cui al capo E) di una delle due rubriche imputative, alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali in relazione al reato stesso.

Con il promosso incidente di esecuzione, il condannato non fa questione intorno all'esistenza e validità del titolo, né sulla portata e sul significato delle relative disposizioni, che sono del resto chiarissime; solleva invece rilievi sulla quantificazione, sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, anche sotto il profilo del mancato previo contraddittorio su di esse, sia quanto alla loro pertinenza al reato cui si riferisce la condanna.

Non spettava così al giudice penale prendere cognizione di tali rilievi.

L'ordinanza impugnata deve essere perciò annullata senza rinvio.

Resta ferma la riproponibilità della domanda dinanzi al giudice civile competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non luogo a prcFedere sull'istan

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna nel procedimento riguardante [OSCURATO:PERSONA], nato ad Argenta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna - a definizione dell'incidente di esecuzione promosso da [OSCURATO:PERSONA], teso a contrastare la pretesa erariale al recupero di somme a titolo di spese processuali, in rapporto a pregressa sentenza irrevocabile di condanna emessa a suo carico - dichiarava la nullità della cartella di pagamento, perché priva di motivazione esplicativa degli elementi che avevano condotto alla quantificazione delle predette somme, tenuto conto che l'interessato era tenuto a rispondere, pro-quota, secondo l'art. 535 cod. proc. pen. quale novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, delle spese relative ai soli reati cui la condanna si riferiva. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Bologna, denunciando in via assorbente, nell'unico motivo, il «difetto di giurisdizione» del giudice penale, sul presupposto che la relativa sentenza di condanna non si prestasse ad alcun equivoco in ordine alla corretta perímetrazione delle spese processuali e che, conseguentemente, le questioni di mera quantificazione andassero devolute alla cognizione del giudice civile. 3. Il difensore del condannato, avvocato [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria a sostegno della bontà del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Le Sezioni Unite di questa Corte, a soluzione di un pregresso contrasto di giurisprudenza, hanno sancito il principio di diritto, secondo cui la domanda del soggetto condannato in sede penale - il quale, senza contestazione del titolo, deduca l'errata quantificazione delle spese processuali, sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle loro singole voci, sia quanto alla loro pertinenza ai reati cui la condanna si riferisce - va proposta al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ.; non rilevando, in senso contrario, la natura di sanzione economica accessoria alla pena, che le spese processuali rivestono (Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251265-01). Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che il giudice penale, erroneamente investito, nelle forme dell'incidente di esecuzione, della domanda del condannato di accertamento dell'inesistenza dell'obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, deve dichiarare il non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione; tale declaratoria non preclude la riproposizione della domanda al giudice civile competente in materia di opposizioni all'esecuzione. La successiva giurisprudenza di legittimità ha ribadito il principio, affermando, in tema di esecuzione della condanna penale alle spese processuali, che le questioni non coinvolgenti la statuizione di condanna e la sua portata, ma dirette a porre in discussione aspetti contabili, o la pertinenza di determinati importi alla condanna inflitta, vanno prospettate direttamente al giudice civile (Sez. 1, n. 2955 del 27/11/2013, dep. 2014, Esposito, Rv. 258270-01). Spetta dunque al giudice dell'esecuzione penale la competenza a decidere sulle questioni relative alla esistenza e validità del titolo per l'esercizio dell'azione di recupero, comprese quelle attinenti alla portata e al signific:ato delle relative disposizioni, mentre, per tutte le questioni concernenti l'ammontare delle spese incluse nella cartella di pagamento, l'interessato deve adire il giudice civile con le forme dell'opposizione all'esecuzione (Sez. 1, n. 50974 del 29/10/2019, Costanzo, Rv. 277866-01). 3. Ciò posto, Donigaglia, all'esito del giudizio penale di appello e con statuizione divenuta definitiva, è stato condannato, per il solo reato di cui al capo E) di una delle due rubriche imputative, alla pena ritenuta di giustizia e al pagamento delle spese processuali in relazione al reato stesso. Con il promosso incidente di esecuzione, il condannato non fa questione intorno all'esistenza e validità del titolo, né sulla portata e sul significato delle relative disposizioni, che sono del resto chiarissime; solleva invece rilievi sulla quantificazione, sia quanto al calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa, anche sotto il profilo del mancato previo contraddittorio su di esse, sia quanto alla loro pertinenza al reato cui si riferisce la condanna. Non spettava così al giudice penale prendere cognizione di tali rilievi. L'ordinanza impugnata deve essere perciò annullata senza rinvio. Resta ferma la riproponibilità della domanda dinanzi al giudice civile competente. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara non luogo a prcFedere sull'istan
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